Leggendo le motivazioni della sentenza con sui la Suprema Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il Lodo Alfano, cioè la legge sulle disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, non si possono non evidenziare alcune perplessità. I rilievi per cui la Corte ha ritenuto incostituzionale il Lodo Alfano, sono due, cioè la violazione dell'art. 138 della Costituzione (quello per cui la modifica della Costituzione deve avvenire con la procedura aggravata da esso prevista), e l'art. 3, che, come è noto ai più, disciplina il tema dell'uguaglianza dei cittadini, facendo dell'uguaglianza un principio costituzionale.
Per quanto riguarda l'art. 138 la Corte ha ritenuto che la disciplina introdotta dal Lodo Alfano dovesse esserlo tramite legge costituzionale poiché rivolta alla tutela processuale di cariche istituzionali costituzionalmente previste. Su tale formulazione nella precedente pronuncia sul Lodo Schifani, intervenuta nel vicino 2004, la Corte nulla aveva affermato in proposito. In secondo luogo non si comprende la soluzione prospettata dalla Corte, vedendo come essa abbia inteso la disciplina del Lodo Alfano, cioè non per ciò che essa è in realtà, una modifica processuale che contemplava un nuovo caso di sospensione processuale, ma per ciò che è stata ritenuta, cioè una immunità. Altre volte da queste colonne si è già spiegato perché non si tratta di una immunità, ma è ovvio che se tale viene considerata occorre un intervento legislativo secondo quanto disposto dall'art. 138 della medesima Costituzione, poiché in materia di immunità non si può prevedere l'intervento del legislatore ordinario in quanto l'immunità è espressamente cristallizzata all'art. 68 della Costituzione.
Per ciò che attiene l'art. 3 in tema di uguaglianza, la Suprema Corte ha ritenuto che il Lodo Alfano violasse il principio tutelato dal summenzionato articolo in quanto non teneva conto del fatto che il Presidente del Consiglio è un primus inter pares, inserendo nell'ordinamento un trattamento differenziato che dalla Costituzione non è previsto a favore di uno dei componenti del Governo ed a svantaggio degli altri, poiché, come si legge nelle motivazioni il Presidente del Consiglio «non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenere l'unità, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri».
In secondo luogo, proprio per ciò che la stessa Corte ha evidenziato non è violato il principio di uguaglianza. Anche volendo negare ad ogni costo, infatti, che negli ultimi anni vi sia stata una deviazione verso un senso maggiormente presidenzialistico, con una mutazione della cosiddetta Costituzione in senso sostanziale, continuando ad affermare che il Presidente del Consiglio sia ancora primus inter pares, è a causa di ciò che il principio di uguaglianza non sembra essere stato violato dal Lodo Alfano, poiché se è vero è il Capo del Governo si ritrova tra i ministri, suoi pari, è pur vero che da lui e da lui soltanto dipende la coordinazione e l'unità del collegio esecutivo. Insomma la definizione di primus inter pares può essere soggetta ad una interpretazione restrittiva e più illogica, o più estensiva e più logica. La Corte ha optato per la prima.
Una ulteriore osservazione non può essere evitata. La Corte, nelle sue motivazioni, ha anche avanzato dei dubbi sulla ratio legis fondativa del Lodo Alfano, censurando la possibilità che la sospensione del processo fosse prevista per tutelare il diritto di difesa di chi, in quanto ricoprente una carica istituzionale, si sarebbe trovato impossibilitato a partecipare al processo per assolvere agli impegni derivanti proprio dall'assunzione del suo ruolo istituzionale. Secondo la Corte, infatti, non può essere questa la ratio legis del Lodo Alfano poiché è previsto che l'imputato possa rinunciare alla sospensione, disposizione questa, che sottolineando il carattere dispositivo della norma la renderebbe incompatibile con la presunta tutela del diritto di difesa che, in quanto tale, è indisponibile. Anche in questo caso le censure della Corte sembrano fumose, poiché se è vero che il diritto di difesa è indisponibile, è anche pur vero che l'ordinamento riconosce già altre situazioni che, pur prevedendo un vantaggio a carico dell'imputato, consentono a quest'ultimo di potervi rinunciare senza per questo veder leso il proprio diritto di difesa, anzi proprio per riaffermarlo: si pensi, per esempio, alla possibilità di rinunciare al beneficio della prescrizione del reato, o, a seguito della assoluzione perché il fatto non costituisce reato (pur prevedendo una eventuale responsabilità civile, amministrativa, deontologica), la possibilità per l'imputato di impugnare la sentenza assolutiva per ottenere una assoluzione perché il fatto non sussiste. Proprio perché tali benefici sono rinunciabili, come la sospensione prevista dal Lodo Alfano, dimostrano che non si tratta di immunità, ma di semplici istituti processuali, poiché le immunità, come quelle diplomatiche per esempio, non sono mai disponibili, gli strumenti processuali, invece, spesso lo sono.
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