|
|||||||
|
|
Perché non è ancora giunta una chiara condanna delle Nazioni Unite?di Alexandra Javarone - 5 agosto 2006 L'Iran rappresenta il principale attore dell'attuale conflitto Libano-israeliano: non sono un segreto i suoi risentimenti nei confronti di Israele e non è calcolabile la mole dei fondi stanziati per finanziare Hezbollah. L'aggravarsi delle tensioni nelle relazioni internazionali e l'immobilismo degli Organi di Sicurezza internazionali, hanno evidenziato di nuovo le lacune esistenti nell'apparato delle Nazioni Unite. Per più di mezzo secolo il Consiglio è stato riluttante o incapace di adottare decisioni identificando l'aggressore di un determinato conflitto. Le ragioni di questo comportamento omissivo risiedono da sempre nei delicati bilanciamenti politici internazionali e nelle troppo generiche previsioni della norma internazionale. I meccanismi di VOTO in seno al Consiglio di Sicurezza sono molto complessi e consentono a quei Paesi che detengono il diritto di veto, di bloccare ogni singola proposta. Anche nella situazione attuale il Consiglio si è dimostrato incapace di condannare Hezbollah ed i suoi diretti sostenitori. Non ha saputo prendere in mano la situazione garantendo supporto ad Israele che, da troppo tempo, si trova coinvolta in un conflitto che mette in gioco la sua stessa sopravvivenza. Uno dei motivi di questo immobilismo risiede nell'eccessiva genericità delle norme di diritto che spesso permettono interpretazioni molto difformi nell'ambito della Comunità internazionale. Ad esempio il «parallelismo asimmetrico» tra il generale divieto dell'uso della forza, sancito all'articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite e la legittima difesa (articolo 51), non consente di considerare ogni violazione della prima disposizione presupposto legittimo per l'esercizio della legittima difesa individuale e collettiva. L'autodifesa risulta infatti ammissibile, secondo il dettato della Carta delle Nazioni Unite, solo «nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali». Dunque unico presupposto legittimo sembra essere l'attacco armato di uno Stato contro un altro Stato. Per attacco armato si intende, però, secondo quanto statuito dalla Corte internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua Stati Uniti, non solo l'azione di forze regolari attraverso una frontiera internazionale, ma anche l'invio di bande armate sul territorio di un altro Stato. La risoluzione numero 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, relativa alla definizione di aggressione, precisa all'articolo 1 come l'aggressione sia un uso illegale della forza compiuto da uno Stato a discapito della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica di un altro Stato.Gli Stati devono, infatti, astenersi dal condurre attacchi armati e da qualunque atto di rappresaglia implicante l'uso della forza, come pure dall'organizzare ovvero dall'incoraggiare forze irregolari o bande armate sul territorio di altri Stati. Il fatto che uno Stato metta a disposizione il proprio territorio ad un altro Stato, e che questo lo utilizzi al fine di perpetrare un atto d'aggressione contro uno Stato terzo è anch'essa una grave violazione del diritto. Naturalmente questa previsione presuppone la presenza di due soggetti i quali violino le disposizioni sul divieto dell'uso della forza: lo Stato che ha messo a disposizione il proprio territorio per lo stanziamento delle forze armate altrui e quello che effettivamente muove l'attacco fornendo milizie ed armamenti. Resta fuori da ogni ragionevole dubbio la responsabilità dello Stato il quale abbia svolto direttamente le operazioni militari, mentre risulta controversa la posizione del soggetto che interviene solamente garantendo la disponibilità del territorio dal quale è stato mosso l'attacco. Ad ogni modo la dottrina ritiene che anche lo Stato il quale non partecipi fattivamente all'aggressione, è comunque responsabile dell'atto: l'aver messo a disposizione il proprio territorio è infatti elemento determinante per l'azione altrui. Quella, messa in opera dagli Hezbollah e dai suoi sostenitori, può essere dunque considerata, in questa visione, alla stregua di un'aggressione indiretta ovvero «atti ostili che lo Stato compie, per interposta persona, servendosi di strategie occulte che non manifestano in maniera evidente gli intenti dello Stato stesso». Inoltre, secondo la giurisprudenza, anche una semplice «partecipazione omissiva» di uno Stato ad atti provenienti da gruppi terroristici potrebbe essere compatibile con l'articolo 3 g) della citata risoluzione 3314; Non vi è, in questa concezione, alcuna differenza tra l'attivazione di forze armate regolari ed un'operazione militare, portata avanti dall'apparato governativo di un qualunque Stato, il quale tiri le fila di un'organizzazione terroristica. Ogni Stato ha, di fatto, il dovere di non organizzare forze irregolari, bande armate e di non incoraggiare incursioni nei territori di un altro Stato. Dinstein, l'autore di «war, aggression and self-defence», condanna chiaramente lo Stato che organizzi e sostenga un gruppo terroristico quando afferma che «qualora un gruppo terroristico venga finanziato da "Arcadia" ad agire contro "Utopia", questi dovrebbero essere considerati di fatto organi di Arcadia». La Corte internazionale di giustizia, nella sentenza sull'affare Nicaragua contro Stati Uniti, decisa nel 1986, si è pronunciata in merito alla risoluzione, sulla «definizione di aggressione» ammettendo che «numerose disposizioni in essa contenute si sarebbero ormai tramutate in diritto internazionale consuetudinario, o quantomeno fornirebbero la prova dell'opinio juris degli Stati, in materia di uso della forza nelle relazioni internazionali». La sentenza ha confermato che un attacco armato può essere compiuto non solo dalle forze armate regolari di uno Stato, ma anche mediante gruppi armati non immediatamente inquadrabili nell'organizzazione politico-militare di uno Stato, ma agenti sotto la sua direzione e controllo. Purtroppo all'evoluzione consuetudinaria della norma di diritto internazionale non è seguita la necessaria riforma della Carta delle Nazioni Unite, lasciandoci in balia delle nuove logiche di poteri contrapposti. L'attuale stallo, in seno alle Nazioni Unite, altro non è che il frutto di questo fragile apparato che consente di arrestare l'intero Sistema di Sicurezza Collettivo agli Stati i quali non vogliano prendere posizione per motivi economici, ideologici o religiosi. Alexandra Javarone |
Iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente la rivista al tuo indirizzo e-mail IN QUESTO NUMERO
|
|||||
|
Ragionpolitica, periodico on line n.171 del 1/8/2006 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
|||||||