La riforma della giustizia, oggi come oggi, non è più procrastinabile: il processo involutivo che ha portato questo organo a interferire con tempismo sulle vicende della politica (non si tratta solo di Berlusconi, ma anche l'ultimo Governo Prodi è caduto sotto l'onda d'urto giudiziaria che ha investito Mastella) può essere esiziale per la nostra democrazia. La Costituzione italiana prevede, ispirandosi al «L'esprit des lois» di Montesquieu, la tripartizione dei poteri - legislativo, esecutivo e giudiziario - come migliore tutela della libertà e dei diritti dei cittadini contro ogni pericolo di sconfinamento, da parte di un potere, nell'humus dell'altro. Secondo il principio dell'equilibrio dei poteri, dunque, ognuno di essi ha non solo la facoltà di emanare, in autonomia, provvedimenti di propria competenza, ma anche quella di esercitare un controllo sui provvedimenti degli altri due.
Nella nostra Carta costituzionale i Padri costituenti avevano sapientemente introdotto un principio, quello dell'immunità parlamentare, che, con lungimiranza, era stato studiato per evitare che il potere giudiziario potesse essere allettato dal desiderio di strabordare oltre le sue competenze, condizionando il potere politico fondato sul consenso popolare. Come sappiamo questo principio, sancito dall'art.68, non era affatto sinonimo di impunità, ma si limitava, di fatto, a procrastinare l'avvio di un eventuale iter giudiziario a fine mandato. Abolito questo strumento sotto l'onda d'urto emotiva che si scatenò con Tangentopoli venne meno uno strumento di tutela nei confronti dei rappresentanti eletti dal popolo. Da allora la spada di Damocle dei processi può cadere in ogni momento sulle teste di chi ci rappresenta: il caso più eclatante è quello che riguarda Berlusconi, contro il quale, appena egli decise di scendere in campo, si scagliò una furia giudiziaria senza precedenti, un attacco talmente forte che lo costrinse, raggiunto da un avviso di garanzia in occasione di un G7 che si tenne a Napoli il 22 novembre del 1994, a rassegnare le dimissioni da premier, dimostrando poi ex post, esperiti tutti i gradi di giudizi, la sua innocenza.
Ora che non esiste più l'immunità, per reintrodurre la quale, essendo necessaria una legge costituzionale, ci attendenderebbe un iter molto lungo (che potrebbe richiedere anche un referendum confermativo), il sistema di pesi e contrappesi a cui si ispira la nostra architettura istituzionale è sicuramente meno garantista nei confronti dei poteri eletti. Che fare? La soluzione più immediata, senza dover ricorrere, per ora, alle lungaggini di una legge costituzionale, sarebbe quella di riesumare il principio della responsabilità civile dei magistrati, un principio che nel 1987 fu approvato, raggiungendo il quorum, attraverso un referendum popolare, ma che non trovò mai uno sbocco concreto a causa di un Parlamento che, sulla questione, varò una legge che disattese il responso dei cittadini. Dunque, se è giusto che i poteri politici rispondano di fronte alla Giustizia, è altrettanto corretto che anche i magistrati siano responsabili degli errori che commettono nell'esercizio delle loro funzioni. Su questo punto, già ai tempi del referendum dell'87, erano d'accordo persino magistrati, come Franco Marrone, appartenenti alle correnti della sinistra radicale. Ad oggi, purtroppo, l'unica impunità che è presente nel nostro sistema è quella di cui possono godere i magistrati che commettono uno sbaglio.
Consapevole delle storture del nostro sistema Giustizia, il Governo sta procedendo, dopo aver varato la riforma del Processo civile, dopo aver approvato le norme antimafia, lungo la strada delle riforme: oltre a lavorare sulla riforma della professione forense e del processo penale, sta affrontando anche i nodi che riguardano il piano carceri, le intercettazioni, la riforma costituzionale e i pareri del Csm. Le riforme, in tema Giustizia, ci sono state richieste, a gran voce, anche dal Consiglio d'Europa, che, nel marzo di quest'anno, ha ammonito l'Italia per l'eccessiva lentezza dei processi e per la farraginosità delle procedure di indennizzo, sollecitando l'adozione di misure legislative ad hoc.
Strasburgo, dunque, ha invitato il nostro Paese ad attivarsi in fretta per colmare queste lacune, abbreviando gli iter della durata dei processi civili e penali entro giugno 2010. L'Italia ha pagato già un enorme dazio, ai danni delle tasche dei cittadini, per non essersi ancora adeguata alle richieste europee: basti pensare che, da gennaio 2007 a giugno 2009, il nostro paese ha dovuto versare ben 53 milioni di euro di multe.
Il disegno di legge che il Governo ha presentato giovedì in Senato, dunque, che prevede un contingentamento dei tempi per l'espletamento dei tre gradi di giudizio, si inserisce proprio nella direzione indicata dall'Europa. Il ddl in questione stabilisce le modalità per la durata ragionevole dei processi, oltre la quale il processo, se il ddl diventerà legge, verrebbe considerato estinto. Il testo afferma che «non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, due anni per il grado d'appello ed ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio». Il giudice avrebbe la facoltà di aumentare al massimo della metà i termini temporali. Tali disposizioni si applicherebbero a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, ad esclusione di quelli che sono pendenti di fronte alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione. Nel caso in cui venissero superati i limiti ragionevoli di durata il procedimento verrebbe considerato estinto «nei processi per i quali la pena edittale, determinato ai sensi dell'articolo 157 del Codice penale, è inferiore al massimo ai dieci anni di reclusione».
L'estinzione dei processi con «pene inferiori nel massimo a 10 anni» (ma con una serie di esclusioni), così recita il ddl, entrerebbe subito in vigore anche per per quei processi in corso da più di due anni (a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio del pm) senza che sia stata emessa alcuna sentenza. Possono usufruire del «processo breve» solo gli incensurati, escludendo dunque chi è stato già precedentemente condannato, «anche se è intervenuta la riabilitazione», e chi è stato dichiarato «delinquente o contravventore abituale o professionale». Le nuove norme, inoltre, non si applicherebbero ai reati di terrorismo, mafia o di grave allarme sociale (reati previsti dagli articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, e 407, comma 2 lettera a del codice di procedura penale). Ad essere esclusi dalla nuova legge sarebbero inoltre coloro che sono sottoposti ai processi relativi a delitti «consumati o tentati» di incendio, pedopornografia, sequestro di persona, atti persecutori, furto (quando ricorrano le circostanze aggravanti), furto in appartamento o scippo, delitti commessi violando le norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene sul lavoro, circolazione stradale, immigrazione clandestina, traffico illecito di rifiuti. Inoltre, il testo prevede anche che l'imputato possa non avvalersi dell'estinzione del processo penale: nel qual caso la parte civile che si era costituita trasferirebbe la propria azione in sede civile con precedenza di trattazione del procedimento.
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