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"Spamming": l'indirizzo e-mail quale dato personaledi Maurizio Castagno - 10 aprile 2003 Con "spamming", termine ormai entrato nell'uso comune, si indica il sempre più diffuso fenomeno di invio di e-mail, prevalentemente di contenuto commerciale, non sollecitate dal destinatario. Il punto focale della questione non è tanto la legittimità dell'invio dei messaggi o il loro contenuto ma la legittimità del trattamento degli indirizzi di posta elettronica archiviati ed utilizzati al fine di inviare comunicazioni commerciali. A questo punto si rende necessario analizzare, giuridicamente, l'indirizzo e-mail e vedere cos'è: Nel nostro ordinamento, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 675/96, meglio conosciuta come "Legge sulla Privacy", e in seguito alle numerose decisioni e pronunce del Garante, istituito dalla stessa legge, si è venuto a creare un nuovo e più chiaro quadro dei diritti in capo alle persone, sia fisiche che giuridiche, che va sotto il nome di "diritto alla riservatezza", diritto, in precedenza, tutelato solo per mezzo del richiamo all'art.2 cost.. La normativa di cui sopra intende per dato personale, "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" e il Garante, con le sue decisioni, ha fugato ogni dubbio circa la natura di "dato personale" dell'indirizzo e-mail appartenente sia di una persona fisica che giuridica. Il fatto che l'indirizzo e-mail sia considerato un dato personale, lo fa rientrare, quindi, nella tutela che la legge 675/96 riconosce ai dati personali relativi alle persone fisiche e giuridiche, sia ai fini della raccolta di tale dato personale, che al fine del suo trattamento ed uso. A questo punto si rende necessario specificare cosa s'intende per "trattamento": ai sensi dell'art.1 lett. b) L.675/1996 per trattamento s'intende " qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati". Come diretta conseguenza di quanto previsto dalla normativa di cui sopra deriva che un soggetto che tratta un indirizzo e-mail, che è un dato personale, ossia lo raccoglie o lo registra, deve chiedere, prima di compiere tale operazione, l'autorizzazione al soggetto intestatario dell'indirizzo stesso. Inoltre l'art.13 lett. e) specificamente conferisce all'interessato di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Ne discende che il soggetto chi intenda usare un indirizzo di posta elettronica raccolto, per inviare informazioni commerciali, deve richiedere, oltre l'autorizzazione al trattamento, un'ulteriore autorizzazione nel caso voglia utilizzare tale indirizzo per l'invio di comunicazioni commerciali, oltre a rilasciare, preventivamente, l'informativa di cui all'art.10 Legge privacy. Solo una volta aver rilasciato l'informativa e ottenute le dovute autorizzazioni l'invio di e-mail a contenuto promozionale, non avverrà in violazione della legge 675/96. Naturalmente, entrando nell'ambito di applicazione della legge di cui sopra, dovrà essere dato alla persona fisica/giuridica che ha rilasciato il consenso l'opportunità di richiedere, in modo facile e senza costi, la rettifica o la cancellazione di tale dato dalla banca dati del soggetto che li ha raccolti e trattati e, nel caso di richiesta di cancellazione da parte del titolare del dato, non potrà più inviare comunicazioni commerciali a quell'indirizzo di posta elettronica, e dovrà provvedere, senza indugio, a cancellare tale dato dai propri database. Di conseguenza, il fenomeno dello spamming, ossia, l'invio di corrispondenza elettronica non sollecitata, è da ritenersi illecito in quanto in violazione della legge 675/1996 ed il soggetto che sfrutta tale fenomeno potrà incorrere nelle sanzioni dalla stessa previste. Chi intende usare un indirizzo e-mail per inviare informazioni commerciali deve sempre richiedere il consenso al titolare di tale dato personale per ogni forma di trattamento ed utilizzo che intende fare di tale dato e provvedere a rilasciare, al momento della raccolta del dato stesso, l'informativa prevista dall'art.10 legge privacy.
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Ragionpolitica, periodico on line n.280 del 6/3/2008 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
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