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Con l’espressione diritto della croce, ad una prima e superficiale ricognizione, si potrebbe intendere il diritto di esporre il crocifisso per coloro che vi credono, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha negato il diritto della maggioranza per tutelare la minoranza da una presunta lesione di carattere morale che l’esposizione del crocifisso a quest’ultima arrecherebbe. Tuttavia, oltre la miopia culturale della Corte Europea, oltre il fanatismo di coloro che hanno salutato questa decisione come una nuova ventata di laicità (più o meno consapevoli che si tratta in effetti di bieco laicismo ), oltre la reale lesione che ha subito la maggioranza degli europei che in quel crocifisso crede e si identifica (seppur dalle diverse prospettive delle differenti confessioni), per diritto della croce si può, anzi si deve, alla luce del mero dato storico, intendere ben altro.
Per diritto della croce si deve intendere una prospettiva più profonda, una dimensione ontologica, midollare si potrebbe osare, della civiltà occidentale in genere e di quella europea in particolare, che proprio dal crocifisso, da ciò che esso rappresenta, dalla sua storia, dalla sua origine, trae la vitalità che tanto l’ha distinta nel tempo, cioè la cultura giuridica moderna, intrisa di concetti come democrazia e Stato di diritto che si fondano su diversi principi di matrice esclusivamente ed incontestabilmente più che generalmente cristiana, autenticamente cristica. Sebbene si viva nell’epoca paradossale per cui tribunali, come la Corte Europea dei diritti dell’uomo, non solo ignorano le proprie fonti, cioè l’origine cristiana della mentalità giuridica odierna, ma perfino l’origine cristica degli stessi diritti dell’uomo, risolvendosi addirittura in un’opera palesemente anti-cristiana, non bisogna desistere dal ricordare, a prescindere dall’argomento di fede che può coinvolgere ciascuno a diversi livelli, l’argomento puramente storico che riguarda tutti indistintamente. Certo occorre ammettere, con una sufficiente dose di umiltà intellettuale, e con ciò che una volta i vecchi catechisti definivano come un esame di coscienza, di essere affrancati da ogni pregiudizio ideologico nei confronti della Chiesa e del Cristianesimo, dovendosi così automaticamente escludere da qualunque dimensione raziocinante tanto gli esponenti della sinistra radicale, quanto tutti coloro che in genere equivocano l’ateismo con l’anti-teismo e ques’ultimo, a sua volta, con l’anti-clericalismo.
Proprio in questi giorni, mentre il cuore orientale dell’Europa festeggia la caduta del muro che per più di sessanta lunghi anni l’ha reclusa nella asfittica cortina di ferro dell’ideologia comunista, scorrono le immagini di una Polonia in festa che, accogliendo il Pontefice Wojtyla da poco eletto al Soglio di Pietro, mostra migliaia di crocifissi nelle piazze e nelle strade, all’un tempo come espressione di fede da un lato, e protesta, dall’altro, per una richiesta di libertà politica, spirituale, giuridica del tutto assenti nell’ateo sistema comunista polacco, al resto del continente, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, rivela oggi, dopo solo un paio di decenni dagli avvenimenti polacchi, che l’esposizione del crocifisso costituisce una lesione morale. Ma lasciando da parte i pur paradigmatici accadimenti del XX secolo, si scandagli in profondità per scoprire la fonte concettuale di quelli che oggi vengono definiti – stranamente in funzione anti-cristiana – come diritti dell’uomo.
