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Numero 476
del 22/05/2012
GIUSTIZIA: UNA RIFORMA STORICA PDF Stampa E-mail
! di Aurora Franceschelli
aurora@ragionpolitica.it
  
giovedì 10 marzo 2011

bilancia-giustizia-pari.jpgDopo il voto di fiducia del 14 dicembre, che ha sancito, malgrado l'abbandono dei finiani, l'esistenza di una maggioranza parlamentare in grado di proseguire la legislatura (che da allora si è consolidata ulteriormente), il Governo non solo ha varato la riforma dell'Università e il decreto sul Fisco municipale, provvedimenti che introducono, sia in ambito educativo sia a livello degli enti locali, principi fondamentali quali la valorizzazione del merito, la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, ma ora si appresta ad accelerare lungo il percorso di riforma costituzionale della Giustizia, che dovrebbe vedere la luce al termine della legislatura.

Ed è proprio per dare una sterzata modernizzatrice su questo fronte che giovedì il Consiglio dei ministri ha presentato i provvedimenti che intende proporre in Parlamento, che rientrano nel più ampio quadro di una modifica organica e profonda del sistema giudiziario e che, come ha specificato il ministro Alfano, non si applicherà ai processi in corso. La riforma costituzionale sarà accompagnata da dieci leggi ordinarie, che giungeranno alle Camere in successione, ma che «avranno percorsi singoli». I nodi principali sui quali verte la riforma sono: la separazione delle carriere tra giudici e Pm; la divisione del Csm in due (uno per i giudici l'altro per i Pm); la responsabilità civile dei magistrati; l'obbligo dell'azione penale, ma «secondo i criteri stabiliti dalla legge».

Per quanto riguarda il primo punto, la riforma presentata dal Governo si propone di separare le carriere dei magistrati, istituendo due diverse strutture organizzative e ordinamentali: una per la magistratura requirente, ossia per Pm che esercitano l'azione penale sostenendo l'accusa, e una per la magistratura giudicante, ossia per i giudici che, in posizione di terzietà rispetto alle parti, decidono con sentenza le cause civili, penali e amministrative. In Italia l'unicità delle carriere tra Pm e giudici, che era stata sancita costituzionalmente per consentire anche ai magistrati della pubblica accusa di godere delle stesse garanzie previste per chi giudica, è un'anomalia che non a eguali nelle altre democrazie occidentali, e che non garantisce l'assoluta parità tra accusa e difesa.

Infatti accade che i Pm, secondo le normative vigenti, non solo condividano la stessa formazione professionale dei giudici, ma anche la stessa regolamentazione disciplinare e le stesse aspettative di carriera. Questi ultimi, dunque, sono sia intellettualmente sia professionalmente più vicini alle istanze dei pubblici ministeri che non a quelle dell'avvocato della difesa, pregiudicando così la necessità che essi siano in tutto e per tutto un organo terzo.

In questo quadro è difficile che venga tutelato il diritto dei cittadini a godere di un giusto processo. Ecco perché il Governo ha deciso di avviare un percorso di riforma in questo senso, che si propone di sottolineare il ruolo di terzietà del giudice rispetto alle due parti attraverso un'architettura complessiva che ne garantisca il primato. Ed infatti la riforma presentata dall'Esecutivo, oltre a proporre carriere separate per giudici e pubblici ministeri e a prevedere corsi di formazione, concorsi e iter carrieristici completamente distinti, definisce i primi un «ordine autonomo e indipendente da ogni potere, soggetti soltanto alla legge» e i secondi, i Pm, un «ufficio» organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che «ne assicura l'indipendenza», con l'obbligo di esercitare l'azione penale ma «secondo i criteri stabiliti dalla legge»: saranno quindi le Camere, con legge ordinaria, a stabilire la gerarchia dei reati da perseguire nel caso in cui il Pm non possa perseguire tutto, in modo tale che quest'ultimo non agisca, come è avvenuto in molti casi, in maniera discrezionale. La separazione delle carriere, in sostanza, si propone di raggiungere l'obiettivo di parità tra accusa e difesa, trasformando il vecchio processo di tipo inquisitorio nel più garantista rito di tipo accusatorio di stampo anglosassone, realizzando appieno lo scopo che si era prefissato il legislatore con il varo del codice attuale, entrato il vigore il 24 ottobre 1989.

