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Ecco perché a noi la legge Pecorella piace

di Francesco Galietti - 28 gennaio 2006

Una questione di principio
La Legge Pecorella è stata fatta bersaglio di un fuoco di fila impressionante da parte delle sinistre e della magistratura politicante ed è stato rimandato al mittente dal Presidente della Repubblica Ciampi. Ciò non toglie tuttavia, che se ne debba parlare liberamente perché, incostituzionalità sì incostituzionalità no, interessa questioni di principio e sancisce un'idea garantista. Troppo facile accusare questo governo di essersi esclusivamente occupato di cavilli sparsi qua e là, senza prendere di petto questioni fondamentali della giustizia italiana. La Pecorella modifica il codice di procedura penale in alcuni punti cardine. Interviene sul codice di rito prevedendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ritenendo che tale scelta sia la più coerente con l'impianto accusatorio del nuovo processo penale rispetto al quale, essendo questo incentrato per definizione sulla formazione della prova in dibattimento sull'oralità del contraddittorio fra le parti, la possibilità di un giudizio di appello di natura normalmente documentale che possa rovesciare la conclusione assolutoria raggiunta in primo grado appare innegabilmente un elemento contraddittorio e anomalo. Per come è strutturato adesso, il nostro sistema processuale prevede due esami nel merito e un terzo di legittimità, con la possibilità che, in caso di assoluzione in primo grado, una condanna in secondo grado possa dar luogo semplicemente, poi, a una valutazione di legittimità, e quindi ricorso per Cassazione, e non a un ulteriore riesame nel merito.

Questioni tecniche

L'allineamento a norme convenzionali
La Pecorella è volta ad armonizzare il sistema alla previsione di cui al Protocollo 7, allegato alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo, secondo cui, dopo la sentenza di condanna, deve comunque essere prevista la possibilità di un ulteriore esame nel merito, che non è assicurata nell'attuale sistema processuale laddove, da un lato, il processo di secondo grado presenta natura documentale e, dall'altro, ad un'eventuale condanna in secondo grado può seguire solamente una valutazione di legittimità in sede di Cassazione.

Il processo di secondo grado raramente è sede di vero dibattito
A questa distonia nei confronti di un Protocollo e di una Convenzione, che comunque l'Italia ha ratificato e che quindi ha l'obbligo di osservare, si aggiunge la circostanza che l'attuale processo di secondo grado è sostanzialmente un processo documentale, basandosi sulle impugnazioni della sentenza di primo grado, e raramente si apre ad una nuova istruttoria dibattimentale poiché la riapertura di quest'ultima costituisce un'eccezione alla regola. Anche in questo caso si tratta di una distonia in un sistema che prevede comunque la oralità del dibattimento, l'acquisizione in dibattimento del materiale probatorio, quindi, una distonia rispetto al principio del giudizio penale italiano che si basa sul sistema accusatorio, cioè oralità e formazione della prova in dibattimento.

Questioni sostanziali

Disparità di fatto tra accusa e difesa
Come ha giustamente rilevato l'On. Tabacci in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il 18 gennaio scorso, per come è strutturato il sistema attualmente, si riscontra una parità tra pubblica accusa e difesa che è garantita unicamente sul piano procedurale. Ma alla resa dei conti la pubblica accusa può indagare due anni, può farlo con mezzi importanti, può intercettare, può fare ricerche approfondite, mentre la difesa ha spazi molto più angusti entri cui muoversi. E soprattutto spesso e volentieri la difesa non può letteralmente permettersi finanziariamente di sostenere il peso dei costi dei processi. Se non si hanno tanti soldi con cui pagare avvocati in gamba, si rischia davvero di «essere preso per stenti». Quando poi si guarda a processi come quello che hanno visto accusato Andreotti, si rimane veramente preoccupati: l'impressione è che vi sia un impressionante dispiegamento di fondo contro un uomo solo. Sempre Tabacci, riferendosi al processo Andreotti, sottolinea che in un caso così l'accusa vuole affermare una questione di principio contro tutto e contro tutti, costi quel che costi, tanto devono pagare loro. Anche il responsabile Giustizia della Margherita, Fanfani, seppure a denti stretti e con molti distinguo, ha dovuto riconoscere che il principio sancito dalla Pecorella è giusto e condivisibile.

La lentezza della giustizia
Sfondiamo una porta aperta: l'Italia è il Paese dei processi lumaca, con una durata media reale di un processo nei vari gradi di 10 anni (!!). Il Commissario europeo per i Diritti Umani, Alvaro Gil-Robles, ha di recente dipinto un quadro sconfortante della giustizia italiana. «L'Italia - ha scritto il commissario nel suo rapporto - contribuisce notevolmente a determinare il sovraccarico di lavoro della Corte europea dei diritti dell'uomo. E' infatti il quinto Stato per il numero di ricorsi dinanzi alla Corte ed è il primo in termini di condanne. Inoltre, è il Paese che registra il numero maggiore di mancata esecuzione delle sentenze». Ettore Randazzo, presidente dell'Unione Camere Penali ha duramente condannato le critiche alla Pecorella sul Messaggero del 20 gennaio scorso: «Mi pare che certe critiche siano condizionate da una preconcetta avversione a tutto quanto proviene dal governo e da una "resistenza culturale" ai principi costituzionali del giusto processo. Ma come ci può essere una condanna oltre ogni ragionevole dubbio in secondo grado se in primo grado un giudice ha assolto?»

! Francesco Galietti
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Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998
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