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La Pecorella è legge: considerazioni su una riforma importante

di Francesco Galietti - 25 febbraio 2006

La Pecorella è legge. Approvata da Camera e Senato con maggioranze schiaccianti, la misura che ridefinisce il processo penale è arrivata a destinazione, dopo che nella sua prima edizione era stata rinviata alle Camere da Ciampi. Un gesto forte e responsabile: anche nei confronti del disegno di legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento è stato possibile riscontrare gli effetti polemici della ritrosia all'innovazione in materia penale già sperimentata dal centrosinistra nella passata legislatura. La migliore risposta a queste critiche, in molti casi basate, come a proposito dei rischi di inflazione invece che di deflazione dell'attività giudiziaria, su previsioni prognostiche non verificabili, sta nell'assunzione di responsabilità da parte di maggioranza e Governo nel confronto parlamentare, come è puntualmente ed efficientemente avvenuto.

Delle motivazioni tecniche che stanno dietro a questo provvedimento abbiamo già parlato, ci pare però fondamentale chiarire come la Pecorella sia una conquista di civiltà giuridica per alcune ragioni.

  1. Il processo penale prima della riforma configurava una parità puramente procedurale tra le parti. Nella sostanza, invece, era l'accusa, cioè «lo Stato» ad essere la parte forte. Un interessante pezzo di Paolo Pombeni sul Messaggero del 15 febbraio scorso argomenta, in maniera volutamente provocatoria ma intelligente che, se lo Stato «non riesce a dimostrare ai "propri" giudici la colpevolezza di un imputato, diventa un semplice "accanimento giudiziario" chiedere una replica tramite appello». D'altronde non appare estranea ai principi costituzionali in materia di processo penale la possibilità di una diversificazione tra accusa pubblica, accusa privata e difesa come conseguenza della diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Conseguentemente, l'introduzione del comma 1 nell'articolo 1 e l'inclusione del nuovo articolo 6 nell'articolato poi approvato, testimoniano l'avvenuta conformazione del disegno di legge in titolo ai rilievi formulati dal Capo dello Stato a questo riguardo.
  2. Per come era strutturato prima della riforma, il processo penale non era «neutrale», nel senso che inevitabilmente prevaleva chi poteva permettersi il braccio di ferro più lungo, gli avvocati migliori, ecc ecc.. Sul piano generale, posto l'indirizzo di principio secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata dal giudice soltanto una volta eliminato ogni ragionevole dubbio di colpevolezza, apparirebbe singolare che il proscioglimento conseguente ad un dibattimento compiuto ed approfondito possa essere impugnato e giungere in appello ad una sentenza di condanna. Risponde quindi a superiori principi di giustizia negare l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, salvo in presenza di nuove eclatanti prove di colpevolezza. Per quanto poi riguarda la Cassazione, la sua funzione di giudice della legalità non può limitarsi ad un solo segmento del processo, la sentenza.
  3. I tempi dei processi, subiranno una benefica riduzione, togliendoci dalle graduatorie di lentezza dei processi, in cui prima della Pecorella svettavamo.
  4. La legge Pecorella giustamente prevede un'eccezione. Prevede infatti che il Pm possa comunque adire la Cassazione in caso emergano prove «decisive», anche nel caso dell'istruttoria dibattimentale. Per quanto infatti riguarda le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è stata accolta l'indicazione del Presidente della Repubblica circa la delimitazione degli ambiti di valutazione della Cassazione, la quale sarà ora chiamata a verificare l'eventuale distonia tra la motivazione della sentenza e la prova. È stato altresì ampliato il potere della parte offesa di veder riesaminati propri assunti ed il pubblico ministero potrà ricorrere in appello in caso di nuova prova decisiva. Per quanto riguarda la disciplina transitoria, la retroattività evita evidenti disparità di trattamento dovute a mere ragioni temporali.
  5. Come ha ricordato Pecorella stesso, l'idea di passare ad un processo accusatorio che non prevedesse l'appello sulle sentenze di assoluzione era viva anche tra le fila della magistratura non «politicante». Senza dimenticare che, in forme diverse, la stessa cosa avviene in tutta Europa.
! Francesco Galietti
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