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Devolution, altri abbagli da sinistra

di Giovanni Vagnone - 28 ottobre 2005

L'argomento che la sinistra prende di mira non è poi così importante, in quanto la disinformazione e la mistificazione sono metodologie assolutamente trasversali a qualsiasi ambito della vita umana dell'individuo e politica del paese. Ma in specifico s'è ricominciato a sottolineare un ipotetico «colpo di stato», con tanto di «rottura dell'unità nazionale», in occasione del procedimento parlamentare per la devolution.

Un principio, un'aspirazione, un disegno di legge. Davvero in grado di scolorire il dettato costituzionale, anzi, di minarlo alle sue stesse basi? Senz'altro, un aspetto della politica europea che abbia un risvolto diretto in Italia, è quello relativo al principio di sussidiarietà ed alle tematiche relative a grandi principi, che spesso sentiamo nominare da giornalisti, esperti o candidati di qualche fazione: parole come devolution, decentramento, federalismo... hanno assunto spesso una colorazione piuttosto definita, ma che in realtà non è così semplice ridurre ad una sola bandiera.

E' infatti all'epoca della XIII legislatura (per la precisione il premier era D'Alema) che il titolo V della Costituzione italiana era stato riformato, a seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale ed a seguito, soprattutto, di un rocambolesco susseguirsi di tentativi: dapprima la bicamerale (40 deputati e 40 senatori bipartisan coinvolti nei lavori), poi le riforme parziali (le notissime leggi costituzionali 1 e 2/1999) ed infine la molto discussa approvazione del disegno di riforma che è passato per la prima volta nella storia della Repubblica con una manciata di voti al di sopra del quorum deliberativo.

Ed infatti ha portato ad una riforma parzialmente monca, che rispondeva in modo troppo timido ad una richiesta del presente al legislatore. Eppure, in seguito, soprattutto il centrodestra s'è impegnato nel perseguire un progetto avviato dalla sinistra, ed in realtà già pronto prima che destra o sinistra si attivassero: è un'anomalia italiana quella che ha portato alla dicotomia dei due schieramenti, in quanto all'estero simili processi ci sono stati, ma hanno coinvolto nel dibattito personaggi di governi ed opposizioni in modo del tutto indipendente dalle loro idee e dai loro valori, così come è accaduto per altre tematiche sul territorio nostrano.

La riforma è stata portata avanti prima con le leggi Bassanini, che hanno compiuto il decentramento amministrativo, e poi con la modifica vera e propria del Titolo V, che ha tra l'altro per la prima volta fatto menzione esplicita dell'Unione Europea nella Carta costituzionale nel dare autonomia statutaria alle regioni, e nel renderle in senso vero e proprio componenti della Repubblica, al pari dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e dello Stato. Rimanendo in tema di curiosità infatti, a parte l'inversione della residualità sulla competenza per materie tra Stato e Regioni (l'art.117 che prima prevedeva i casi tipici di competenza delle Regioni, mentre ora indicizza le competenze dello Stato lasciando, in base al principio di sussidiarietà, tutte le altre competenze alle entità territoriali che siano appropriate per metterle in atto), è interessante notare come dalla riforma esca modificato il concetto di Stato che, precedentemente, corrispondeva al concetto di Repubblica e non ne differiva come ora, in effetti, è venuto a differire: oggi lo Stato è una componente, al pari delle Regioni, con tutto ciò che questo implica in tutto il resto della Costituzione che non è stato modificato, ed in cui i due termini continuano ad essere considerati sinonimi.

L'interesse alla materia è giustificato anche sotto il profilo dello studio del costituzionalismo, in quanto in Italia s'è venuto a formare un modello unico e nuovo, che differisce dalle grandi tradizioni federaliste europee (Germania, Svizzera, Spagna) e mondiali (Canada, India...), fatta eccezione forse solo per le repubbliche federali del Sud America (Brasile in primis) che conoscono un federalismo su tre livelli: si parla infatti di decentramento, quindi di un potere diffuso, non suddiviso. Così come i Comuni e le altre entità territoriali compongono la Repubblica, così altresì le competenze della Repubblica sono naturalmente connaturate ai Comuni, per poi passare via via alle altre entità viste come centri concentrici progressivamente più ampi e lontani dall'individuo da cui partono.

