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Numero 475
del 15/05/2012
La Costituzione e la vita PDF Stampa E-mail
! di Aldo Vitale
vitale@ragionpolitica.it
  
martedì 10 febbraio 2009

Che in Italia esista, tra i tanti dogmi civili, il mito della Costituzione, della sua intangibilità, della sua interpretazione secondo i canoni più subdolamente ideologici più che strettamente gius-filosofici, è cosa ormai nota ai più, anche a coloro che alla religio Constitutionis aderiscono più o meno interamente. Che spesso si faccia confusione tra argomentazioni di carattere puramente politico, strettamente giuridico o squisitamente teologico, è anch'essa circostanza tristemente assodata per quanti non si lasciano irretire nelle nebbie di chi dolosamente intorbidisce le cristalline acque del pensiero con i solfuri della propria ideologia di appartenenza: tuttavia, la luce della verità è così forte da penetrare i più profondi volumi delle nubi di menzogna che avvolgono determinati fatti.

Risulta così evidente che le calunnie rivolte al presidente del Consiglio Berlusconi in merito alla questione di Eluana Englaro, circa una presunta volontà di compiere colpi di Stato, sovversioni dell'ordine democratico, violazioni dell'assetto costituzionale, si appalesano per ciò che sono in realtà: il frutto maturo della più esasperata fantasia di matrice ideologica. L'iniziativa intrapresa dal presidente del Consiglio non ha violato le norme dell'ordinamento in genere e della Costituzione in particolare, le ha rispettate, anzi, vi ha adempiuto con prudenza e con perizia, per vari ordini di ragioni, molto più di quanto la maggioranza dei calunniatori possa anche solo lontanamente immaginare.

In primo luogo: prescindendo da ogni slogan o considerazione che non sia giuridicamente fondata, è indiscutibile che la magistratura abbia agito in mancanza di una legge; abbia cioè deciso in funzione arbitrariamente ed innovativamente nomogenica, più che costituzionalmente nomofilattica, come prevede il secondo comma dell'articolo 101 della Carta costituzionale stessa: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Non si comprende, dunque, con quale legittimazione la magistratura abbia potuto decidere sul caso Englaro nel senso in cui ha deciso, pur in assenza di una espressa norma. La decisione della magistratura è tanto più grave quanto più si considera proprio la circostanza di una decisione assunta in uno stato di vacatio legis, e dunque in violazione della appena richiamata disposizione costituzionale; la magistratura, cioè, ha agito autorizzando la sospensione dell'alimentazione, pur nella consapevolezza della mancanza di una norma che l'autorizzasse a decidere in questa direzione; questo è, infatti, ciò che la stessa Corte d'Appello di Milano ammette a pagina 31 del suo decreto del giugno del 2008: «La possibilità di considerare legittima una richiesta del tutore volta all'interruzione del trattamento di sostegno vitale non può essere poi esclusa nemmeno ora che una disciplina legislativa specifica non è stata ancora emanata su tale problematica». Se il presidente del Consiglio ha fatto di tutto, dunque, affinché fosse emanata una normativa, prima di decidere su simili delicatissimi casi, è stato per ricucire lo strappo con la Costituzione che la magistratura ha compiuto deliberatamente con la decisione sul caso Englaro.

In secondo luogo: una diversa questione s'impone sotto la luce della razionalità, della coerenza e dell'omogeneità dell'ordinamento giuridico italiano nella sua interezza. Posto, infatti, che, come in ogni ambito dell'esistenza, anche e soprattutto l'ambito giuridico soggiace alla regole della razionalità, tra le quali brilla fra tutte quella sancita dal principio di non contraddizione (magistralmente cristallizzato da Aristotele nella sua Metafisica), non è possibile che all'interno dello stesso ordinamento siano tutelati e garantiti all'un tempo il diritto alla vita ed il diritto alla morte, essendo l'uno la negazione dell'altro. Che il diritto alla vita sia espressamente tutelato dalla Costituzione è fuor di ogni dubbio, si suppone anche per il più accanito ideologo della morte. In proposito si ricordi il quarto comma dell'articolo 27, che proibisce proprio la pena di morte: «Non è ammessa la pena di morte». Se l'ordinamento tutela il diritto alla vita, è perché riconosce in esso il momento apicale, sia in senso logico, sia in senso cronologico, sia in senso strettamente giuridico (nel doppio versante sia formale che sostanziale) di tutela della persona, del soggetto giuridico: in un certo senso, il diritto alla vita rappresenta in modo palese il presupposto per il riconoscimento di qualunque altro diritto o posizione giuridica. Con il riconoscimento del diritto alla morte, oltre ad un ribaltamento dell'impalcatura assiologica che sorregge l'ordinamento a cominciare dalla Costituzione, si invera un rovesciamento di carattere logico, in quanto momento apicale della tutela del soggetto non sarebbe più la sua vita, cioè premessa esistenziale di tutto, ma la sua morte, cioè la sua fine, ovvero il momento consequenziale a tutto, anzi, l'ultimo momento per definizione. E' ciò che rende una simile prospettiva inaccettabile (prima ancora che dal punto di vista soggettivo, prima di ogni argomentazione di carattere fideistico e prima di qualunque prospettiva precipuamente giuridica) per motivi di pura razionalità.

