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Il Pd, l'Idv, l'Anm, gli organi di stampa, sedicenti giuristi ed esperti, più e più volte chiamati in causa, non perdono occasione per manifestare la loro preoccupazione, la loro indignazione, la loro protesta lamentando alcuni pericoli. Ritengono essi, infatti, che l'autonomia dei pubblici ministeri, l'obbligatorietà dell'azione penale, la libertà di utilizzare le intercettazioni sia gravemente minacciata in Italia dall'attuale maggioranza di centrodestra, adducendo, non di rado, delle presunte finalità eversive, autoritarie o perfino totalitarie da parte della suddetta forza di governo. Uno degli argomenti principalmente da essi addotti consiste nel comparare con gli ordinamenti stranieri le riforme ed i provvedimenti processualpenalistici pensati dalla attuale maggioranza, come la riforma delle intercettazioni o la riforma dell'ordinamento giudiziario, evidenziandone la supposta natura tirannica. Ma è davvero così? Davvero gli ordinamenti stranieri conoscono in certi ambiti del processo penale una libertà che il centrodestra in Italia vedrebbe con piacere elisa?
Proprio nel momento in cui finalmente ci si accinge a modificare e innovare l'ordinamento giudiziario, occorre soffermarsi brevemente sulle menzogne e sulle accuse rivolte contro l'azione riformatrice del governo, cominciando proprio da un paragone con l'estero così sovente chiamato in causa dalla sinistra. Se in Italia si grida all'eversione allorquando si parla di dipendenza della magistratura dal governo o di separazione delle funzioni e delle carriere tra magistratura giudicante e quella requirente, all'estero entrambe le circostanze vengono esibite come i punti di forza degli ordinamenti giudiziari. In Belgio le funzioni sono ben distinte, e mentre l'esercizio dell'azione penale spetta al pubblico ministero, la vera e propria fase investigativa è di competenza del giudice istruttore, mentre il giudizio è di competenza esclusiva degli uffici giurisdizionali, senza alcuna possibilità che i soggetti citati possano interscambiarsi.
Ma, sotto questo aspetto, il caso più eclatante è rappresentato dall'Inghilterra. Qui, se da un lato il compito dell'accusa non è affidato a dei magistrati, come in Italia, ma a degli avvocati, seppur con specifiche competenze e scelti con molta dovizia, è anche vero che essi dipendono dall'Attorney General, l'equivalente inglese dell'italiano ministro della Giustizia. L'Attorney General ha ampi poteri nell'amministrazione della giustizia, ma non solo; occorre il suo consenso espresso per poter perseguire reati che riguardano la politica o la sicurezza nazionale, e, addirittura, può decidere per un nolle prosequi interrompendo un'azione penale già incominciata ma ritenuta in seguito non opportuna.
In quasi tutti i principali paesi europei l'ordinamento giudiziario è ispirato al criterio della opportunità dell'azione penale, e non già, come in Italia, da quello dell'obbligatorietà. Opportunità non significa di certo arbitrio, poiché vi sono sempre dei criteri per comprendere se la notitia criminis deve condurre a delle indagini oppure no, ma di certo significa anche che l'azione repressiva dell'ordinamento sarà più efficace e più efficiente, occupandosi per più tempo di gravi reati. In Italia l'azione penale è obbligatoria, ma, come si sa, è un'ipocrisia credere che un ufficio della Procura riesca ad indagare e perseguire tutte le notizie di reato che ad esso pervengono. Non è un mistero, infatti, che gli stessi procuratori della Repubblica confidano in un «ordine interno» al proprio ufficio per perseguire i reati più gravi.
All'estero, come già detto, la situazione è molto diversa, anche per ciò che riguarda i controlli su chi compie l'azione investigativa. In Belgio, per esempio, vi sono ben due organi che agiscono, vigilando, controllando, autorizzando, su chi compie gli atti d'indagine: la Chambre du conseil e la Chambre des mises en accusation; quest'ultima in particolare può per esempio chiedere integrazioni delle indagini. Del tutto inimmaginabile in Italia, in cui il Gip, questo fragile monolite circondato dai turbini della Procura, è isolato nelle sue decisioni evidenziando ogni giorno di più quanto sia stata fallimentare non già la sua istituzione, quanto la sua attuazione, per gli eccessivi poteri ancora concessi agli uffici della Procura.
