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6 marzo 2008
 
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Il centrosinistra penalizza le piccole e medie imprese

di Antonio Maglietta - 16 dicembre 2006

Il 22 novembre 2006 la Commissione europea ha presentato il Libro verde «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo»(COM(2006)708). Il documento intende lanciare un dibattito pubblico sull'evoluzione del diritto del lavoro in modo tale da sostenere gli obiettivi della strategia di Lisbona, in particolare al fine di ottenere una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità.

La Commissione sottolinea che i mercati del lavoro europei debbono conciliare una maggiore flessibilità con la necessità di massimizzare la sicurezza per tutti e ricorda che gli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2005-2008, adottati il 12 luglio 2005, rilevano l'esigenza di adattare la legislazione del lavoro per promuovere la flessibilità insieme alla sicurezza (cd. «flessicurezza») dell'occupazione e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro.Il Libro verde intende esaminare il ruolo che potrebbe svolgere il diritto del lavoro nel promuovere la «flessicurezza» nell'ottica di un mercato del lavoro più equo, più reattivo e più inclusivo, in grado di contribuire a rendere più competitiva l'Europa.

Il dato politico che emerge è che la Commissione europea rilancia la strategia della maggiore flessibilità del lavoro come mezzo per aumentare la competitività, affiancando a questo il tema della sicurezza, al fine di elevare lo standard qualitativo dei posti di lavoro creati. Andando contro il dettato europeo che invita ad una maggiore flessibilità, alla Camera giace una proposta di legge che vede come primo firmatario l'on. Burgio: «Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato» (Atto Camera N. 1807). Il provvedimento, visti i cofirmatari, è attribuibile politicamente al gruppo di Rifondazione Comunista alla Camera. La proposta, partendo dal presupposto che il decreto legislativo n.368 del 2001 si presta ad un «abuso» dello strumento del contratto a tempo determinato, è volto - come si legge nella relazione illustrativa - a «ristabilire espressamente il rapporto regola/eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di lavoro a tempo determinato» già previsto dalla legge n.230 del 1962 (abrogata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.368 del 2001), limitando la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro solamente per comprovate esigenze aziendali di natura temporanea e circostanziata. Insomma già dalla premessa è chiaro che i proponenti invocano un ritorno al passato, con un salto indietro nel tempo di almeno 40 anni, come a dire il vecchio che avanza. Sconcerta il fatto, poi, che nella premessa alla proposta si fa diretto riferimento all'attuazione del programma dell'Unione per le politiche 2006, quindi un riferimento che già in partenza escluderebbe metà degli italiani che in quel programma non si sono riconosciuti. Tuttavia sarebbe sbagliato attribuire il merito dell'iniziativa, o sarebbe meglio dire il demerito, al solo gruppo di Rifondazione Comunista. Anche il Ministro del Lavoro Damiano, nell'indicare i principi su cui orientare il tavolo generale sul mercato del lavoro e le pensioni, aveva dichiarato sibillino che «la forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato».

Secondo la proposta Burgio ed altri, il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salva la possibilità di apposizione di un termine esclusivamente a fronte di comprovate ragioni temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il provvedimento, ripristinando espressamente il principio secondo cui il rapporto di lavoro «di norma» debba essere instaurato a tempo indeterminato, restringe sensibilmente per i datori di lavoro la possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro a termine e quindi di utilizzare tale forma di «flessibilizzazione» del lavoro. Vengono introdotte disposizioni più restrittive nei confronti dei datori di lavoro anche per quanto riguarda la possibilità di prorogare il rapporto a termine, disponendosi la eccezionalità della proroga e la necessità che essa sia giustificata da ragioni contingenti ed imprevedibili.

Come conseguenza della disciplina più restrittiva prevista per i datori di lavoro, il provvedimento amplia sul piano strettamente giuridico le tutele di cui godono i lavoratori, sgravandoli dall'onere di provare l'insussistenza delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine e disponendo espressamente che l'insussistenza delle medesime ragioni non si ripercuote sulla validità del contratto, che quindi è da intendersi a tempo indeterminato. A soffrire per le disposizioni del provvedimento, qualora malauguratamente dovesse divenire legge, sarebbero tutte quelle piccole e medie imprese che proprio nella flessibilità trovano lo sbocco necessario per essere più competitive sui mercati nazionali ed internazionali. Insomma all'orizzonte si prospetta una ulteriore stangata per quel target di imprese che sempre si è distinto per competitività e produttività.

Antonio Maglietta

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