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Numero 476
del 22/05/2012
Fecondazione assistita. Giù le mani dalla legge 40 PDF Stampa E-mail
! di Aldo Vitale
vitale@ragionpolitica.it
  
mercoledì 06 ottobre 2010

Ancora una volta ci si riprova. Ancora una volta il tribunale di Firenze tenta di distruggere l'apparato normativo della legge 40/2004, disciplinante le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), per il soddisfacimento di finalità ideologiche che esulano da ogni razionalità e ragionevolezza giuridica. La circostanza per cui la coppia si è rivolta all'associazione Luca Coscioni lascia trasparire il dubbio che oltre la volontà di risolvere il proprio dramma umano si celi il perseguimento di specifiche finalità di matrice ideologica, così come accadde, mutatis mutandis, per il caso Englaro, più volte annunciato come il primo di una lunga serie, e, invece, rimasto drammaticamente e fortunatamente isolato.

Le norme della legge 40/2004 che questa volta sono chiamate in causa sono quelle che prevedono il divieto di procedere a tecniche di fecondazione eterologa, cioè di ricorrere al seme di un soggetto esterno alla coppia. In genere vi si vorrebbe ricorrere per far fronte ai tragici casi di astenospermia, ipospermia o azoospermia, senza tuttavia comprendere che la risoluzione di un problema di natura fisiologica spesso può comportare maggiori problemi di carattere etico e giuridico, o, più semplicemente, bioetico, o meglio biogiuridico.

Il divieto di fecondazione eterologa, sancito in modo espresso dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 40/2004 («È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo ») ed anche ribadito dai commi 1 e 3 dell'articolo 9, non solo è aderente al ben delineato spirito della legge (cioè garantire la filiazione, ma non ad ogni costo o con il sacrificio dei più elementari valori etici e principi giuridici), ma risponde anche e soprattutto a specifiche esigenze di razionalità giuridica. L'impossibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa, così come il divieto di maternità surrogata espressamente sancito dal comma 6 dell'articolo 12 della legge 40/2004, riporta in auge il valore (l'eticità) strutturale della maternità, della paternità e dei rapporti di famiglia che con il concepimento vengono ad instaurarsi.

I divieti di fecondazione eterologa e di maternità surrogata sono posti, con tutta evidenza differentemente da quanto affermato dai sostenitori dell'anarchia normativa, dell'ipo-eticità delle tecniche mediche, del laissez-faire procreativo, non già per ostacolare il diritto all'essere genitori in genere e madre in particolare, quanto piuttosto ad affermare il dover esserlo. Se infatti fossero ammesse sia la fecondazione eterologa sia la maternità surrogata, la natura univoca e intera della genitorialità e della maternità verrebbe lacerata, ben potendosi configurare il caso di maternità doppia o anche tripla; si potrebbe presentare la possibilità, per esempio nel caso di una ipotetica tecnica che vedesse la commistione della fecondazione eterologa con la maternità surrogata, per cui il nascituro venga ad avere tre madri: colei che ha donato l'ovulo (la donatrice del procedimento eterologo), colei che ha condotto la gravidanza (la surrogataria della maternità surrogata), e colei che madre è legalmente, o «contrattualmente» con le altre due, alla quale verrebbe affidato il bambino da crescere ed educare. Si verrebbero a creare, dunque, delle difficoltà notevoli, oltre che da un punto di vita etico e giuridico, anche con la tradizione dei brocardi latini, per cui si potrebbe constatare che «mater non est semper certa; nam, sicut Gallia, est divisa in partes tres».

La maternità, in assenza di simili accorgimenti normativi, verrebbe dunque sgretolata e scomposta in tante parti quanti sono i soggetti coinvolti; senza considerare le problematiche inerenti la successione, o le problematiche nei rapporti sociali, o a livello psichico di un bambino che sa di aver ricevuto la vita da tre persone diverse senza riuscire a comprendere se la vera madre sia quella che ha donato il seme da cui discende, quella che lo ha «coltivato» per nove mesi e poi lo ha partorito, o quella che lo ha cresciuto, sfamato ed educato.

Il ruolo della madre - che con la legge n. 194/1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza rinuncerebbe alle sue prerogative e qualità naturali e sostanziali arroccandosi in un individualismo assoluto e refrattario ad ogni conciliazione con la vita e la razionalità della stessa, che senza i divieti circa la fecondazione eterologa e riguardo alla maternità surrogata tracimerebbe dai limiti che la stessa natura ha posto creando una sorta di vero e proprio «collettivismo generativo» - con la legge n. 40/2004, e con i divieti da essa contemplati, viene ricondotto alla sua reale posizione, ridimensionando la sua volontà e stimolando le sue potenzialità, senza annullare la sua libertà o sconfinare oltre la sua retta natura, consentendole anzi di esprimere al meglio il suo poter essere donna e madre senza rinunciare a nessuno dei due aspetti, né ridursi ad uno solo di essi, né rifiutando i propri diritti e doveri, né chiedendo a qualcun altro di farlo per lei. La genitorialità in genere, ed il ruolo della madre in particolare, vengono così ricondotti a quella posizione che la natura ha determinato per essi, senza farne un Leviatano antiprocreativo né una delle tante e denaturate fasi della «catena di montaggio generativa» della surrogazione e dell'eterologalità.

Spingere la Corte Costituzionale verso una pronuncia tesa a far decadere le sapienti disposizioni della legge 40/2004 in tema di procreazione eterologa o surrogata significa non solo stravolgere l'impianto e lo spirito stesso della legge, ma contravvenire in modo diretto e frontale ai principi riconosciuti e tutelati dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, per cui la Repubblica deve rispettare «il pieno sviluppo della persona umana» (il che comporta che il bambino non possa avere più di due genitori e debba avere la certezza che essi possano essere individuati o almeno individuabili), e dal secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, che sancisce come la legge, né tanto meno una sentenza, non possano «in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Nel caso di specie, qualora si accettassero la genitorialità eterologa o surrogata, la dignità del fanciullo sarebbe palesemente violata, poiché queste pratiche andrebbero a contrastare, tra le tante, le discipline contemplate dal punto sesto e settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo dell'Onu del 1959. «Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre». «Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori». Come si potrebbe essere ottemperanti nei confronti di simili razionali principi del diritto internazionale, riflesso di una specifica impostazione biogiuridica fondata sulla eticità strutturale ed ontologica dei rapporti familiari, se si accettassero le situazioni fumose e confuse della genitorialità eterologa o surrogata?

La norme della legge 40/2004 che vietano il ricorso a simili pratiche, dunque, sono del tutto legittime, essendo conformi ai principi dell'ordinamento costituzionale, internazionale e naturale. Si spera che la sensibilità giusfilosofica della Corte Costituzionale sia sviluppata a sufficienza per rendersi conto di ciò, tanto da poter resistere ai canti delle sirene che vorrebbero attrarre la nave dell'ordinamento italiano verso le irrazionali spiagge dell'antigiuridicità.




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