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Prove di civiltà: la legge sulle mutilazioni genitali femminilidi Anna Bono - 29 dicembre 2005 Sono passati meno di dieci anni - era il 1997 - da quando il Ministro per la solidarietà sociale del governo Prodi, Livia Turco, spiegava che le mutilazioni genitali femminili sono «un atto d'amore». Perciò a chi chiedeva provvedimenti severi contro questa terribile pratica, poiché già allora si temeva per l'integrità fisica e morale di almeno 5.000 piccole straniere e si sapeva che numerosi interventi di mutilazione venivano impunemente eseguiti nel nostro Paese, il Ministro rispondeva di essere contraria all'adozione di misure repressive, a meno che l'esigenza fosse espressa dalle stesse comunità di stranieri residenti in Italia. Spiegava anche di non voler scatenare forme di spionaggio tra immigrati e di preferire azioni di mediazione culturale volte a convincere, non a imporre. Invece, per fortuna, lo scorso 22 dicembre il Senato italiano ha approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 414-D relativo alle disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (clitoridectomia, escissione, infibulazione e qualsiasi altra operazione che provochi effetti dello stesso genere). La nuova normativa, composta da nove articoli, detta «le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine» in «attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne». A tal fine la legge predispone campagne di informazione rivolte agli immigrati, a partire dal momento della concessione del visto presso i consolati italiani, dirette «a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona» e «del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile». Inoltre la legge prevede iniziative di sensibilizzazione per «sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona», corsi di informazione per donne mutilate in stato di gravidanza, programmi di aggiornamento e formazione per insegnanti, personale medico e altre figure professionali e di monitoraggio presso le strutture sanitarie e i servizi sociali. La legge prevede altresì che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore sia istituito presso il Ministero dell'interno un numero verde destinato a ricevere segnalazioni di casi di mutilazioni e a fornire informazioni su organizzazioni di volontariato e strutture sanitarie alle quali rivolgersi per aiuto. Lo Stato italiano si impegna poi, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo svolti dal Ministero degli Affari Esteri, e in accordo con i governi interessati, a realizzare progetti di formazione e informazione nei Paesi in cui le mutilazioni genitali femminili sono tradizionalmente in uso e a «creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore». Per chi causa mutilazioni degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche è prevista la reclusione da quattro a dodici anni. Eventuali altre lesioni prodotte nel tentativo di menomare le funzioni sessuali femminili sono punite con la reclusione da tre a sette anni. Le pene sono aumentate di un terzo quando gli interventi sono compiuti a danno di un minore o a fini di lucro. Queste disposizioni valgono anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia. Se il colpevole svolge una professione sanitaria si applica una pena accessoria consistente nell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni e agli enti e alle strutture all'interno dei quali si effettuano le operazioni si applicano sanzioni che vanno fino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. L'evidente necessità della legge le ha valso l'universale approvazione in Parlamento. Il suo merito sta anche nel fatto di respingere, senza temere il giudizio dei sostenitori del relativismo culturale e morale, i valori di cui sono portatori parte degli immigrati attualmente residenti in Italia e che si traducono in istituzioni inaccettabili per una civiltà fondata sulla libertà e sull'inviolabilità della persona umana. Come il matrimonio forzato e infantile, il prezzo della sposa, gli omicidi d'onore, l'harem, l'obbligo femminile del velo e altre tradizioni introdotte nel nostro Paese dai flussi migratori, anche le mutilazioni genitali femminili sono infatti comportamenti istituzionalizzati, quindi prescritti e del tutto legittimi agli occhi di chi li adotta. La legge costerà ogni anno 5 milioni di Euro alle casse dello stato e nessun italiano rimpiangerà mai di averli spesi. Piuttosto dispiace che per il momento manchi la copertura economica necessaria a estendere lo status di rifugiato a donne che rifiutano di essere mutilate e vogliono impedire che lo siano le loro figlie.
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Ragionpolitica, periodico on line n.142 del 29/12/2005 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
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