Ma proprio in tema di indagini la differenza tra l'Italia e l'Europa diventa abissale. Se in Italia, sol perché si vogliono regolamentare meglio le intercettazioni, si grida allo scandalo, denunciando l'imminenza della dittatura e la fine della libertà dei procuratori della Repubblica, in Europa le intercettazioni sono severamente disciplinate e ristrette a pochissimi casi. In Belgio: non possono essere disposte per oltre un mese, sebbene con la possibilità di eventuali proroghe, ma per non più di sei mesi. I reati per cui possono essere disposte sono stati aggiornati con il tempo, ma riguardano singoli casi. In Francia: possono essere disposte da parte del giudice istruttore per un durata non superiore ai quattro mesi e sempre sotto il controllo del giudice. Le date di inizio e fine sono verbalizzate; le risultanze utili all'indagine devono essere trascritte; allo scadere del termine devono essere distrutte. Addirittura, in Francia, non si può intercettare un avvocato o un parlamentare senza che il giudice istruttore abbia informato il presidente dell'ordine o dell'assemblea di appartenenza, cioè Assemblea nazionale o Senato. In Germania: qui le intercettazioni sono ancor più ristrette, poiché diventa evidente la loro funzione, cioè mezzi di ricerca della prova, e non già del reato come alcuni in Italia sostengono, sol pensando che esse sono ammesse allorquando vi siano già degli indizi di colpevolezza e solo per gravi reati e qualora le indagini non siano altrimenti possibili, cioè se non è possibile accertare in altra maniera la condotta criminosa del soggetto. In Inghilterra: probabilmente, è qui che si esprime la massima tutela dell'indagato, con la più dura limitazione dei poteri della Procura, come è tipico di uno Stato di diritto; le intercettazioni possono essere disposte solo su mandato del ministro dell'Interno, per una durata di sei mesi, prorogabile. Si possono disporre soltanto per tre casi: se è in pericolo la sicurezza nazionale; per prevenire la commissione di un reato punibile con una pena pari o superiore e tre anni di reclusione; qualora sia in pericolo la sicurezza economica della nazione. Ma non finisce qui: il giudice non ha alcun controllo sulle intercettazioni, e men che mai l'accusa, e gli eventuali abusi sono denunciabili con ricorso ad un organo di controllo e vigilanza, composto da avvocati nominati dal governo, a cui è demandato il compito di verificare se sono state rispettate o meno le condizioni legali per disporre ed effettuare le intercettazioni.
Ed infine, sebbene ancora numerosi siano gli esempi possibili, si giunge alla dimensione che più squalifica il nostro sistema giudiziario come un sistema che molto poco ha in comune con quello di uno Stato di diritto, cioè i termini per la custodia cautelare in attesa di giudizio. Se in Belgio è pari a cinque giorni, in Inghilterra non supera gli otto giorni; in Francia è pari per i crimini ad un anno e può essere prorogata una sola volta, a quattro mesi, rinnovabili, per i delitti. In Germania il termine è pari a tre mesi, ma superati i sei mesi, l'indagato incarcerato ha diritto ad essere riesaminato ogni tre mesi da un giudice, e comunque la detenzione cautelare non può mai superare un anno. In Italia, invece, come si sa, la detenzione preventiva può arrivare fino ad 11 anni, cioè un tempo abissale che contrasta con qualunque principio dello Stato di diritto, con l'efficienza di cui dovrebbe essere provvisto un sistema giudiziario, con la presunzione d'innocenza, con la dottrina anti-positivistica del giusto processo, con gli standard europei, con la modernità dei mezzi d'azione per l'indagine ed il giudizio.
Una riforma appare dunque necessaria, già con questi pochi elementi; ovviamente, affinché sia efficace e profonda non può non considerare proprio il testo costituzionale, a volte troppo frettolosamente approvato dai padri costituenti che sull'essenza, i compiti ed i limiti della magistratura hanno compiuto passi spesso maldestri, forse a causa del fatto che - sarebbe retorico negarlo - parte dei costituenti medesimi era orgogliosamente non solo comunista, ma espressamente filo-sovietica (inscrivendosi, cioè, nell'alveo culturale e giuridico di uno Stato totalitario che liquidava i limiti del «potere giudiziario» come retaggi borghesi anti-proletari e contro-rivoluzionari), aderendo quindi ad una visione ideologica del tutto incompatibile con il diritto, ed a maggior ragione, con la giustizia.
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