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Numero 462
del 11/02/2012
Inchiesta di Trani: a rischio l'equilibrio dei poteri PDF Stampa E-mail
! di Aldo Vitale
vitale@ragionpolitica.it
  
venerdì 19 marzo 2010

Di tutti i moralismi che affliggono la sinistra odierna, forse, quello che riguarda la Costituzione è il più odioso e grottesco in quanto si pone a fondamento di una auto-legittimante presunzione di superiorità civile, legale e giuridica che si traduce spesso in una ostentata pretesa di superiorità morale. Tutti si ha in mente le volte, decine e decine, che esponenti politici, militanti, giornalisti, scrittori, intellettuali, cantanti, comici hanno mostrato il testo della Costituzione come protesta contro il Governo Berlusconi, ritenendo gli atti di quest'ultimo contrari alla Costituzione medesima. Da parte di tutti è ancora forte il ricordo delle Toghe che, all'apertura dell'anno giudiziario, hanno abbandonato le aule con la Costituzione in mano come segno di vibrante protesta contro il Governo. Dovunque riecheggiano le parole, tipiche del gergo e della mentalità della sinistra, attinenti la Costituzione, spesso descritta come «la Bibbia civile», «il Vangelo della legalità», o «l'anima della nazione». Questa deferenza, questa religiosità, questa sacralità nei confronti di un testo di legge, seppur fondamentale come la Costituzione, svela quanta ideologia, quanto apriorismo, quanto formalismo risieda nella concezione che la sinistra possiede del diritto, della società e della Costituzione medesima.

A ciò si aggiunga che qualora si ritenga che la Costituzione sia violata dal Governo, tutti son pronti a gridare allo scandalo e stracciarsi le vesti; ma quando la Costituzione è disattesa dalla magistratura, tutti tacciono. Ebbene sì, anche la magistratura può ledere i principi e le norme costituzionali, soprattutto perché ad essa è rimesso il compito di applicare la legge: applicazione che, talvolta, può essere contraria alla Costituzione. Per questo, per esempio, esiste la Corte Costituzionale a cui sono rimessi i dubbi dei giudici sulla costituzionalità delle norme da applicare.

Senza andare troppo lontano, si esamini il caso in questione, cioè il Tranigate, come è stato ribattezzato. Sul merito della vicenda già altri commentatori si sono affaticati per far comprendere la reale natura dei fatti, e che essi non costituiscono alcuna fattispecie di reato; in questa sede, invece, occorre esaminare la vicenda da un punto di vista strettamente giuridico: da un lato sotto il profilo costituzionale e processuale; dall'altro sotto il profilo di certi principi che d'un colpo sono stati falciati via senza troppi riguardi.

L'art. 96 della Costituzione così recita: «Il presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale». A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 7 dell'intervenuta legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n.1, presso ogni tribunale competente per territorio è istituito lo speciale collegio che dovrà giudicare degli eventuali reati commessi dai ministri o dal presidente del Consiglio.

Proprio sulla competenza territoriale si impernia l'intera faccenda. La competenza territoriale, per quanto riguarda un ipotetico reato commesso dal presidente del Consiglio, apparterrebbe al Tribunale di Roma, essendosi ivi verificati i fatti oggetto di contestazione, cioè le telefonate tra Berlusconi e Minzolini e gli altri. Non si comprende dunque con che tipo di artifici la Procura di Trani trattenga ancora presso di sé l'inchiesta.

Oltre alla violazione della predetta legge costituzionale e del citato articolo 96, la violazione delle regole sulla competenza sono lesive dei principi contenuti nel primo comma dell'art 25 della Costituzione («Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»), e dell'art 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti»). La formula  giudice naturale precostituito per legge», sia nelle intenzioni dei padri costituenti sia in quella dei redattori della Convenzione europea citata, sta a significare che quanti commettono un reato non possono essere giudicati da un giudice scelto con criteri arbitrari, ma che, essendo in uno Stato di diritto, debbano essere giudicati secondo criteri prestabiliti e formalmente estrinsecati, addirittura prima della commissione del reato stesso. Ma non ancora si può concludere qui. Le intercettazioni su cui si basa l'inchiesta di Trani si devono considerare illegittime in quanto non sono state, come la legge prevede, mezzo di ricerca della prova, ma mezzo di ricerca del reato del tutto accidentale, come gli stessi procuratori hanno ammesso giorni addietro.

In uno Stato di diritto, infatti, il reato non può essere conosciuto tramite un sistema di intercettazioni totalizzante simile al grande fratello di orwelliana memoria. Del resto lo stesso codice di procedura penale annovera le intercettazioni tra i mezzi di ricerca della prova, cioè tra gli strumenti di cui si serve l'autorità giudiziaria non per conoscere l'esistenza dei reati, ma per provare i fatti di una contestazione penale già esistente.

Infine: la pratica del Csm aperta sull'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia presso la Procura di Trani, invio disposto dal Ministro Alfano, dovrebbe allarmare tutti, anche i più refrattari alle logiche sottostanti allo Stato di diritto ed alla divisione dei poteri, poiché il Csm si arroga competenze, facoltà e doveri che ad esso non sono appartenenti, né per funzione, né per poteri, né per legge, né per Costituzione.

Con quale diritto o potere l'organo di auto-governo della magistratura può aprire un fascicolo su un membro dell'Esecutivo? E a che titolo? Sarebbe un provvedimento penale, amministrativo o disciplinare quello che il Csm approverebbe sull'operato del Ministro della Giustizia? E quale norma o legge garantisce queste facoltà? E la divisione dei poteri? E la non trascurabile circostanza che la magistratura non è un potere, come ricorda Montesquieu (cioè il padre della teoria della separazione dei poteri), non dovrebbe essere un segnale preoccupante che proviene da una parte  della magistratura italiana?

Proprio per riparare a queste problematiche, forse, il Presidente del Csm Nicola Mancino ha dovuto ammettere che, in effetti, l'invio degli ispettori da parte del Ministro è legittimo, purché non interferisca con le indagini. Ma se le indagini violano delle garanzie costituzionali come si può non interferire? E allora a che fine è destinato il fascicolo del Csm sul ministro? Qualcuno dovrebbe ricordare che il Csm è organo di auto-governo dei magistrati e non di governo e controllo del Governo.




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