«Abbiamo scoperto un tarlo, una falla clamorosa che mina dalle fondamenta un castello di ingiustizie. Altro che leggi ad personam, qui siamo alle sentenze ad personam, al diritto cucito su misura: quando ci sono di mezzo mio padre o le nostre aziende, spuntano addirittura principi giurisprudenziali inediti e totalmente innovativi. Peccato che siano principi inesistenti, nati dal "taglio" di una frase addirittura sostituita da puntini di sospensione e dalla mancata citazione di altre». Così si è espressa sul Corriere di mercoledì Marina Berlusconi, in riferimento alla presentazione dell'esposto al Ministero della Giustizia contro la sentenza d'appello del Tribunale di Milano che ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello di Roma, attribuendo a Carlo de Benedetti un risarcimento di 564 milioni di euro (540+24 di interessi). La decisione della Corte d'Appello di Milano si fonda su un presupposto che non trova accasamento alcuno nel nostro ordinamento: poiché uno dei tre giudici del tribunale di Roma che dichiarò nullo il «Lodo Mondadori», attribuendo la proprietà della casa editrice al gruppo Fininvest, fu condannato per corruzione, tale decisione deve considerarsi tamquam non esset. Nulla in origine e, in quanto tale, improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico.
Problema: l'articolo 395 del codice di procedura civile, il quale disciplina la nullità parziale o totale del giudicato, prevede esplicitamente e tassativamente il ricorso alla revocazione della sentenza al fine di dichiararne nulli gli effetti. Non prevede, pertanto, in alcun modo che operi la nullità automatica del pronunciamento, ma, su ricorso di parte, l'avviamento di un apposito procedimento che eventualmente dichiari l'inefficacia della sentenza in oggetto. In assenza di tale procedura, la sentenza resta valida e produttiva di effetti giuridici vincolanti.
L'unica strada che sarebbe rimasta a disposizione della Cir di Carlo de Benedetti per ribaltare eventualmente l'esito della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 1991 era pertanto il ricorso al giudice della revocazione, come esplicitamente previsto dal citato articolo 395 cpp. Detta revocazione, che avrebbe dovuto peraltro essere discussa a Roma e non a Milano, la Cir non l'ha mai chiesta, e, poichè il termine ultimo per ricorrere scadeva nel settembre 2007, nessun seguito, a rigor di logica giuridica, avrebbe dovuto avere la vicenda.
Ergo, come hanno motivato i giudici d'appello milanesi la condanna al risarcimento a danno di Fininvest? Semplice: citando la sentenza della Corte di Cassazione numero 35325 del 2007, la quale, secondo i magistrati, stabilisce che la presenza di un magistrato corrotto in un collegio giudicante basti in sé per invalidare la sentenza.
Tuttavia la citazione di tale sentenza, unico fulcro giuridico sul quale poggia la sentenza di condanna, risulta stranamente incompleta e parziale, avendo detti giudici omesso di riportare l'enunciato «...che secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, è stato già adito nel giudizio di revocazione ex art. 395 cpp». Non si scappa: è la medesima sentenza della Cassazione che ribadisce, al fine di annullare una sentenza viziata fosse pure da corruzione del collegio giudicante, la procedura di revocazione.
Come si spiega quindi questa omissione? Per la semplice ragione che la citazione completa della sentenza 35325 in motivazione avrebbe ribaltato la tesi dell'accusa anziché rafforzarla. Attenzione: non stiamo parlando né di falso né di manipolazione, come ha sottolineato Marina Berlusconi sempre sul Corriere, ma «l'esposto si limita a segnalare alle autorità competenti quanto è accaduto. È un fatto talmente evidente e grave che abbiamo non soltanto il diritto, ma addirittura il dovere di renderlo noto, al di là del ricorso in Cassazione che seguirà la sua strada. Il taglio e l'omissione di alcuni passaggi ribalta totalmente la tesi della Cassazione», ha proseguito la presidente di Mediaset.
Questo perché le sentenza della Corte di Cassazione non sono assimilabili ad un «piatto misto cinese», del quale si mangia ciò che più aggrada lasciando da parte il resto, ma stabiliscono linee guida, orientamenti di massima e principi che non possono essere frazionati, destrutturati o fatti oggetto di «reverse engineering», ma vanno accolti, qualora citati al delicato fine di motivare una decisione, nella loro integrità ed interezza. In caso contrario rischiano di dare luogo a patchwork giuridici, a maldestri lavori di sartoria giudiziaria, i quali sostanziano la creazione di nuovi principi extra ordinem che, non esistendo nel nostro ordinamento il cosiddetto sindacato diffuso, ovvero quel principio tipico ad esempio dell'ordinamento giudiziario statunitense in base al quale ai giudici viene attribuita una esplicita funzione creatrice/suppletiva/integrativa rispetto allo ius positum, non hanno né possono avere alcun valore...
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