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La riforma: premierato forte e parlamentarismo maggioritariodi Gabriele Cazzulini - 3 aprile 2004 Vengono adesso illustrati i punti cardinali della riforma costituzionale relativa al primo ministro, al governo e al loro rapporto col parlamento. Il punto di origine per comprendere il disegno generale della riforma resta quello di far derivare il primo ministro e il governo, direttamente dalla volontà elettorale. Ritrovando, dunque, il governo la propria autonomia dal parlamento, si rende necessario il rafforzamento della fragile autorità del primo ministro, allo scopo di renderne più efficace l'operato. L'elezione diretta del Primo Ministro- L'attuale metodo: il rischio di un primo ministro senza maggioranza; la realtà di maggioranza che spesso non c'è Eppure questo era soltanto un fragilissimo espediente, molto più politico che costituzionale, il cui rispetto conveniva ad entrambi gli schieramenti per avere tanto la maggioranza in parlamento, quanto il proprio candidato eletto. Ad aggravare la situazione interviene, poi, il fatto che spesso l'attuale sistema elettorale non è stato in grado di produrre una definita maggioranza parlamentare, paralizzando i due schieramenti e ponendo, quindi, il problema di risolvere la crisi che impediva la nascita di un qualunque governo. In tal modo, la sovranità popolare, espressa nelle elezioni, veniva modificata, plasmata, riadattata per rispondere all'esigenza di costituire una nuova maggioranza parlamentare, senza interpellare nuovamente gli elettori. - La riforma: elezione diretta e contestuale all'elezione della camera. Ciò significa che ogni nuovo primo ministro sarà sostenuto da una chiara maggioranza parlamentare, riducendo notevolmente il rischio di una forte maggioranza il cui candidato a primo ministro non sia riuscito ad imporsi rispetto ai suoi avversari oppure il caso opposto di un primo ministro che ha riscosso un ampio consenso che però non si è riversato sulla sua maggioranza, che diviene minoranza. Sono evidenti i pericoli di alta instabilità istituzionale e di ingovernabilità politica. Inoltre, un punto fermo della riforma è che la maggioranza prodotta dal sistema elettorale non deve essere (come purtroppo spesso è) una maggioranza risicata, troppo esile per sostenere un governo di legislatura. I meccanismi elettorali devono funzionare in modo tale da raccogliere e incanalare il consenso degli elettori verso un determinato schieramento, in modo tale che sia proprio quel particolare schieramento ad avere il compito di governare sostenuto da una maggioranza parlamentare derivata direttamente da quella elettorale. Ulteriore stabilizzazione dell'elezione diretta del primo ministro è rappresentata dall'obbligo per il Presidente della Repubblica di nominare il nuovo premier sulla base dei risultati delle elezioni. Qualora, infatti, persistesse ambiguità circa l'effettiva tenuta della maggioranza uscita dalle elezioni o addirittura sia questo il caso di fallimento del sistema elettorale, questa nuova disposizione assicura ancora di più che il risultato delle elezioni resti comunque il punto di riferimento esclusivo per nominare il primo ministro. Un Governo impegnato ad attuare il suo programma- I vecchi programmi dei partiti: carta senza valore, promesse senza impegni. Ecco qui la differenza rispetto alla fase storica inaugurata con il 1994: i programmi diventano un patto con gli elettori, liberamente stipulato e soggetto a rinnovo o rescissione tramite una verifica oggettiva. I contenuti non sono più fumosi e indefiniti, vaghi e generici. I programmi non sono più un decalogo di dogmi, ma un elenco omogeneo di proposte per risolvere problemi specifici. Perché a tanti appare ancora così inconsueta questa concezione dei programmi? Addirittura viene tacciata di contraffare la politica, di snaturarla, di ridurla ad uno scambio, all'acquisto di un prodotto. E se anche fosse così? Gli elettori non sono forse liberi di scegliere i propri candidati e partiti valutando il loro impegno, i risultati del loro lavoro, la loro capacità di mantenere quanto stabiliti nel patto elettorale? Oggi più che mai i parlamenti devono affrontare e risolvere una serie di questioni che incidono direttamente e concretamente sulla vita quotidiana di ogni individuo. Perché allora gli elettori, coloro ai quali si