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Numero 475
del 15/05/2012
Le ragioni giuridico-filosofiche del no al «matrimonio omosessuale» PDF Stampa E-mail
! di Aldo Vitale
vitale@ragionpolitica.it
  
luned́ 19 aprile 2010

Dapprincipio si rassicurino gli uni e gli altri, i favorevoli e i contrari, e finanche quanti non hanno idea, non si interessano o se ne interessano solo accidentalmente: la sentenza della Corte Costituzionale sulla questione dei cosiddetti «matrimoni omosessuali», sebbene conduca ad un risultato positivo, probabilmente precario e temporaneo, ma pur sempre positivo, è connotata da una grigia e tiepida apatia gius-filosofica che la condanna irrimediabilmente ad essere classificata tra le decisioni di natura pilatesca. Alla Corte, sebbene munita di ogni armamentario dialettico e di ogni espediente tecnico, è mancato il coraggio - circostanza, questa, che l'ha condotta, in buona sostanza, a lavarsene le mani, scaricando tutto il peso sul legislatore. Per certi aspetti sarebbe un espediente degno di ogni encomio, considerando i trascorsi della Corte medesima: si pensi al divorzio o all'aborto, casi in cui la Corte ha strappato di mano al legislatore la competenza e la riserva di legge introducendo nuovi istituti che, per la loro rilevanza etica, giuridica e sociale, sarebbero dovuti spettare esclusivamente alle decisioni del Parlamento in quanto rappresentante del popolo. Chi ha memoria storica, del resto, sa bene che nei suddetti casi il legislatore ha agito non già come conditor juris, ma piuttosto come semplice e acritico confirmator sententiae.

Il problema, in quest'ultimo e specifico caso, quindi, non consiste tanto nel rimettere o meno in mano al legislatore la possibilità di disciplinare la tematica del matrimonio omosessuale, ma sul perché la Corte abbia preso questa decisione. Senza indugiare oltre sul punto: sembra che la Corte abbia optato per questa soluzione non perché effettivamente convinta della supremazia del Parlamento in ambito normogenico - del resto il suo passato lascia trapelare un orientamento opposto - quanto per evitare di prendere posizione in modo netto. La sentenza in questione, quindi - stiano ancora una volta sicuri i favorevoli ed i contrari - non rappresenta un invalicabile bastione posto a presidio difensivo della cultura e della tradizione giuridica, politica e sociale dell'Occidente in genere e dell'Italia in particolare, quanto piuttosto un modesto muricciolo facilmente scavalcabile, o abbattibile addirittura, dall'ondata del relativismo etico che utilizza il sociologismo e il positivismo giuridico come un ariete ed una catapulta nell'assedio incessante alla cittadella del diritto naturale e della ragione.

Sperando che il legislatore non si pieghi alle irrazionali esigenze della prospettiva sociologica del diritto, cioè quella semplicistica ed ingenua corrente di pensiero che vede il diritto come un mero instrumentum regni che, in quanto tale, è rimesso alla volubilità del corpo sociale, del suo sentire e dei suoi capricci disancorandolo così da ogni principio ontologico e naturale, occorre comprendere le ragioni per cui mai né il legislatore né la giurisprudenza dovranno e potranno rendere legale il matrimonio omosessuale. Le osservazioni in merito potrebbero riguardare davvero diversi ambiti, quello strettamente giuridico-normativo, quello storico, quello filosofico, quello etico e perfino quello semantico-etimologico.

Sotto la prospettiva normativa, ritenere che l'ordinamento non preveda la diversità dei sessi come condizione, implicita o esplicita, è falso. Si pensi, tra i tanti esempi, agli articoli 107, 108 e 143 del Codice Civile, in cui si parla espressamente, e senza possibilità di interpretazioni differenti, di marito e moglie. Certo il legislatore del Codice Civile non ha previsto in modo esplicito una sanzione in caso contrario, cioè la nullità in caso di uguaglianza dei sessi, ma questo perché all'epoca non si viveva la speciosa cultura del relativismo etico e giuridico. Si pensi anche all'art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce il diritto di sposarsi soltanto agli uomini e alle donne.

Si tenga a mente anche che i padri costituenti hanno insistito nel senso della diversità dei sessi come condizione affinché possa parlarsi di matrimonio. L'art. 29 della Costituzione, infatti, attorno al quale non pochi, come i ricorrenti, hanno fantasticato, precisa in modo inequivocabile che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Sebbene da parte di alcuni si sia tentato di stravolgere il senso e lo spirito di questa disposizione, occorre recuperarne l'originaria prospettiva. Ritenere che la famiglia sia una società naturale fondata sul matrimonio, altro non significa che riconoscere due limiti, uno interno alla famiglia ed uno esterno, nei confronti dello Stato. Nel primo senso ci si riferisce al fatto che la famiglia, in quanto società naturale, è fondata sul rapporto tra uomo e donna destinato, almeno in potenza, alla procreazione. Nel secondo, sostenendo che la famiglia è una società naturale che lo Stato riconosce, si intende che la famiglia è pre-esistente allo Stato in quanto è la forma sociale che naturalmente si costituisce per prima.

