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E' nato il Codice del Consumodi Maurizio Castagno - 19 gennaio 2006 L'attuale maggioranza continua il suo impegno a tutela delle categorie più deboli ed un importante passo avanti in questa direzione è rappresentato dalla realizzazione del Codice del Consumo approvato nell'ottobre 2005. Il presente codice, oltre a raccogliere in modo organico tutte le normative esistenti a tutela dei consumatori, introduce importanti novità volte ad incrementare tali tutele: il Codice, tra le sue prime disposizioni, riconosce l'importanza dell'educazione del consumatore, ovvero l'esigenza, nella pratica, che il consumatore sia consapevole dei diritti di cui è titolare, sia di quelli introdotti da precedenti normative che dei nuovi introdotti dall'attuale Codice, che altrimenti rischiano di restare lettera morta. Si richiede, infatti, come si vedrà in seguito, al consumatore di diventare parte attiva, sentinella nella tutela dei suoi diritti nei confronti delle imprese produttrici. Il Codice prosegue sottolineando l'importanza delle informazioni che l'impresa deve fornire al consumatore sui propri prodotti affinché tali informazioni siano esaustive, chiare e di facile accesso da parte del consumatore e consentano a questi di operare la propria scelta di acquisto pienamente consapevole ed informato sulla natura e sulla qualità del prodotto. Uno strumento molto incisivo usato dall'impresa per informare i consumatori è, senza dubbio, la pubblicità che rappresenta lo strumento primo, in grado di orientare le scelte di acquisto del consumatore. Il Codice stabilisce chiaramente che la pubblicità non deve essere ingannevole e a tal fine detta le condizioni affinché la pubblicità sia lecita, con particolare attenzione alla pubblicità comparativa, da poco consentita anche in Italia, la quale non deve trarre in inganno il consumatore e danneggiare i concorrenti. La pubblicità, inoltre, secondo quanto dispone il Codice, dovrà essere trasparente e chiara, soprattutto nel caso di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Particolare attenzione è dedicata alla pubblicità destinata a soggetti deboli e facilmente influenzabili quali adolescenti e bambini: tale pubblicità è considerata ingannevole, e quindi illecita dal Codice, qualora possa anche indirettamente minacciare la sicurezza di tali soggetti o comportare abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza. A vigilare sull'attuazione delle norme che regolamentano la pubblicità è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale può utilizzare, per reprimere le violazioni, sia strumenti amministrativi che giurisdizionali. All'Autorità può rivolgersi, oltre alle associazioni dei consumatori, qualunque cittadino che ravvisi che un messaggio pubblicitario violi la legge posta a tutela dei consumatori. Un'importante innovazione introdotta dal Codice, determinata dai recenti fatti di cronaca, è la disciplina introdotta in tema di televendite, con particolare riferimento a quelle di astrologia, cartomanzia, le quali non potranno più in alcun modo sfruttare la superstizione, la credulità o la paura dei telespettatori. Il Codice, che considera come obbiettivo primario la salvaguardia della salute dei consumatori, dedica molto spazio per definire i requisiti di sicurezza e qualità dei prodotti che vengono immessi sul mercato; esso determina chiaramente gli obblighi del produttore e del distributore affinché siano immessi sul mercato solo prodotti sicuri e sia - a cura di questi - esaustivamente e chiaramente avvertito il consumatore di eventuali pericoli che possano derivare dall'uso del prodotto (prevedendo anche eventuali usi impropri che il consumatore potrebbe fare dello stesso) e che possano quindi risultare pericolosi. Tale disposizione, oltre ad aumentare il livello di sicurezza dei prodotti che utilizziamo tutti i giorni, tutela i consumatori da tutti quei beni a basso costo che provengono dall'estero, ed in particolare dalla Cina, spesso pericolosi, e che rappresentano un serio pericolo per il consumatore e una concorrenza sleale per tutti quei produttori italiani che immettono sul mercato solo prodotti sicuri e necessariamente più cari. Per agevolare il consumatore nella richiesta di risarcimento in caso di danni patiti a causa di un prodotto difettoso, il Codice prevede che, nel caso in cui il produttore non sia individuato, il consumatore possa agire nei confronti del fornitore, ovvero del negoziante o del grossista, responsabilizzando quest'ultimo nella scelta dei prodotti e dei produttori dai quali si fornisce. L'attuale maggioranza con l'approvazione del Codice del consumo ha dimostrato nuovamente la sua attenzione nei confronti delle categorie più deboli tutelando nello stesso tempo i consumatori e le imprese oneste che propongono al pubblico, con chiarezza, prodotti sicuri e di qualità.
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Ragionpolitica, periodico on line n.144 del 16/1/2006 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
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