La separazione delle carriere comporta anche quella del Csm, con due organi di autogoverno separati: uno per i giudici e uno per i pm, la composizione dei quali è stata studiata in modo tale da garantire a questi due maggiore autonomia rispetto alle correnti interne. Entrambi saranno presieduti dal Capo dello Stato e saranno composti per una metà da togati eletti dai magistrati e per l'altra metà da laici nominati dal Parlamento. Nel Csm dei giudici entrerà di diritto il primo presidente della Cassazione, mentre in quello dei pm il Procuratore generale della Cassazione. I due Csm avranno competenza in materia di assunzioni, di promozioni di giudici e pm e di trasferimenti d'ufficio dei magistrati qualora le circostanze o le necessità di copertura dei posti vacanti lo richiedano. Ad essi, però, sarà vietato adottare atti di indirizzo politico, esercitare attività diverse da quelle previste dalla Costituzione ed esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del governo, a meno che non ne faccia richiesta il ministro della Giustizia.

Un altro punto nodale della riforma è l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, un principio che il popolo accolse con il referendum del del 1987, ma che fu poi disatteso dalla legge Vassalli del 1988, che stravolse il principio stesso della responsabilità personale del magistrato e affermò il principio, opposto, della responsabilità dello Stato. Sulla base di questa riforma, invece, i giudici verrebbero equiparati agli altri funzionari e dipendenti dello Stato, rispondendo così di tasca propria degli errori commessi nell'esercizio delle loro funzioni. In questo modo si metterebbe fine all'impunità di cui questa casta ha goduto sino ad ora, una posizione di privilegio non solo rispetto a tutti gli altri cittadini, che spesso hanno pagato in prima persona e di tasca propria per le negligenze dei magistrati, ma anche rispetto ai loro colleghi europei.

E' previsto inoltre un cambiamento anche per quanto riguarda l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Essi, sulla base delle norme vigenti, sono sottoposti ad azione disciplinare su iniziativa del ministro della Giustizia o del procuratore generale della Cassazione; a occuparsi del «processo» a carico del giudice è però a una speciale commissione del Csm, la Disciplinare. Secondo il nuovo testo presentato dal Governo, invece, tale competenza sarà esercitata da un nuovo organo: l'Alta Corte di disciplina, composta per metà da da magistrati e per metà da eletti dal Parlamento tra coloro che abbiano competenze giuridiche consolidate.

La riforma presentata dal Consiglio dei Ministri prevede inoltre, per tutelare i cittadini, la riproposizione dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado, che era già stata approvata sotto forma di legge a larga maggioranza, ma poi era stata bocciata dalla Corte costituzionale: ora verrà ripresentata sotto forma di legge costituzionale.

Un altro punto della Riforma è quello realtivo al rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria: il Pm continuerà a disporre della pg, ma «per una maggiore efficacia nell'azione investigativa, per restituire piena funzionalità alla polizia giudiziaria e perchè il pm non si trasformi in un poliziotto», come ha riferito Alfano, ci sarà una norma della Costituzione che «ammette una riconsiderazione del rapporto attraverso una legge attuativa».

L'impianto della riforma, nel suo complesso, risponde ad una precisa filosofia, volta a tutelare i cittadini indagati e a consentire loro di vedere rispettato il loro sacrosanto diritto ad un giusto processo, un obiettivo, quest'ultimo, che fu fissato nel programma elettorale del 2008 e a cui la maggioranza vuole assolutamente tener fede. Contro questa riforma, che evidentemente tocca privilegi ormai cristallizzati, l'Anm ha già preannunciato scioperi. Di fronte ad una riforma equilibrata, che mantiene l'autonomia e l'indipendenza dei giudici, i quali non saranno sottoposti al potere Esecutivo, e che non interviene sui processi in corso, le toghe, come ha sottolineato il ministro Alfano, dovrebbero tenere presente che nella Costituzione «c'è scritto che il Parlamento fa la leggi, che i giudici sono soggetti soltanto alle leggi, che sono fatte dal Parlamento in nome del popolo sovrano in nome del quale i giudici emettono sentenza. Se si rompe questo circuito virtuoso c'è l'invasione della giustizia nella sfera della politica».




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