|
|||||||
|
|
Il diritto senza identitàdi Armando Pannone - 30 settembre 2006 Qual è la linea di confine tra reato da perseguire e reazione legittima? Chi stabilisce se un soggetto sia socialmente pericoloso o se gli debba essere riconosciuto lo status di perseguitato? Difficile dirlo in una legislazione come la nostra, perfettamente in linea con il sistema di garanzie europeo, che si presta ad ogni interpretazione giuridica, anche la più ardita. I quesiti non sono di poco conto, perché dalla risposta che si vorrà dare ad essi dipende molto della nostra sicurezza interna. Dalla qualità della risposta si ricava anche l'orientamento culturale, prima che giurisprudenziale, della nostra civiltà in questo momento storico. Se, ad esempio, i martiri d'Ungheria, dopo il sofferto processo di revisionismo storico, sono stati elevati al rango d'onore di campioni della libertà, non si può dimenticare che per lunghi decenni sono stati trattati come ribelli all'ordine costituito, legittimando l'azione repressiva del regime comunista. Allo stesso modo, la controversia in atto sulla nozione di terrorista, contrapposta a quella di combattente per la libertà, partigiano o resistente che dir si voglia, condiziona tutte le azioni e le procedure giudiziarie poste in essere o da avviare. La distinzione tra resistenza e terrorismo evoca, infatti, due mondi inconciliabili, due concezioni della vita e della politica che giungono a conclusioni molto diverse, influenzando la pubblica opinione. E' il dilemma della nostra epoca, come sostiene John Lucaks, per il quale la storia dell'uomo è mossa dall'accumulo di opinioni e non di denaro. Il problema si è posto e si pone, ad esempio, nel caso di partecipazione ad attività di terrorismo o di eversione. Si è posto e potrebbe porsi nel caso di islamici sospettati di appartenere a gruppi fondamentalisti che commettano azioni da dover racchiudere in fattispecie giuridiche ben definite. Nel caso di riconosciuta appartenenza a simili gruppi con finalità terroristiche od eversive, scatterà una condanna penale severissima. Nel caso di condotta ritenuta «resistenza», saranno valutate le attenuanti del caso e la sentenza definitiva ne verrà influenzata. Stesso discorso per il criterio di giudizio del terrorismo dei nostri anni di piombo. Come considerare le azioni criminali dei terroristi? Con l'applicazione dei criteri di pericolosità delle loro azioni per la collettività o in un'ottica di giustificabile reazione ideologica ad una condotta riconducibile all'autorità? La chiave dell'applicazione del diritto, in simili fattispecie, è tutta qui, nell'impalcatura culturale che ne dovrà orientare le decisioni finali. In Occidente tale impalcatura, in perenne dinamismo, muta le certezze acquisite del diritto perché deve fronteggiare situazioni nuove, impreviste, come l'introduzione o la regolamentazione della poligamia in una società multiculturale con regole proprie e tradizioni consolidate. Le grandi democrazie europee sono alle prese con simili problemi di gestione del diverso. Il corpo composito della società europea, attraverso le contaminazioni religiose ed il confronto con tradizioni differenti, è più vulnerabile se cede sul diritto di reciprocità. Ritrova slancio e credibilità se, al contrario, oggettivizza le istanze dei cittadini di ogni etnia e detta comportamenti non equivoci per affermare la centralità del nucleo delle proprie tradizioni culturali e legislative. Il mito della tolleranza europea si è sfaldato di fronte alla rivolta delle banlieues francesi e dei sorprendenti sondaggi londinesi. Si è irrobustito, di contro, nonostante l'avversa propaganda, il mito dell'american dream, in cui ciascuna cultura diviene più ricca perché innesta le altre su di un substrato comune di valori condivisi. L'Europa, invece, in cui tanto si parla di dialogo, tolleranza, integrazione, alla prova dei fatti non regge l'urto del diverso. Per il narcisismo autolesionista che le deriva dal volersi sentire a tutti i costi garante delle minoranze, ha perso il contatto con le grandi masse, il nerbo della popolazione stanziale. Un errore di valutazione culturale, che ha già provocato non pochi problemi e crisi di rigetto nelle società più evolute del nord Europa e la reazione preoccupata del Santo Padre, attentissimo a richiamare gli europei a non chiudere le porte a Cristo e a cadere nel baratro del nichilismo. E' in questa cornice di crepuscolo culturale che matura un nuovo atteggiamento giurisprudenziale, una diversa concezione del limite tra il bene ed il male come l'avevamo sin qui concepita, col nostro retaggio della storia filtrata dalla Seconda Guerra mondiale. Le nuove generazioni europee, che hanno come riferimento di partenza la Guerra del Golfo, l'11 Settembre ed il dramma dell'immigrazione di massa, devono conoscere il proprio passato non tanto perché debbano accettarlo senza poterlo criticare. Devono conoscerlo per non sparire, per non essere preda di ogni tentazione di sopraffazione culturale senza possedere l'arma della ragione, la forza della tradizione, la fierezza dell'appartenenza. Questo il bagaglio necessario per contrastare il nichilismo ed ogni suggestione di spiritualità superficiale ed effimera.
|
Iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente la rivista al tuo indirizzo e-mail IN QUESTO NUMERO
|
|||||
|
Ragionpolitica, periodico on line n.179 del 26/9/2006 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
|||||||