Ciò che ha suscitato più polemiche del nuovo testo di legge sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Dat), è la norma che disciplina la non vincolatività per il medico delle volontà espresse dal paziente (previsione ritemprata dalla circostanza della durata temporale di 5 anni e dalla rinnovabilità delle stesse). Tuttavia, le critiche mosse sembrano più il frutto d'una passione emotiva ideologicamente costruita, piuttosto che il risultato d'una riflessione razionale giuridicamente orientata.
Occorre esplicitare dunque i motivi giuridici e all'un tempo filosofici, per cui le Dat non possono e non devono essere vincolanti per il medico. In primo luogo emerge la natura della professione medica: autorevole dottrina (si pensi ad Adriano De Cupis e Eugenio Bonvicini nell'ambito civile, o a Ferrando Mantovani e Luciano Eusebi nell'ambito penale) e giurisprudenza «millenaria» concordano che quella medica altro non sia che una prestazione d'opera professionale di carattere intellettuale, e che tramite essa il medico soddisfi una obbligazione di mezzo, cioè l'obbligo di mettere in essere la sua conoscenza tecnica strumentalmente, pur senza garantire il risultato sperato, il quale, per le sue proprie caratteristiche, si configura sempre come incerto. Per quanto sia abile ed approfondita l'arte medica, infatti, nessuno potrà mai garantire con assoluta sicurezza, il risultato. Vi sono senza dubbio degli ambiti terapeutici che consentono di offrire una certezza dell'esito, come quello della chirurgia estetica non emergenziale, trasformando l'obbligazione di mezzo in obbligazione di risultato, ma ciò non è estendibile al resto della pratica medica.
Se le Dat divenissero vincolanti per il medico, questi sarebbe tenuto ad osservare il volere assoluto del paziente, diventando un suo mero esecutore. L'ontologia giuridica della professione medica verrebbe dunque stravolta qualora le Dat fossero vincolanti. Per comprendere meglio si potrebbe ricorrere ad un esempio estremo, sebbene non improbabile: lo stesso medico potrebbe essere ritenuto responsabile e processato (civilmente e penalmente), a parità di diligenza, prudenza e perizia, perché in un caso, con il paziente x, non è riuscito a salvargli la vita sottraendolo alla morte, ed in un altro caso, con il paziente y, perché non è riuscito a donargli la morte sottraendolo alla vita. L'aspetto contraddittorio si appalesa da sé, mostrando come ogni qual volta si tenti di storpiare la razionalità giuridica si capovolge l'intera razionalità dell'esistenza medesima.
In secondo luogo: le Dat non possono e non devono essere vincolanti per motivi deontologici e filosofici. Sotto l'aspetto deontologico il medico non può inserirsi nella scia di eventi che causano la morte: può assistere il paziente a ben morire, per esempio con tutte le opportune cure antidolorifiche ( a medicina palliativa compie ogni giorno passi da gigante), mettendo in essere, dunque, non già un atto di eutanasia, ma di ortotanasia; non può, quindi, mai venir meno all'alleanza terapeutica con l'abbandono terapeutico. Lo stesso Ippocrate, non di certo un oltranzista cattolico, avvertiva così profondamente questa esigenza da giurare che mai avrebbe somministrato farmaci mortali, neanche su richiesta del paziente: cioè che mai, nemmeno su richiesta del paziente, avrebbe procurato la morte, sancendo il principio deontologico per cui il principio del favor vitae investe primariamente la figura del medico che, in quanto tale, non può esimersi dall'obbedire al suddetto principio.
Sotto l'aspetto più prettamente filosofico, se le Dat fossero vincolanti per il medico si sfocerebbe direttamente e senza passaggi intermedi nella laguna del soggettivismo etico (e giuridico). Il medico diverrebbe una pedina mossa dalla volontà del paziente. E non occorre approfondire molto questa pista per comprendere che anche in questo caso verrebbe svilita la natura della professione medica poiché verrebbe lesa la libertà del medico in quanto uomo che deve operare secondo scienza e coscienza. E' proprio questa visione, oggi così diffusa pur senza pensare alle effettive conseguenze, uno dei motivi concorrenti della crisi dell'arte e della professione medica.
Fu già Karl Jaspers ad aver rilevato come «il malato moderno non vuole affatto essere curato personalmente. Egli si reca in clinica come in un negozio, per venire servito al meglio da un apparato impersonale». La riduzione della medicina a mercato terapeutico è uno degli errori e degli orrori che la contemporaneità non avverte e che la sapientia juris del legislatore (ogni tanto sapido in questo senso) ha brillantemente respinto cristallizzando la norma per cui le Dat non possono e non devono essere vincolanti per il medico.
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