Ebbene, il dubbio sull'antinomia riguardante il principio di unità nazionale e sull'attribuzione del potere legislativo al parlamento (sancito dall'art. 71 Cost.), in quanto oggi possono legiferare direttamente le regioni in tutte le materie di competenza esclusiva ed, in dettaglio, anche in tutte quelle concorrenti, non è ascrivibile a chi oggi propone il disegno di legge. Perché è stato per la prima volta presentato dalla combriccola di D'Alema. Oggi le stesse persone, nel momento in cui il loro progetto mezzo abortito viene concluso e portato a termine (cosa che si sarebbe potuta fare già all'epoca se l'allora maggioranza di sinistra non avesse voluto a tutti i costi far passare la sua proposta senza il confronto democratico) parlano di «demolizione dello Stato sociale nei suoi cardini contenuti nella prima parte della Costituzione: lavoro, informazione, giustizia, sanità, scuola e cultura», di «vittoria del movimento più separatista, antitaliano e più estraneo alla civiltà italiana». Secondo Prodi infine «i cittadini di ogni regione avranno condizioni differenti di tutela sanitaria, di formazione scolastica e, persino, di sicurezza». Tutte stupidaggini, perché sui temi più controversi (sanità, scuola e sicurezza) non ci saranno grandi differenze, anzi talvolta si torna ad un centralismo, motivato e più accentuato di quello proposto dalla sinistra nella riforma del Titolo V: illuminante, in proposito, un articolo del costituzionalista Stefano Ceccanti (pur di area diessina), apparso su L'Avvenire del 23 settembre scorso: «il problema - dice il giurista - è solo di carattere politico, perché dal punto di vista tecnico non ci sono ostacoli insormontabili. Tanto più che nel frattempo gli statuti regionali sono stati approvati quasi tutti da maggioranze bipartisan».

In quanto alla Sanità, oggi «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»; una volta varata la devolution la «tutela della salute» esce dalle materie a legislazione concorrente per entrare in quelle a potestà legislativa esclusiva dello Stato, con le Regioni titolari della potestà legislativa in materia di «assistenza e organizzazione sanitaria». Insomma lo stato dà le direttive e a livello locale ci si organizza. Dov'è l'anticostituzionalità in questo?

Lo stesso discorso vale per l'istruzione: allo Stato appartengono le «norme generali sull'istruzione» mentre il resto della materia è soggetto a legislazione concorrente, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» (art. 117, comma 3 della Costituzione). Una volta varata la devolution le «norme generali sull'istruzione» restano potestà esclusiva dello Stato e «organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», nonché «definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione» diventano potestà legislativa esclusiva della Regione. Di nuovo, un modo più razionale di proporre quanto già formalizzato dalla riforma della sinistra di qualche anno fa. Discorsi simili per l'energia (centralizzata dalla devolution in quanto s'è vista l'impossibilità di gestire la materia da parte delle regioni) e la sicurezza (la polizia locale amministrativa c'è da tempo), dove si costituzionalizza solo quanto già esiste, ma la sinistra, a suo tempo, non ha voluto vedere. Il decentramento è un'esigenza organizzativa, al giorno d'oggi, che dovrebbe trascendere dagli schieramenti e che non fa altro che evidenziare ulteriormente la maniera di fare politica della sinistra: ovvero attaccare a testa bassa (e vuota) e diffamare facendo leva sull'ignoranza di chi, povero Cristo, ha altro da fare che non leggersi trattati costituzionali, leggi, disegni di riforma e fare i dovuti raffronti.

Infine viene proposta una clausola di difesa dell'interesse nazionale, un nuovo comma dell'articolo 127 della Costituzione che assegnerebbe al Governo il potere di chiedere alla Regione in un primo momento, e se la Regione non fa nulla al Parlamento in seconda istanza, di annullare una legge regionale qualora ritenga che essa o parte di essa «pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica. Questo sarebbe «demolizione dello Stato sociale nei suoi cardini contenuti nella prima parte della Costituzione

! Giovanni Vagnone
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Ragionpolitica, periodico on line n.133 del 28/10/2005
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Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998
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