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Numero 476
del 22/05/2012
Verso il testamento biologico PDF Stampa E-mail
! di Aldo Vitale
vitale@ragionpolitica.it
  
giovedì 28 aprile 2011

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«Quella sul senso della vita è la più urgente delle domande» (Il mito di Sisifo). Così Albert Camus avvertiva già più di un sessantennio or sono. La questione sollevata da Camus è pertinente all'iniziativa del presidente del Consiglio Berlusconi, che ha sferzato la sonnolenta pigrizia del Parlamento per l'approvazione della legge disciplinante le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Dat), cioè il testamento biologico, divenute oramai riserva di caccia, e d'arbitrio, della più esuberante giurisprudenza creativa.

Il Ddl è stato presentato da Raffaele Calabrò ed è già stato approvato in una prima lettura dal Senato. Nei prossimi giorni dovrebbe essere metabolizzato dalla Camera. Per motivi di spazio non si può adeguatamente analizzare l'intero testo di legge, ma si possono circoscrivere i tre aspetti salienti incastonati in alcune norme, ed i relativi principi di diritto a cui essi si riferiscono.

In primo luogo: il comma 1 dell'art 2, ed il comma 2 dell'art. 3 vietano espressamente ed in modo inequivoco la pratica dell'eutanasia, sia richiamando gli articoli del codice penale che puniscono l'omicidio e l'omicidio del consenziente, sia prevedendone l'illiceità anche nel caso fosse eseguita per evitare qualunque forma di accanimento terapeutico.

In secondo luogo: l'accanimento terapeutico, a sua volta, è espressamente vietato dal primo comma dell'art. 3, che per l'appunto sancisce un obbligo a carico del medico il quale, «in condizioni di morte prevista come imminente, deve astenersi da trattamenti straordinari, non proporzionati, non efficaci e non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo».

In terzo luogo: al sesto comma dell'art. 5 si ribadisce che «alimentazione ed idratazione sono forme di sostegno vitale fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

Delle osservazioni di carattere etico e giuridico sono necessarie per comprendere la natura delle disposizioni contenute nell'approvando Ddl. Esso, che viene ideologicamente bersagliato dai Radicali, dal Pd, da Fli e da tutte le forze estremiste ed extra-parlamentari, mostra, invece, una equilibrata sobrietà normativa che si appella alle più tradizionale riflessione gius-filosofica occidentale incardinata sull'ontologia della persona.

Il Ddl, infatti, evita i due abusi cui potrebbe condurre la pratica medica: l'eutanasia e la distanasia, cioè da un lato qualunque azione diretta o indiretta (eutanasia attiva o passiva) che conduca volontariamente alla morte del paziente per mano del medico (in violazione della deontologia medica così come cristallizzata dal Giuramento di Ippocrate - non certo un oscurantista cattolico - e dall'art. 17 del Codice di Deontologia Medica italiano approvato nel 2006), dall'altro lato la messa in essere di interventi sproporzionati che altererebbero il normale e non più reversibile processo del morire (in violazione dell'art. 16 del suddetto codice di deontologia medica).

Il punto davvero cruciale è quello che riguarda l'alimentazione e l'idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente. Alcuni ritengono che si tratti di interventi terapeutici, ma così non è, posto che nella quasi totalità dei casi si tratta di operazioni eseguibili dagli stessi parenti. A ciò si aggiunga che il mangiare ed il bere non possono essere considerati una terapia in quanto non finalizzati alla cura o alla guarigione di una malattia, a meno che non si voglia ammettere che ciascuno compia una terapia almeno tre volte al giorno, a colazione, pranzo e cena.

