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numero 280
6 marzo 2008
 
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Stato di diritto o diritto di Stato?

di Aldo Vitale - 30 gennaio 2007

C'era da aspettarselo: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge Pecorella, quella che prevede la non appellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di assoluzione in primo grado. La Consulta, in linea con l'andatura politico-giuridica del governo Prodi, ha dato un'ulteriore spinta all'ordinamento giuridico italiano in senso meno liberale, meno garantista e sconcertantemente più totalitario, rintuzzando i principi fondativi dello Stato di diritto in un angolo buio della soffitta della democrazia, a fronte di una esondazione dell'ideologica preponderanza del diritto di Stato di marca tipicamente sovietico-marxista. Tuttavia, oltre alle critiche storiche sulle determinanti motivazioni ideologiche che hanno condotto a questa sentenza, occorre primariamente evidenziare le critiche di natura strettamente giuridica, che mettono in risalto quanto la decisione della Corte Costituzionale sia, ancor prima che ideologicamente determinata, contraria ai principi giuridici dello Stato di diritto. Ci si occuperà, dunque, prima dell'aspetto più strettamente tecnico-giuridico, riservando ad un secondo momento l'analisi dei pilastri storico-ideologico-filosofici che stanno alla base del rifiuto della sinistra e della Corte di accettare e condividere un simile impianto normativo.

«L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», recita l'articolo 27, comma 2, della nostra Costituzione. Tenendo ben a mente ciò, pare d'uopo soffermarsi a riflettere attentamente sulla vicenda della legge Pecorella nella parte che riguarda la inappellabilità della sentenza di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero. Occorre trattare l'argomento con una certa cautela, differentemente da quanto ha fatto finora la carta stampata nazionale, che ha alzato così tanto polverone che chi non era a conoscenza della questione è rimasto nella sua serafica ignoranza e chi ne era informato, invece, ha subìto un bombardamento mediatico così violento da confondergli le idee. La cautela, la temperanza, la razionalità non si presentano come bizantinismi di un bel predicozzo sulla giustizia italiana, bensì costituiscono i presupposti fondamentali affinché, al bivio in cui ci si trova, si scelga la strada dello Stato di diritto o del diritto di Stato, come spesso si è già avuto occasione di ripetere. In questo breve spazio ci si occuperà della questione cercando di comprendere i motivi per cui la sinistra ha tanto osteggiato una legge giusta e necessaria che non solo ha innovato positivamente l'ordinamento giuridico italiano, ma lo ha ricondotto verso quei principi di razionalità e giustizia verso cui tutte le leggi dovrebbero tendere.

Bisogna anzitutto premettere che negli ordinamenti giuridici, normalmente, vi sono dei soggetti che sottostanno a delle leggi, leggi che a loro volta sono subordinate a dei principi. I principi sono dunque il sostrato, l'humus, le fondamenta di ogni ordinamento statuale, sociale e giuridico. Ovviamente i principi sono determinati dal coacervo di usi, costumi, cultura, storia, religione, economia, di un determinato Stato. In Italia sono vigenti dunque dei principi che affondano le radici nella storia e nella civiltà plurimillenaria del Paese, nella sua appartenenza al mondo occidentale, nella sua cultura sostanzialmente cristiana. Le leggi non devono (o non dovrebbero) dirigersi contro tali principi, a maggior ragione quando questi stessi principi, come quello enunciato all'inizio, siano stati positivizzati, cioè recepiti, cristallizzati e formalizzati in una Carta costituzionale. «In dubio pro reo», «actore non probante reus absolvitur», «ne bis in idem» e tanti altri brocardi già conosciuti da un paio di millenni, di tradizione romana, testimoniano il tipo di mentalità e di valori che fondano il processo penale di uno Stato moderno, occidentale e democratico.

Bisogna dunque comprendere, anzitutto, che cosa è l'appello. L'appello è la possibilità di trattare nuovamente il merito ed il diritto delle questioni, o di una parte di esse, già trattate in primo grado. Nella precedente normativa l'appello poteva essere proposto dall'imputato condannato in primo grado, e ciò ragionevolmente in quanto in uno Stato di diritto si riconosce il valore del doppio grado di giurisdizione; ma anche il Pubblico Ministero poteva appellare impugnando le sentenze di assoluzione, e ciò non si spiega con nessun principio a fondamento dello Stato di diritto. Se nel dubbio è meglio che vi sia un colpevole fuori, piuttosto che un innocente dentro, non si comprende come il potere d'appello rimesso nelle mani del Pm avverso le sentenze d'assoluzione possa rendersi conciliabile con la presunzione d'innocenza o con il «ne bis in idem» per cui nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso fatto. La legge Pecorella, nel punto in cui elide la possibilità del Pm di proporre appello, rafforza l'appello, non lo elimina. Riconduce il secondo grado di giurisdizione al rispetto più completo e genuino della presunzione d'innocenza. Lo stesso articolo 14 comma 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in vigore in Italia dal lontano 1978, dispone che «ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza a la sua condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità alla legge». La seconda istanza assume dunque un significato solo in caso di condanna, non già d'assoluzione, concordemente anche all'impianto normativo internazionale.

Al tutto si aggiunga che in Italia l'azione penale è promossa dal Pm, ragione per cui l'onere della prova ricade sulla Procura. In uno Stato di diritto è l'accusa che deve provare le sue tesi intaccando la presunta innocenza dell'imputato, che in quanto imputato si presume innocente fino alla prova contraria, prova contraria che, se è nella disponibilità dell'accusa, dev'essere fornita al più presto, cioè durante il giudizio di primo grado. Ammettendo la possibilità per il Pm di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione, si invertirebbe, come di fatto è ampiamente accaduto, l'onere della prova, non più a carico del Pm che deve dimostrare le sue tesi accusatorie, ma a carico dell'imputato, instaurando così la presunzione di colpevolezza che sarebbe valida fino alla prova contraria che l'imputato, non più imputato di fatto, ma già colpevole in attesa di condanna, sarebbe tenuto a fornire.

La inappellabilità avanzata nella legge Pecorella rappresenta dunque l'adattamento del sistema dell'appello dei processi penali italiani a principi inderogabili, adesso contrastati dalla normativa vigente. La inappellabilità, se mai dovesse essere abrogata dal governo Prodi e dai prodiani, dopo l'amara sentenza della Corte Costituzionale, segnerebbe l'uscita del sistema penale italiano dall'emiciclo dei moderni e democratici Stati occidentali, sancendo, purtroppo, una ulteriore vittoria del diritto dello Stato sullo Stato di diritto.

Aldo Vitale

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