Per comprendere meglio l'intera prospettiva dell'art. 29 della Costituzione, che in mala fede alcuni vogliono stravolgere, si possono prendere in considerazione le parole di Aristotele sul punto. Come è noto, per Aristotele «poiché è chiaro di quali parti risulta lo Stato, è necessario in primo luogo parlare dell'amministrazione familiare: infatti ogni Stato è composto di famiglie». Aristotele rintraccia dunque nella famiglia l'elemento fondativo dello Stato, della polis, della società, poiché nella famiglia e nella sua amministrazione vi sono gli schemi per comprendere l'amministrazione della politica, cioè della gestione della res pubblica. Aristotele, in sostanza, ritiene che la socialità pubblica, politica, sia fondata sulla socialità privata della famiglia, una socialità che a sua volta si costituisce come naturale, proprio perché l'uomo è un animale socievole, ed è tale in quanto nasce in un contesto, come quello della famiglia, in cui esiste naturalmente l'ambito sociale. Lo Stagirita afferma infatti con chiarezza che «la comunità che si costituisce per la vita secondo natura è la famiglia». Nella famiglia come società naturale il Filosofo individua, dunque, l'unico orizzonte di fondabilità, e di pensabilità di questa stessa fondabilità, della società e dello Stato intero. Tutto ciò significa che lo Stato non può manipolare e stravolgere a suo piacere la struttura della famiglia, ente che lo precede e che si costituisce non per convenzione o per volontà, ma secondo principi di natura e razionalità.

La famiglia come società naturale, nella predominante tradizione gius-filosofica occidentale, è dunque l'opposto di ciò che i sostenitori del matrimonio omosessuale ritengono. Questi ultimi, infatti, credono, contro la storia, il diritto e la ragione, che la famiglia, come il diritto in una prospettiva più ampia, sia un semplice prodotto sociale che, in quanto tale, possa mutare al mutare delle condizioni e degli assetti storico-economici e sociali. Come non accorgersi di quante venature ideologiche sia pervasa una simile prospettiva? Come non udire l'eco lontana di una determinata impostazione di carattere ideologico, squisitamente marxista? Come non intravedere l'influenza del marxismo giuridico? Fu, del resto, uno dei massimi esponenti del pensiero giuridico marxista come Eugeny Pashukanis a riprendere il concetto marxiano per cui il diritto, come le altre dimensioni del reale, è un mero prodotto sociale e specificamente classista. Così scriveva Pashukanis nella sua Teoria generale del diritto: «Bisogna ritenere che la stessa morale, come il diritto e lo Stato, sono forme della società borghese». Gli faceva eco la più grande teorizzatrice marxista della famiglia come mutevole prodotto sociale, Alexandra Kollontaj, le tesi della quale grande influenza hanno avuto sul «sessantottismo» sessuale, morale e giuridico, e, come pare, anche sull'oggi. Così scriveva la Kollontaj nel 1921: «La famiglia e il matrimonio sono categorie storiche, fenomeni che si sviluppano in parallelo con le relazioni economiche che esistono in un dato livello di produzione. La forma di matrimonio e di famiglia è determinata dal sistema economico di una data epoca, ed essa cambia come cambia la base economica della società. La famiglia, come il governo, la religione, la scienza, la morale, la legge e i costumi, è parte della sovrastruttura che deriva dal sistema economico della società».

Tuttavia si potrebbe obiettare che tutto questo non spiega ancora al meglio perché occorra la diversità dei sessi. A questo scopo può soccorrere il piano semantico-etimologico. Il Codice Civile e tante altre disposizioni di legge non mancano di utilizzare il termine «coniuge». Esso deriva dal latino «cum iugum»; «iugum» può essere tradotto in senso letterale come «giogo» o «soggezione», ma - ed è questo il caso - in senso figurato significa propriamente «vincolo matrimoniale». Il coniuge, quindi, sarà colui che soggiace al vincolo matrimoniale. L'etimologia di «coniuge», allora, palesemente, è geneticamente vincolata al concetto di matrimonio, che etimologicamente, anch'esso dal latino «matris munia», significa «doveri della madre», cioè «adempiere ai doveri della madre». Il matrimonio, nella sua etimologia, rivela, quindi, una ontologia fondata sulla diversità ed una teleologia fondata sulla maternità. Ciò impone due conseguenze: la prima consiste nella circostanza per cui, per esservi davvero matrimonio, non possa non esservi la diversità dei sessi; la seconda rivela che il matrimonio è inscindibile dal dato procreativo. Il rapporto di coniugio, allora, si rivela come teleologicamente orientato alla generazione, che, per forza di incoercibili e inderogabili leggi di natura, non può che avvenire tra sessi diversi. Ecco in che senso si deve intendere la naturalità della società familiare. Non tenere conto del piano semantico significa, allora, adoperare parole in libertà senza coglierne il significato.

L'unione di questa ontologia e di questa teleologia rappresenta la cosiddetta «giuridicità costitutiva» della famiglia. Come evidenzia il filosofo del diritto Francesco D'Agostino: «Parlare di "giuridicità costitutiva" a proposito della famiglia significa affermare che non è possibile identificare nella sua concretezza storico-esistenziale la logica della familiarità senza ricorrere alla logica del diritto. E significa anche il reciproco: che non si può cioè salvaguardare la logica specifica del diritto senza salvaguardare la logica specifica della familiarità». Espungere la procreazione dal rapporto di coniugio, come avviene nelle coppie dello stesso sesso, significa aggredire la giuridicità costitutiva della famiglia.

Il legislatore o il giudice potranno decidere di rendere legale il matrimonio omosessuale, ma questa sarà, dunque, una opzione ugualmente anti-giuridica. Nota, infatti, giustamente il giurista Gaetano Lo Castro: «Se la sessualità non è più costitutiva del matrimonio, se, privata di ogni ontologico significato, resta confinata al margine del vincolo matrimoniale, quasi fosse un optional dello stesso, non solo non v'è più una ragione essenziale per negare i rapporti poligamici o poliandrici, ma si rompe altresì il legame tra procreazione e matrimonio. Collegata al matrimonio la procreazione è manifestazione dell'atto di amore che lo costituisce. Variabile indipendente dal matrimonio, essa resta pura possibilità, mero fatto, avendo perduto ogni regola».




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