Mangiare e bere altro non sono che un sostegno vitale: la loro assenza, infatti, causa la morte del paziente non già per le conseguenze della patologia, quanto piuttosto per il venir meno del supporto metabolico indispensabile per garantire le condizioni fisiologiche di base per vivere. Del resto, così si esprimono diversi autorevoli documenti. In primo luogo si ricordi il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, che già nel 2005 così sanciva: «Anche quando l'alimentazione e l'idratazione devono essere forniti da altre persone ai pazienti in Svp per via artificiale, ci sono ragionevoli dubbi che tali atti possano essere considerati "atti medici" o "trattamenti medici" in senso proprio, analogamente ad altre terapie di supporto vitale, quali, ad esempio, la ventilazione meccanica. Acqua e cibo non diventano infatti una terapia medica soltanto perché vengono somministrati per via artificiale[...] analogamente alla deambulazione, che non diventa artificiale quando il paziente deve servirsi di una protesi». La Carta degli Operatori Sanitari del 1995, dal canto suo, ricorda che «l'alimentazione e l'idratazione, anche artificialmente amministrate, rientrano tra le cure normali dovute sempre all'ammalato quando non risultino gravose per lui: la loro indebita sospensione può avere il significato di vera e propria eutanasia».

La previsione normativa inoltre rispecchia l'opinione delle più classiche impalcature di etica medica e delle più avanzate conoscenze scientifiche. L'American Academy of Neurology propone infatti di assistere sempre i pazienti in stato vegetativo persistente con mezzi proporzionati quali «la medicazione e cura delle ulcere da decubito, la somministrazione dell'ossigeno e di antibiotici, trattamenti complessi di sostegno dell'organo ( come la dialisi ), trasfusioni, nutrizione ed idratazione artificiale».

Si ricordi inoltre la posizione di avanzati istituti italiani: l'Istituto Nazionale Tumori di Aviano, diretto dal Prof. Umberto Tirelli, ha rilasciato lo scorso gennaio un comunicato stampa in cui il rinomato studioso ricorda che «la nutrizione e l'idratazione sono un diritto di qualsiasi essere umano a prescindere dalle sue condizioni di salute e d'altra parte, infatti, oggi ci si batte per evitare che una notevole parte della popolazione mondiale possa morire di fame e di sete».

La acuta osservazione del Prof. Tirelli introduce qualche breve riflessione di carattere generale proprio cominciando dall'art. 25 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo dell'Onu del 1948: «Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione».

Ritenere che alimentazione e nutrizione non siano ciò che sono, ma siano una terapia (potendo così essere sospese a piacimento) rientra nell'ottica di una visione meccanicistica, cioè priva di libertà, dell'uomo e della vita; così come una macchina o un elettrodomestico viene distaccato dalla linea elettrica non appena cessa di essere utile o utilizzabile, così si ritiene, in una prospettiva evidentemente materialistica, che anche l'essere umano possa essere privato delle linee di alimentazione non appena inservibile o ritenuto tale.

L'ammonimento biblico «uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento» (Sir. 34,22), assurge allora a criterio laicissimo, in quanto razionale, poiché rivolto alla tutela della dignità della persona umana che non può essere negata o ignorata per alcun motivo, nemmeno per una sedicente forma di pietà (che poi tale non è, poiché la pietà è tale solo se si fonda sul piano ontologico, cioè sulla verità della persona umana, il diritto alla vita della quale è la prima forma di verità ad essa afferente che deve essere riconosciuto come presupposto per tutto il resto). Il noto filosofo Hans Jonas, del resto, ricorda che gli orrori di Auschwitz sono stati realizzati solo quando fu negato «ogni barlume di dignità umana a chi era destinato alla soluzione finale».

La previsione normativa che rende non disponibili per mezzo delle Dat l'alimentazione e l'idratazione, rispecchia dunque, in linea con la tradizione deontologica e giuridica greca e cristiana, un principio di ragione e di umanità, cioè che della vita e della morte l'uomo può essere il gestore, ma non il proprietario. Il divieto posto dal Ddl in tema di alimentazione e idratazione allora non è un atto d'imperio frutto dell'arbitrio di un oscurantismo legislativo, ma una sapiente previsione normativa, riflesso dalla più ragionevole e razionale consapevolezza che, sempre con le parole di Camus, «dire di sì a tutto implica che si dica sì all'omicidio» ( L'uomo in rivolta ).




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