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6 marzo 2008
 
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Diritto e internet: le norme che rincorrono l'evoluzione tecnologica

di Maurizio Castagno - 27 marzo 2003

Come anticipato nell'introduzione a questa sezione, le nuove tecnologie progrediscono più rapidamente del diritto, e vi è il rischio che si creino dei vuoti normativi conseguenti alla difficoltà di disciplinare, in modo tempestivo, tutte le problematiche giuridiche and esse connesse.

I processi di creazione normativa sono sicuramente più lenti del progredire dell'innovazione tecnologica frutto dell'ingegno e dalla fantasia dell'uomo, ma è importante che, se dei vuoti si vengono a creare, questi vengano colmati nel più breve tempo possibile onde evitare che dei diritti rimangano privi di tutela e che qualcuno possa avvantaggiarsi delle falle apertesi nel sistema. Ma quali sono gli strumenti per non rimanere indietro in questa corsa e rincorsa fra sviluppo tecnologico e diritto? Si è, e si sta, tentato di regolamentare l'utilizzo di Internet attraverso l'opera interpretativa della Giurisprudenza, l'opera di novellazione alle leggi preesistenti, l'attuazione di direttive europee e il ricorso a normative di emergenza.

Grande ruolo nell'interpretazione evolutiva del diritto è affidato alla Giurisprudenza che, tramite le decisioni delle Corti, ed in particolare della Corte di Cassazione, ha modo di interpretare in chiave evolutiva ed analogica le norme esistenti adattandole ai casi concreti non espressamente previsti dalle stesse: come esempio si può riportare le decisioni prese in merito ai Dominion names,. Con l'avvento dell'Internet "commerciale" molti soggetti hanno provveduto, a fini speculativi, forti del principio "first come first served", ad intestarsi nomi di dominio riportanti denominazioni che si riferivano a noti marchi o a nomi propri di persone celebri. Nessuna norma presente nel nostro ordinamento fa espresso riferimento ai nomi di dominio di Internet, ma le corti, subissate da numerose richieste di tutela da parte di chi si sentiva usurpato nell'uso, su Internet, del nome della propria impresa o del proprio nome, passato un primissimo periodo di incertezza, hanno unanimemente riconosciuto, ovunque adite in Italia, che al dominion name poteva essere estesa la tutela offerta ai segni distintivi dell'impresa, alla concorrenza ed al diritto al nome. Oggi è indirizzo consolidato, presso i Tribunali italiani, che l'indebito utilizzo, come dominion name, di un nome richiamante un noto marchio può rappresentare, a seconda dei casi, una lesione del diritto al marchio o un atto di concorrenza sleale, e quindi essere impedito.

Sicuramente l'opera della giurisprudenza è fondamentale per consentire al diritto di evolversi insieme alla società, ma tale opera incontra il limite della mancanza della forza vincolante, attribuita dal nostro sistema, alle decisioni della Giurisprudenza. In particolare la circostanza che un Tribunale o, quando tali cause giungeranno a tale grado di giudizio, la Corte di Cassazione, riconducano una fattispecie reale, come ad esempio i dominion names alle previsioni astratte contenute nella Legge Marchi o nelle norme del codice civile che tutelano la concorrenza, non impedirà un qualunque altro giudice adito, in merito ad un caso concreto analogo, di decidere in modo completamente diverso considerando, ad esempio, il dominion name un semplice indirizzo non in grado di essere assimilato ad un segno distintivo non attribuendogli la tutela offerta ai segni distintivi. Rimane, quindi, indispensabile, la creazione di norme ad hoc che disciplinino, in modo uniforme, tali fattispecie. Tale opera, che sicuramente richiede tempi più lunghi di quella posta in essere dalla Giurisprudenza, viene attuata dal legislatore per mezzo di diversi strumenti normativi, fra i quali le novelle. Brevi leggi che vanno ad integrare, con espresso riferimento, normative già esistenti svecchiando le norme del nostro codice rendendole applicabili a nuove realtà in passato non conosciute e non prospettate. Ad esempio la novella che nel 1992 ha permesso, con l'inserimento di pochi articoli, di adattare la normativa relativa al diritto d'autore, datata 1941, affinché, per mezzo della stessa si tutelassero i programmi per elaboratore.

Altro strumento che consente al nostro ordinamento di adeguarsi all'evoluzione delle tecnologie è rappresentato dall'attività di recepimento delle direttive europee. Nessun settore come quello di Internet, DATA la sua intrinseca natura trasnazionale, abbisogna, infatti, di una normativa il più possibile uniforme, se non a livello globale, come si auspica, almeno fra i paesi costituenti l'Unione. Di fatto una grandissima percentuale di normative applicabili alla Rete trovano, oggi, fonte nell'attività legislativa della Comunità Europea: un esempio è il progetto, in fase di approvazione, del D.lgs che darà attuazione alla famosa direttiva 2000/31 CE sul commercio elettronico, la quale contiene norme precise relative a nuove realtà quali la responsabilità del provider, la pubblicità su Internet, le garanzie per il consumatore telematico, la disciplina dei contratti stipulati per mezzo Internet, e così via, e che presto sarà legge dello stato.

In ultimo, uno strumento normativo largamente usato, per stare al passo con le innovazioni tecnologiche, è la normativa cd. di "emergenza", ossia quella produzione normativa che non può attendere l'iter legislativo europeo o nazionale perché vi è un'esigenza immediata di tutelare un diritto messo in pericolo dal diffondersi di una nuova tecnologia. Tale normativa, che usa il rapido strumento del decreto legge, è stata, ad esempio, utilizzata per disciplinare il mercato dei servizi audiotext e videotext, i famigerati servizi telefonici a pagamento oggi molto utilizzati anche su internet per, ad esempio, scaricare le suonerie per i telefonini. Tali servizi, molto insidiosi per la scarsa percezione della loro onerosità e la facilità di accesso ai medesimi da chiunque, compresi i minori, hanno indotto il legislatore, a suon di decreti legge, a provvedere una normativa ad hoc che ne disciplinasse le modalità di eccesso, la trasparenza sull'identità del prestatore del servizio, i costi e la possibilità di impedirne l'accesso da una determinata utenza telefonica.

Questi sono gli strumenti utilizzati per regolamentare il nuovo mondo nel quale ci risvegliamo ogni mattina all'alba della creazione di un nuovo strumento tecnologico, che spesso sarà in grado di modificare, in meglio, il nostro modo di vivere, ma che, se non debitamente regolamentato, potrà rappresentare un'insidia per i nostri diritti con il rischio di trasformarci in vittime delle nuove tecnologie.

! Maurizio Castagno
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Ragionpolitica, periodico on line n.280 del 6/3/2008
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Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998
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