Mentre una massa di erinni ideologizzate si raduna in corteo fuori dai palazzi, all'interno degli stessi la maggioranza faticosamente s'adopera per difendere la civiltà del diritto: questa settimana, infatti, la commissione Giustizia della Camera riprenderà in esame l'iter del Ddl sul «processo breve». Se l'opposizione, infatti, preferisce insinuarsi sotto le lenzuola del pettegolezzo, la maggioranza, intanto, cerca di porre rimedio ai tempi lunghissimi dei processi italiani, causa prima di violazione dei diritti dei cittadini.
Lo Stato italiano, infatti, subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'abnorme durata dei processi. Stando alle cifre, si scopre che sono stati corrisposti a titolo di risarcimento 25 milioni di euro nel 2008, 14,7 milioni di euro nel solo 2007 e ben 13,6 milioni di euro nel solo primo semestre del 2009. Occorre dunque agire in questa direzione non solo per tamponare l'emorragia economico-finanziaria che per lo Stato in questi ritardi trova scaturigine, ma soprattutto per effettive esigenze di giustizia che superano e devono superare qualunque questione politica ed ogni apriorismo ideologico.
Il Ddl sul «processo breve» agisce dunque stabilendo i tempi di durata dei gradi e delle fasi del giudizio; rende cioè concreti ed effettivi i principi enunciati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione italiana («Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata»), e dal primo comma dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole»).
La ratio legis consiste nel regolare e disciplinare i tempi attivi del processo che in ogni grado deve durare non più di due anni, al termine dei quali il giudice non può che dichiarare l'estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole durata. I termini vengono sospesi, ovviamente, in caso di autorizzazione a procedere, per il tempo necessario all'estradizione dell'imputato, o nel caso di impedimento dell'imputato o del suo difensore o qualora il rinvio sia ascrivibile ad una espressa richiesta dell'imputato: le ragioni della certezza del diritto sono dunque tutelate ed integrate con le ragioni della difesa e della ragionevole durata dei processi.
Si consideri, inoltre, che il Ddl prevede esplicitamente l'esclusione di alcuni reati da questi benefici processuali proprio per la eccessiva pericolosità sociale. La disciplina del processo breve non si applica dunque per gli imputati recidivi, abituali o professionali ed in particolar modo restano esclusi il delitto di associazione per delinquere, incendio, pornografia minorile, sequestro di persona, atti persecutori, furto aggravato, circonvenzione d'incapace, delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale ecc ecc. Come se tutto ciò non fosse ancor sufficiente, il Ddl contempla la possibilità per l'imputato di rinunciare ai benefici di scansione temporale che esso introduce.
Le incoercibili esigenze della legalità sono quindi conciliabili, e conciliate, con il diritto di difesa e con i principi di giustizia per i quali la durata di un processo, almeno in uno Stato di diritto, non può essere né indeterminata, né indeterminabile. Il Ddl che la maggioranza sta difendendo dagli assalti di coloro che sono sordi alle melodie della giustizia traduce in sé i principi meta-ordinamentali dello Stato di diritto, ritenendo che la sovranità dello Stato, i poteri di esso, la capacità e la pretesa punitiva del medesimo, incontrino dei limiti, in questo caso di carattere temporale, che dallo Stato devono essere riconosciuti.
In fondo, era un brillante studioso illuminista del calibro di Lodovico Antonio Muratori che scriveva, già nel 1742, della necessità di abbreviare le tempistiche dei giudizi e delle liti, ritenendo perfino che i tre anni sanciti da Giustiniano fossero fin'anche troppi: «Talmente comanda Giustiniano che ogni causa civile tra i particolari sia decisa entro il termine di tre anni (tempo per altro molto esorbitante) che quand'anche le parti volessero prolungarle più oltre, il giudice non deve ascoltarle, ma ha da profferir la sentenza».
Oltre a ciò, aggiungeva Lodovico Muratori, era compito del legislatore prevedere il limite temporale dei processi, per evitare che esso fosse rimesso alla discrezionalità dei giudici, ipotesi sicuramente più foriera di abusi che di garanzie: «Non si può assegnare un termine preciso che soddisfaccia al bisogno di tutti, né è di dovere che, pel troppo affrettarsi, si strozzi o si opprima la giustizia. Con tutto ciò il saggio principe, col consiglio dei più assennati e zelanti ministri, non deve restare per questo di stabilire ciò che sia creduto più proprio in questo affare, lasciando il men possibile cotal cura in balìa dei giudici, perché, se tal provvisione si rimettesse alla sola prudenza dei giudici, dieci userebbero in bene di questa autorità, ma se ne abuserebbero venti o trenta altri».
Abbreviare la durata dei processi, allora, non è solo una questione di mera organizzazione dell'apparato giudiziario, ma un ossequio rispettoso alle ragioni della giustizia, così come un antico brocardo latino recita: « Iustitia dilatio est quaedam negatio».
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