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La nuova legge sul risparmiodi Maurizio Castagno - 4 aprile 2006 Bond Argentini, Cirio, Parmalat, sono solo alcuni esempi recenti di operazioni finanziarie scellerate che hanno colpito i risparmi di milioni di cittadini.Da tali esperienze è sorta l'esigenza di dare nuove regole al mercato del risparmio, che sempre più spesso si rivolge a piccoli risparmiatori. E così è stato con l'approvazione della nuova legge per la tutela del risparmio e sulla Banca d'Italia N.262/2005, voluta dal Governo Berlusconi. Per comprendere come inciderà efficacemente le nuova legge è importante analizzare brevemente i meccanismi e le vulnerabilità del sistema: il punto di partenza è una società che reperisce capitali freschi sul mercato emettendo titoli di credito o azioni, tali titoli di credito ed azioni vengono promossi e collocati sul marcato da intermediatori mobiliari. Il valore dei suddetti crediti o azioni è determinato fondamentalmente dai risultati di bilancio e dalle prospettive di bilancio della società emittente. I soggetti coinvolti, e sui quali pone estrema attenzione la nuova legge, sono quindi le società sulle quali si investe, i soggetti promotori degli strumenti di investimento emessi da tali società ed i revisori che certificano i bilanci. La nuova legge punta innanzitutto a responsabilizzare le società affinché le scritture contabili dalle stesse prodotte siano veritiere, responsabilizzando soprattutto i soggetti fisici preposti alla loro redazione. Con la nuova legge, infatti, gli atti e le comunicazioni della società, previste dalla legge o diffuse al mercato - contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società - devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i quali, sotto personale responsabilità, dichiarano che tali dati sono corrispondenti al vero. Particolare attenzione è prestata ai soggetti che collocano e promuovono presso i risparmiatori azioni e titoli di credito, quali banche e Sim, i quali dovranno comunicare ai risparmiatori il grado di rischio dell'investimento in relazione alle caratteristiche dell'investitore, ossia alla sua esperienza in materia, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obbiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio. Inoltre, chi fornisce al pubblico ricerche e valutazioni riguardanti investimenti, così come chi raccomanda o propone strategie di investimento, deve presentare tali informazioni in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni suo interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce. L'altro soggetto che svolge un ruolo determinante nella valutazione della bontà di un investimento è la società di revisione. Ad essa è, infatti, attribuito il delicato compito di certificare che i bilanci siano stati redatti in modo esatto e veritiero. Tali soggetti hanno come clienti le società alle quali certificano i bilanci e spesso alti dirigenti seggono nei consigli di amministrazione di tali società; da ciò si è profilato il rischio che si generassero sudditanze e conflitti di interessi. La nuova normativa limita tali pericoli disponendo che le società potranno revocare l'incarico al revisore solo per giusta causa e non potrà essere considerata giusta causa la divergenza di opinione rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Inoltre l'incarico sarà limitato nel tempo e non potrà superare i sei esercizi, trascorsi i quali non potrà essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto. Il conferimento dell'incarico deve essere comunicato alla Consob che può vietarne l'esecuzione se rileva che c'è incompatibilità o che la società di revisione non sia tecnicamente idonea ad esercitarlo. La Consob potrà, inoltre, revocare d'ufficio l'incarico anche in corso di esecuzione qualora rilevi una situazione di incompatibilità o irregolarità nell'esecuzione. Inoltre, sempre per evitare conflitti di interesse o sudditanza, il compenso dell'incarico non può essere subordinato da alcuna condizione relativa all'esito della revisione. La nuova normativa, fortemente voluta dal Governo Berlusconi, rappresenta un efficace strumento a tutela del risparmio perché, come si è brevemente illustrato, va ad incidere sui soggetti nei quali i risparmiatori ripongono la loro fiducia, creando un efficace sistema di controllo e di responsabilizzazione di tali soggetti, rimuovendo possibili conflitti di interesse ed interferenze reciproche al fine di tutelare il risparmio di milioni di italiani.
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Ragionpolitica, periodico on line n.155 del 3/4/2006 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
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