Posto, infatti, che i cosiddetti diritti dell’uomo poggiano su principi ben saldi come quello di uguaglianza, si deve ricordare, non con le opere della fede, ma tramite le testimonianze della storia, che quei principi trovano nel Vangelo, nei testi cristiani e nell’opera del Magistero la loro più pura, e spesso, unica fonte. Il principio di uguaglianza, per esempio, come ha ben notato Tzvetan Todorov è « un incrollabile principio della tradizione cristiana », in quanto tramite il sacrificio del Cristo con la sua crocifissione, tutti gli uomini sono diventati uguali, tutti fratelli tra loro, tutti uguali davanti al medesimo Dio, tutti figli dello stesso Dio-Padre in quanto tutti fratelli dell’unico figlio di Dio, Gesù Cristo. E’ in questo senso, del resto, che San Paolo scrive ai Galati:« Tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù » ( Gal. 3, 26-28 ). Del resto, il principio fu cristallizzato, per esempio, in un canone del Decretum Gratiani ( fondamentale testo normativo e giuridico composto dal monaco camaldolese Graziano nel XII secolo ) in cui si sancisce che « tutti gli uomini, ricchi e poveri, liberi e schiavi, dovranno ugualmente rendere conto di se stessi e delle loro anime », anticipando di diversi secoli qualunque rischiaramento sociale presuntivamente introdotto dall’illuminismo. Il tema potrebbe essere ulteriormente approfondito proprio al livello storico, ma, per ragioni di spazio, è meglio andare oltre. Anche del principio di giurisdizione, cioè la possibilità di far valere i propri diritti, le proprie pretese, i propri interessi in via giudiziaria, la civiltà occidentale deve essere riconoscente, non solo al Cristianesimo, ma proprio alla Chiesa cattolica che, nei secoli tra il X ed il XIII ha messo al bando i metodi non giuridici di risoluzione delle controversie, come la legge del taglione, la faida, il duello, l’ordalia, introducendo la cultura della forza del diritto al posto della barbarie del diritto della forza. Addirittura, sempre grazie al lavoro degli storici, si conosce la peculiare circostanza per cui, spesso, gli imputati preferivano essere giudicati dalle corti ecclesiastiche piuttosto che da quelle secolari, e ciò perché nelle prime si trovava già in vigore ciò che oggi viene identificato come il secondo grado di giurisdizione, cioè, in termini più semplici, l’appello. Nei tribunali ecclesiastici, infatti, si potevano impugnare le sentenze delle corti locali dinanzi alle corti romane o, in determinate materie, anche dinanzi al Papa ( procedura ricalcata quasi pedissequamente dal ricorso per saltum in Cassazione oggi vigente nel codice italiano ed in quello di altri Paesi ).
Tra gli altri innumerevoli istituti, principi, ed impulsi giuridici forniti dal Cristianesimo in genere e dalla Chiesa in particolare due dei più importanti, probabilmente, sono il principio di legalità da un lato e quello di tassatività dall’altro. Il primo, sancito dalla formula nullum crimen sine lege (o nulla poena sine lege), impone che ogni comportamento che costituisce reato sia espressamente previsto da una apposita legge (e così vale anche per la pena); il secondo, invece, prevede che la fattispecie che costituisce reato sia opportunamente “ disegnata ” dal legislatore e che non si sostanzi in qualcosa di generico o di incomprensibile, ma in qualcosa che sia chiaro per tutti e che eviti l’arbitrio del giudice. Entrambi i principi si possono facilmente ritrovare nella massima di Pietro Lombardo ( teologo, giurista e poi Vescovo di Parigi e allievo di S. Bernardo di Chiaravalle ), per cui « non enim consisteret peccatum, si interdictio non fuisset », cioè, non esisterebbe peccato se non ci fosse stato divieto; si tratta in definitiva della medesima logica giuridica, traente la sua forza e la sua sostanza dal piano teologico-evangelico, che si riscontra nella lettera ai Romani di S. Paolo:« Non ho conosciuto il peccato se non mediante la legge » ( Rm. 7,7 ). Gli esempi sono ancora numerosi, ma quelli riportati sono già sufficienti per riconoscere come vera la conclusione dell’autorevole storico del diritto John Kelly per cui « nell’atteggiamento della Chiesa si trovano le influenze civilizzatrici che preparano la dottrina penale razionalista del remoto futuro ».
Non si può fare a meno di notare che nel crocifisso, inoltre, si trovano i principi fondamentali a cui la Chiesa si richiama, Chiesa che a sua volta ha rappresentato una base non solo fondamentale, ma insostituibile per la costruzione della civiltà giuridica occidentale moderna: negare questa evidenza storica, significa condannare ingiustamente un innocente, come il crocifisso ricorda. Notava, infatti, il giurista, Piero Calamandrei che il crocifisso « non dovrebbe stare dietro le spalle dei giudici. Lì lo vede solo il giudicabile ed è portato a credere che lo ammonisca a lasciar perdere ogni speranza ( simbolo non di fede ma di disperazione ). Va messo in faccia ai giudici, ben visibile nella parete di fronte, perché lo considerino con umiltà mentre giudicano e non dimentichino mai che incombe su di loro il terribile pericolo di condannare un innocente ».
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