applicano le decisioni prese dalla politica, non possono far valere la responsabilità delle azioni di fronte a chi le ha assunte? Perché finora i programmi erano letteralmente un foglio di carta. - La riforma: il programma come patto con gli elettori e impegno per il governo. S'incorre, però, in un fraintendimento se l'impegno ad attuare il programma viene scambiato per un vincolo imperativo, un obbligo che, in caso di mancata o parziale attuazione, condannerebbe senza appello il governo. Lo spirito della riforma è ben altro, perché l'obiettivo è costituzionalizzare il programma di governo, vincolando ogni governo a presentare un programma e a riferire alle camere circa il suo rispetto. In altre parole: l'obbligo costituzionale per il governo è di presentare un programma, ma non di realizzarlo in ogni minimo particolare. La più o meno rigorosa attuazione del suo programma, o le modifiche introdotte, sono aspetti che esulano dal diritto costituzionale, perché coinvolgono considerazioni di natura politica, che spetterà a ciascun governo affrontare e risolvere, rimettendo il giudizio sul suo operato agli elettori. Quindi: costituzionalizzare il programma non implica un mandato imperativo che obbliga a licenziare il governo che non lo rispetta. E' piuttosto un elemento che attribuisce continuità all'azione dell'esecutivo, fornendo poi agli elettori una preziosa bussola per valutarne la condotta. Un rapporto equilibrato col parlamento- Il governo suddito della volontà del parlamento I costituenti del '48 erano consapevoli della disgiunzione tra elettori e governo, prodotta dall'elezione indiretta del governo assegnata al parlamento. Cosicché la concessione della fiducia diveniva un requisito indispensabile per costituire un governo apparentemente in sintonia col parlamento e quindi con gli elettori. Sennonché il calcolo dei costituenti si dimostrò errato: il parlamento eletto con suffragio proporzionale era strutturalmente incapace di formare una maggioranza che scegliesse il suo governo. Il parlamento era piuttosto un coacervo di grandi e piccoli partiti, di partiti governativi e di partiti anti-sistema, di partiti parlamentari e di movimenti extra-parlamentari. In queste condizioni la concessione della fiducia non era la scelta coerente di una maggioranza ben definita, ma la risultante di una sottile opera di mediazione per trovare una maggioranza non eccessivamente frantumata che potesse sostenere un governo per un ragionevole arco di "mesi". - La riforma: la fiducia presunta come base dell'indipendenza di parlamento e governo. Secondo la riforma, la fiducia viene inizialmente presunta, fino a che non è esplicitamente revocata dal parlamento. Questo testimonia come la riforma non conferisca al governo un potere assoluto, al di fuori di ogni controllo del parlamento. Quest'ultimo resta infatti libero di approvare una mozione con la quale revoca la sua fiducia, costringendo il governo alle dimissioni. Per rafforzare però la gravità della decisione di sfiduciare il governo, la riforma associa come conseguenza diretta lo scioglimento del parlamento e l'indizione di nuove elezioni. Anziché ricorrere alle diplomazie partitiche e agli equilibrismi parlamentari per costituire un nuovo governo, si chiama in causa l'elettorato per decidere chi deve governare. Altrimenti, se il primo ministro si trova impossibilitato a proseguire la sua attività (in caso di morte, impedimento temporaneo o dimissioni per motivi diversi dalla mozione di sfiducia) allora la riforma concede al parlamento di eleggere un nuovo primo ministro da parte della stessa maggioranza indicata dagli elettori. In caso contrario, si procede comunque allo scioglimento anticipato del parlamento. Ulteriore semplificazione introdotta con la riforma riguarda il fatto che, trasformato il vecchio Senato in Senato federale con funzione legislativa nelle materie di competenza regionale, il rapporto di fiducia s'instaura solamente tra governo e camera dei deputati. Un primo ministro che dirige il suo governo- Un primo ministro "notaio", privo di potere politico e istituzionale - Un primo ministro che dirige attivamente il suo governo
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Ragionpolitica, periodico on line n.51 del 2/4/2004 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
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