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Affidamento: modifica in dirittura d'arrivodi Gabriele Cerri - 26 gennaio 2006 Il Senato della Repubblica, negli ultimi giorni di legislatura, ha approvato in via definitiva una delle riforme maggiormente determinanti per il futuro della moltitudine di figli delle coppie di coniugi che decidono di separarsi. Un percorso iniziato nel 2001 per iniziativa parlamentare del deputato Onorevole Tarditi, e sottoscritto da molti altri parlamentari di differenti estrazioni politiche che ha portato all'approvazione del testo alla Camera nel luglio scorso ed al respingimento di tutte le proposte di modifica fatte dal secondo ramo del Parlamento, che avrebbero fatto ripartire l'iter legislativo dall'inizio. La legge andrà ad incidere sull'articolo 155 del Codice Civile, che attualmente regola le fasi della separazione dei coniugi e l'affidamento della potestà esclusiva dei figli ad uno dei due genitori. L'articolo modificato prevede che in caso di separazione il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i quali esercitano entrambi la potestà genitoriale nelle decisioni di maggiore interesse come l'educazione, l'istruzione e la salute, mentre possono esserci potestà separate limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Resta comunque prevista la possibilità di potestà esclusiva nel caso in cui il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore. La casa famigliare verrà assegnata «tenendo prioritariamente conto dell'interesse del minore» e della proprietà dell'immobile, mentre ora è appannaggio del coniuge cui vengono affidati i figli. Il giudice viene investito del potere di disporre un'audizione del figlio minore «che abbia compiuto anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento», può prendere atto degli accordi presi di comune accordo tra i genitori, sempre che non ledano gli interessi del minore, e stabilisce tempi e modi per la permanenza del minore presso uno dei genitori ed, ovviamente, anche la misura di contribuzione al mantenimento. La revisione dell'articolo 155 incide in modo significativo su questo punto e determina parametri precisi per il calcolo dell'ammontare del mantenimento in base alle esigenze del figlio, il tenore di vita che questo aveva prima della separazione dei genitori, i tempi di permanenza con ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi gli ex-coniugi e l'aggravio economico dei compiti assunti da ciascun genitore. Si specifica poi il caso in cui uno dei due genitori richieda l'affidamento esclusivo del minore, in cui il giudice potrà, in caso di accoglimento motivato, disporre tale provvedimento cercando di preservare i diritti del minore (secondo le condizioni indicate al primo comma), oppure, nel caso di rigetto di una domanda manifestamente infondata, il giudice potrà considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare. Nell' eventualità che uno dei due od entrambi non riescano a dirimere una delle controversie sorte, stiano violando oppure inadempiendo gli accordi raggiunti, si ricorre al giudice del procedimento in corso, il quale può ammonire il genitore inosservante, disporre un risarcimento per il minore o nei confronti dell'altro coniuge e condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Questa riforma porrà fine finalmente ad alcune anomalie piuttosto marcate del sistema di separazione precedente, dove il 95% (quasi settantamila casi nel 2003) dei minori viene affidato in potestà esclusiva alla madre e solo il 5% dei casi al padre, in un panorama di separazioni costantemente in crescita che nella stragrande maggioranza dei casi si trasforma in divorzio. Una riforma che pone al centro della questione il minore ed i suoi diritti, diritti che vanno tutelati in un momento difficile della vita di figlio, e che assicura la costante inclusione di entrambe le figure genitoriali nello sviluppo del minore, perché è bene ricordare che è il vincolo matrimoniale a dissolversi con il divorzio, non quello genitoriale.
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Ragionpolitica, periodico on line n.145 del 23/1/2006 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
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