Entrerà a breve in vigore il Decreto legislativo n. 28/2010 intitolato «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», corretto alla luce delle osservazioni critiche mosse con parere del 26 agosto 2010. Ma in cosa consiste precisamente la mediazione? Il legislatore ha ritenuto di dover differenziare il concetto di mediazione da quello di conciliazione, e dunque ha stabilito che per mediazione debba intendersi «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa». La conciliazione, invece, rappresenterebbe la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione».
Tuttavia, al di là dell’utilità di differenziazione terminologica, un dato è sicuramente importante: questa nuova tecnica di ADR (Alternative Dispute Resolution) è al centro dell’attenzione del legislatore ed in futuro sarà una valida alternativa agli iter giuridici tradizionali. E’ essenziale allora comprendere come essa si sia sviluppata e dove ci può condurre. A partire dagli anni ’70 negli Stati Uniti l’aumento dei commerci, lo svilupparsi dei contenziosi e, dunque, la conseguente crisi del sistema giudiziario, hanno dato vita alla nascita di sistemi di risoluzione alternativa alla giustizia gestiti da organismi privati. Il ricorso a tali nuove forme di risoluzione delle controversie, visti i risultati positivi prodotti in America, nel corso del tempo si è sviluppato e incrementato, fino ad arrivare negli anni ’90 nei Paesi Europei. Al livello europeo l’attenzione per l’ADR è aumentata notevolmente, e a tal proposito sono stati emanati :due Libri Verdi, rispettivamente uno del 1993 e l’altro del 2003, in cui si incentivano i Paesi Membri a ricorrere a tali istituti per migliorare l’accesso alla giustizia, e due Raccomandazioni, di cui una del ’98, e l’altra del 2001 indirizzata, quest’ultima, a definire i principi applicabili agli organi stragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale in materia di consumo.
L’Europa, dunque, ha voluto incentivare e regolamentare il ricorso a tali tecniche di conciliazione, per garantirne e migliorarne la qualità. L’Italia, dal canto suo, ha sicuramente fatto propri tali provvedimenti e ciò è dimostrato dalla celerità con cui si presta ad essere attuata la riforma voluta con il decreto 28/2010. Attualmente gli Organismi di Conciliazione, ovvero gli enti pubblici o privati presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione, iscritti ed accreditati presso il Ministero di Giustizia in un apposito registro facilmente consultabile via internet, sono circa un centinaio. E’ dunque possibile, per i privati, le imprese, le multinazionali, le società o qualunque altro soggetto che debba risolvere una controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, e non intenda attendere anni prima di vederla risolta (cosa probabile laddove si decida di intraprendere una causa), rivolgersi a tali Organismi e presentare la relativa istanza. Questi ultimi sceglieranno in base alle caratteristiche della controversia, all’esperienza in quella determinata materia o alla localizzazione geografica, il mediatore più idoneo alla conciliazione.
Una volta fissato l’incontro tra le parti, presenti queste ultime da sole, o con l’assistenza dei rispettivi legali, nel termine massimo di quattro mesi, il mediatore metterà in atto le proprie capacità cognitive e comunicative che condurranno alla fase conciliativa. Con un po’ di spirito cooperativo anche le dispute più agguerrite potrebbero risolversi, difficile a credersi ma è quanto accade nella realtà, in una sola giornata. La procedura, se esperita vittoriosamente, termina con un processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo sottoscritto dalle parti e successivamente, su richiesta delle stesse, omologato con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. E nel caso in cui le parti non riuscissero ad accordarsi?Nulla quaestio: verrebbe comunque firmato un verbale di mancata conciliazione e le stesse potrebbero o riproporre l’istanza per un nuovo tentativo di conciliazione oppure rivolgersi all’autorità giudiziaria.Alla luce di quanto detto risulta abbastanza facile comprendere dove ci potranno condurre le nuove tecniche di ADR: ad uno snellimento e smaltimento di numerose cause che per anni potrebbero ingolfare il sistema giudiziario, ad una sicura riduzione dei costi per le parti in causa e al raggiungimento di un accordo che oltre ad essere efficace, sarà anche efficiente, ovvero produrrà soddisfacimento per gli interessi di entrambe le parti (cosa impensabile se ci trovassimo in un tribunale).
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