Sabato 31 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 il Decreto leglislativo ottobre 2009, n. 150, intitolato «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». Tale decreto, meglio noto come «Riforma Brunetta», entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.
Le disposizioni in esso contenute recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, assicurano una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico, il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. In un'intervista, il Ministro Brunetta descrive la sua riforma come un complesso di ottanta articoli, molto pesanti, molto rigorosi, da applicare tutti, al fine di rendere la Pubblica amministrazione una macchina efficiente al servizio dei cittadini.
Cosa ci dobbiamo aspettare allora? Soppressione degli Enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, limitazione al lavoro flessibile, operazione trasparenza, riduzione a 30 giorni del termine di conclusione del procedimento e obbligo di risarcimento dei danni per l'amministrazione che ritarda, riduzione delle assenze per malattia. Quest'ultimo è un tema molto sentito, oggetto di numerose critiche e dibattiti, ma sicuramente uno degli ambiti in cui i risultati saranno molto probabili: una riduzione degli assenteisti ci sarà. Se la malattia si protrae per più di 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la giustificazione deve avvenire esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn).
Confermata, anche, la possibilità dell'amministrazione di effettuare controlli in caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore saranno dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 14 alle 20, tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Sono previsti vari tipi di sanzioni per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici, ovvero per il dipendente, licenziamento disciplinare e obbligo del risarcimento del danno; per il medico, radiazione dall'albo professionale e, se dipendente o convenzionato con il Ssn, licenziamento o decadenza dalla convenzione.
Inoltre, la protrazione o ripetizione di assenze ingiustificate è una delle infrazioni che comportano il licenziamento. Oltre ad essa, l'ingiustificato rifiuto di trasferimento, le falsità documentali o dichiarative per l'assunzione o per la progressione in carriera, la reiterazione di condotte aggressive, moleste o offensive, la condanna per reati contro la p.a. o per altri reati gravi e il prolungato insufficiente rendimento.
Indubbiamente si tratta di una riforma molto ambiziosa, di una legge che se applicata testualmente è in grado di produrre grandi risultati. L'introduzione di tali disposizioni è un inno al concetto di premialità e meritocrazia, purché queste vengano applicate e rispettate e sanzionati eventuali comportamenti illeciti. Sta per finire l'era dei «fannulloni» (?).
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