In terzo luogo: vi sono delle riflessioni che si devono compiere sullo spesso frainteso, anche e soprattutto per tramite di azzardate decisioni giurisprudenziali, tenore dell'articolo 32 della Costituzione. La prima proposizione del secondo comma del suddetto articolo così recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Tralasciando la curiosa peculiarità per cui l'alimentazione che dalla scienza medica non è ritenuta come trattamento sanitario (a meno che ciascuno di noi effettui dalla nascita una terapia inconsapevole tre volte al giorno per colazione, pranzo e cena) alla stregua di una terapia è stata considerata dalla magistratura, occorre ricordare che il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione non può non essere interpretato nella sua completezza, cioè alla luce di quanto dispone la seconda proposizione del presente articolo, in base alla quale: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Tra questi limiti, come primo fra tutti, nella tradizione gius-filosofica occidentale degli ultimi venticinque secoli, si trova lapalissianamente il diritto alla vita, che rappresenta un diritto inviolabile in quanto geneticamente collegato ad un principio che precede ed esiste a prescindere da ogni tipo di regime o riconoscimento, o modalità di esercizio di questi, di carattere costituzionale e positivo: cioè il principio, storicamente evidenziato per contrasto dall'esperienza storica del XX secolo, della indisponibilità della vita della persona. Questo principio di diritto naturale, pre-costituzionale dunque, anzi, ultra-costituzionale, non solo non può essere negato senza negare all'un tempo la natura dello Stato di diritto, ma detiene al suo interno un altro principio che rappresenta un altro punto discriminante tra un ordinamento democratico ed uno totalitario: il principio per cui non vi sono vite o persone degne di vivere ed altre che invece non lo sono. L'intera impalcatura teoretica elaborata a cavallo tra la prima metà del XIX secolo ed il primo ventennio del XX, che ha effettuato, invece, una simile differenziazione, ha rappresentato il tralcio su cui s'è potuta impiantare l'intera esperienza del nazionalsocialismo, che nasce in un'ottica eugenetica prima ancora che razziale in genere e specificatamente antisemita.

Lo Stato di diritto, insomma, trova nell'intangibilità della vita della persona un proprio limite, laddove, invece, lo Stato totalitario si auto-riconosce uno ius vitae ac necis sulla persona. Tanto è irrinunciabile il diritto alla vita che esso è stato riconosciuto anche da carte di carattere internazionale, cioè da ordinamenti sovra-costituzionali a cui la nostra Costituzione soggiace ai sensi del primo comma del suo stesso articolo 10: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

Anche alla luce di questo terzo punto, quindi, l'azione del presidente del Consiglio, tesa alla formazione di una specifica normativa sul divieto di sospensione dell'alimentazione e sulla tutela del diritto alla vita, si pone ben oltre il semplice ricongiungimento di carattere formale della magistratura e dell'ordinamento con lo spirito e la lettera della Costituzione repubblicana, ma, con tutta evidenza, mira ad una dimensione di giustizia sostanziale, razionale e naturale che non soltanto contraddistingue lo Stato di diritto diversamente dallo Stato totalitario, ma comporta la differenza tra la libertà e la tirannia, tra la vita e la morte, tra la persona e chi ne vuole negare l'esistenza e l'inderogabile dignità: in definitiva tra l'umanità e l'anti-umanità.




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