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Numero 476
del 22/05/2012
Perché è necessaria la legge sul fine vita PDF Stampa E-mail
! di on. Domenico Di Virgilio
@ragionpolitica.it
  
lunedì 07 marzo 2011

Oggi, lunedì 7 marzo, si apre la discussione generale nell'aula della Camera dei Deputati sul provvedimento inerente «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento», con la relazione illustrativa dell'onorevole Domenico Di Virgilio, relatore del provvedimento e vice presidente del gruppo parlamentare Pdl alla Camera, di cui riportiamo alcune riflessioni su un argomento che ha suscitato e suscita tante discussioni, dibattiti, commenti in tutto il Paese, sia di singoli cittadini che di organizzazioni sociali e scientifiche.

di_virgilio.jpgRibadisco che, a mio parere, sarebbe auspicabile una certa cautela prima di esprimersi sic et simpliciter su un argomento così delicato. In tutto questo bailamme mediatico, a me preme solo ribadire un semplice ma fondamentale concetto, e cioè che il diritto alla vita è sempre stato garantito in tutte le società. Il diritto di libertà della persona, per quanto attiene alle scelte relative alle cure, incontra oggettive limitazioni nelle circostanze in cui la persona venga a perdere la capacità di decidere ovvero di comunicare le proprie decisioni. Il provvedimento all'esame del parlamento si muove proprio nel senso di garantire il diritto al consenso informato, perché prevede uno strumento nuovo che consente all'individuo, finché si trova nel possesso delle sue facoltà mentali, di dare disposizioni per l'eventualità e per il tempo nel quale tali facoltà fossero gravemente scemate o scomparse. Ne consegue, quindi, che anche un paziente in stato vegetativo permanente è una persona, gravemente disabile sì, ma sempre persona rimane, con la propria dignità umana; e a questa persona sono perciò dovute tutte le cure ordinarie e proporzionate possibili, che comprendono in linea di principio anche la somministrazione di acqua e cibo, anche per vie artificiali, considerata come mezzo naturale di conservazione della vita e non un trattamento terapeutico specifico.

Ora il parlamento è chiamato ad esprimersi, senza condizionamenti e logiche precostituite, effettuando un passaggio indispensabile dopo l'intervento - secondo molti, e non solo politici - poco opportuno dei giudici, che ha innescato, con il noto caso di Eluana Englaro, un conflitto di competenze tra magistratura e parlamento. L'obiettivo, comunque, non è quello di emulare pedissequamente modelli stranieri ma soprattutto di colmare un vuoto legislativo. In nessun modo si può o si deve avallare un «diritto alla morte», anche perché così sarebbe una legge anti-costituzionale, visto che proprio gli articoli 2 e 32 della Costituzione tutelano la vita e la salute di ogni individuo, e gli articoli 575-579-580 del Codice Penale vietano chiaramente ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza e di aiuto al suicidio. E' quindi chiaro che il medico deve dire sempre no all'eutanasia, no all'abbandono terapeutico, no all'accanimento terapeutico. E' fondamentale che anche ai malati terminali sia garantito l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore che riteniamo irrinunciabili, come ben previsto nel testo della legge recentemente votata all'unanimità dalla Camera dei Deputati.

Deve essere poi chiaro che nessun trattamento sanitario deve essere sproporzionato rispetto alle reali condizioni ed esigenze cliniche del paziente - ripeto -. Mai e poi mai, quindi, accanimento terapeutico.

Sono dell'opinione che le modifiche apportate dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati abbiano migliorato il testo sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, approvato dal Senato. I punti su cui sono state apportate modifiche significative sono inerenti il ruolo dei familiari dei soggetti interessati dal provvedimento e in quali casi si potrebbe prevedere la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, ribadendo, secondo la convenzione di Oviedo, che il medico debba «tener conto di quanto dichiarato in precedenza nelle DAT, ma non può essere ad esso vincolato». Più precisamente, al comma 5 dell'articolo 3 circa l'alimentazione e idratazione artificiali, si è introdotto che, fermo restando che non possono formare oggetto delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, esse possono essere sospese quando «risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo».

Altro chiarimento importante, come dicevo, riguarda il ruolo dei familiari, che possono essere chiamati in causa come sostituti del fiduciario; all'articolo 6 è stato aggiunto un comma 1 bis per specificare che il dichiarante può sostituire il fiduciario precedentemente nominato in qualsiasi momento. Inoltre - cosa oltretutto significativa e non prevista nel testo del Senato - si è aggiunto un comma 5 bis che prevede che «in assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adempiuti dai familiari quali indicati dal Codice Civile, libro II, titolo II, capi I e II».

Non minore importanza riveste l'ampliamento della platea dei soggetti ai quali è rivolta la legge, cui fa riferimento il nuovo comma 6 dell'articolo 3: non più, come si diceva nel testo del Senato, i soggetti in «stato vegetativo persistente», ma tutti i soggetti che si trovino nell'«incapacità permanente» di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario.

Per ultimo, ma non certo per importanza, è il problema circa il verificarsi di controversia tra fiduciario e medico curante, che secondo una modifica proposta alla Camera vedrebbe l'intervento di un collegio di medici che esprimerebbe un parere vincolante per il medico curante. A questo proposito sono dell'opinione, qui, di tornare al testo del Senato, che prevede che il parere espresso dal collegio di medici non sia vincolante per il medico curante.

In un documento approvato con equilibrio e saggezza dal Comitato Nazionale per la Bioetica sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, si parla di parere «non vincolante per il medico» e questa mi sembra la via giusta da percorrere. Questo non significa che il medico debba riacquistare quel paternalismo assoluto o quel potere assoluto dei decenni passati, anche perché esiste l'importante norma del consenso informato, e questo «non vincolare in modo assoluto il medico» lascia uno spazio vitale alla scienza e alla coscienza del medico. Il paziente ha sì il diritto di essere curato nel modo migliore dai medici, ma non ha il diritto di chiedere la morte, perché la vita e la salute sono beni indisponibili, tutelati dallo Stato.




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