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Legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo

di Gian Giacomo Peruzzo - 29 maggio 2003

Quasi sempre quando ci si riferisce ad una disposizione normativa si usa un'espressione per tutte: legge. Tuttavia bisogna tenere presente che gli strumenti normativi sono diversi ed è bene descrivere brevemente quali siano queste differenze. Le tre fonti normative riportate nel titolo non esauriscono le fonti del nostro ordinamento e si distinguono l'una dall'altra per il loro iter formativo:

1)la legge formale ordinaria è il risultato di un procedimento giuridico che vede coinvolti più organi: la legge deve essere approvata nel medesimo testo dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica(brevemente: l'iniziativa legislativa spetta a ciascun membro del Parlamento, al governo della Repubblica, ad una petizione sottoscritta da almeno 50000 elettori, dal Consiglio nazionale dell'economia, alle Regioni). Dopo questo primo passaggio la legge esiste, ma non produce ancora nessun effetto. Deve prima essere promulgata dal Presidente della Repubblica. Questo è un atto dovuto, tuttavia il Capo dello Stato può rinviare, con messaggio motivato, la legge alle Camere: in questo caso le Camere possono riesaminare e rivotare il testo ovvero non procedere ed abbandonare quell'iniziativa legislativa. Qualora il Parlamento riapprovi la legge, sia che siano state apportate delle modifiche o meno, il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge. I motivi su cui si fonda il rinvio presidenziale possono essere, oltre che di natura costituzionale, anche di merito, purché rispecchino la posizione imparziale del ruolo del Capo dello Stato.

Dopo la promulgazione la legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione(salvo che sia stabilito un termine diverso).

2) il decreto legge è invece uno strumento a disposizione del Governo. In casi di necessità ed urgenza l'esecutivo può ricorrere a questo mezzo con cui si produce un atto avente forza di legge. Il decreto legge, prima di diventare efficace, deve essere emanato con decreto dal presidente della Repubblica. Al Governo è conferito quindi solo in casi straordinari, caratterizzati appunto da necessità o urgenza, l'esercizio della potestà legislativa. Il decreto legge dura al massimo sessanta giorni dalla DATA di emanazione: in questo lasso di tempo si comporta come se fosse una legge, tuttavia l'ultima parola spetta al Parlamento. Se in questi sessanta giorni le Camere non convertono il decreto legge in legge, esso decade e gli effetti prodotti si annullano, come se il decreto legge non fosse mai esistito. Le Camere possono regolare i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il decreto legge è quindi uno strumento molto efficace per il governo, perché consente di accorciare notevolmente i tempi parlamentari di discussione, ma è sottoposto in ultima analisi alle decisioni delle Camere.

3) Il decreto legislativo consiste in una legge del parlamento che delega il governo a redigere la disciplina di materie soprattutto tecniche. La delega del parlamento al governo non è in bianco: i margini di azione dell'esecutivo sono limitati nel tempo, nell'oggetto e nel contenuto. Non possono esserci quindi deleghe generiche ed inoltre devono essere indicati i principi cui il governo deve attenersi.

Il governo non è giuridicamente obbligato a esercitare tale delega.

In questa brevissima esposizione si è cercato di delineare le differenze tra questi tre diversi strumenti, ora è opportuno indicare quali sono gli elementi in comune. Queste te fonti del diritto sono ricomprese nella categoria delle norme giuridiche, che si connotano per: generalità, astrattezza, novità, intersubbiettività e imperatività. Queste peculiarità sono proprie di tutte le norme giuridiche, ma bisogna precisare che legge, decreto legge e decreto legislativo sono fonti di primo grado, cioè possono essere modificate o abrogate solo da un'altra fonte primaria, salvo dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale.

Per chiarire il punto, basti pensare all'atto amministrativo: un'ordinanza di un comune o di un ente pubblico ad esempio, che presentano sì tutte le peculiarità della norma giuridica, sono fonti secondarie, cioè non possono essere in contrasto con una fonte loro sovraordinata.

Bisogna inoltre tenere presente il ruolo dell'Unione Europea, che esercita la propria azione attraverso regolamenti, direttive, decisioni, pareri, raccomandazioni. Gli istituti più rilevanti, in quanto fonti nel nostro ordinamento, sono i regolamenti e le direttive: qualora vi sia conflitto tra la norma interna e regolamenti o direttive, prevalgono le scelte dell'Unione Europea, dato che le disposizioni interne vengono disapplicate. I regolamenti sono di attuazione immediata, essendo diretti ai cittadini dei paesi membri dell'Unione, mentre le direttive lasciano libertà di scelta ai singoli stati per la loro attuazione, benché quelle più complete siano considerate immediatamente applicabili, come i regolamenti.

Gian Giacomo Peruzzo

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Ragionpolitica, periodico on line n.8 del 5/6/2003
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Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998
Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero
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