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6 marzo 2008
 
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Come interpretare l'articolo 11 della Costituzione?

di Matteo Gualdi - 1 marzo 2007

Quando si parla di politica estera e di missioni militari, la sinistra massimalista tira sempre in ballo l'articolo 11 della nostra Costituzione. Anche durante la discussione della scorsa settimana, che ha portato alle dimissioni del governo Prodi, sono riecheggiate in Senato parole di opposizione alla guerra che richiamavano tale articolo. In realtà occorre fare alcune precisazioni su questo punto, soggetto alle interpretazioni più controverse. Posto all'interno della sezione riguardante i principi fondamentali, l'articolo 11 recita: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Poche parole, estremamente efficaci, il cui significato può essere compreso solo inquadrandole all'interno del periodo storico in cui esse, insieme alla Carta, hanno visto la luce.

L'Italia del 1948 è un Paese stremato, devastato da anni di guerra e profondamente segnato dall'esperienza del fascismo. E' evidente che, di fronte a tale catastrofe, il primo intendimento dei Padri costituenti fosse quello di trovare una formula che impedisse il ripetersi degli errori del passato, e d'altra parte fornisse all'Italia gli strumenti per consentirle di partecipare alla costruzione di un nuovo ordine internazionale. L'interpretazione dell'articolo 11 più coerente con la sua origine storica è, quindi, quella secondo cui esso vieta non qualsiasi uso della forza (come vorrebbero farci credere i falsi pacifisti dell'estrema sinistra), ma la sua espressione più grave, cioè la guerra di aggressione. Non a caso, esso si ispira al Patto Kellog-Briand del 1928, che sancisce il divieto della guerra e, in particolare proprio della guerra di aggressione. In un primo momento i Padri costituenti avevano addirittura pensato di riprendere la stessa formula, ma successivamente, durante i lavori preparatori, il concetto di «condanna della guerra come strumento di politica nazionale» venne abbandonato perché, come disse Meuccio Ruini, «quell'espressione non aveva un senso chiaro e determinato, mentre la Costituzione si rivolge direttamente al popolo e deve essere capita». Un'altra conferma all'interpretazione storica viene dall'idea iniziale di utilizzare la formula «guerra di conquista». Essa venne abbandonata solo perché, come notò Nitti, l'Italia era uscita talmente malridotta dalla seconda guerra mondiale che prevedere anche solo la remota possibilità di guerre di conquista sarebbe stato un po' grottesco.

Ma l'articolo 11 va inquadrato anche in un contesto internazionale più ampio. Alla base della sua definizione, infatti, non vi fu tanto il rifiuto della guerra tout court, quanto l'intendimento di trasferire tale problematica sul piano internazionale. L'articolo, infatti, può essere considerato la base giuridico-costituzionale per l'adesione italiana alle organizzazioni internazionali (soprattutto l'ONU). Meuccio Ruini, aprendo la prima seduta del Senato della Repubblica italiana, sostenne la necessità di «rivedere, senza rinnegarli, i concetti di Stato e sovranità nazionale», intravedendo l'esigenza di «sostenere una politica sovranazionale». La prima proposta Valiani, in sede costituente, recitava: «L'Italia rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale e respinge ogni imperialismo ed ogni adesione a blocchi imperialistici. Accetta e propugna, a condizioni di reciprocità ed eguaglianza, qualsiasi limitazione di sovranità, che sia necessaria ad un ordinamento internazionale di pace, di giustizia e di unione tra i popoli». Questa formula, poi - come detto - superata per esigenze di chiarezza, mostra in maniera lampante gli intendimenti dei Padri costituenti: rinunciare alla guerra «imperialista» (come quella sostenuta dal fascismo), in favore della costruzione di una sovranazionalità. Sulla base di tali principi l'Italia ha partecipato attivamente alla costruzione dell'Europa e della PESD (Politica Estera e di Sicurezza Europea), ed ha aderito, nel dicembre del 1955, all'ONU.

Resta un'ambiguità per quanto riguarda l'impiego della forza armata in tutti quei casi in cui la violenza non assuma i contorni tecnici della guerra. Al di là della risoluzione numero 7-1007 del 16 gennaio 2001, adottata dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati, che non può ovviamente incidere su materia coperta da fonti costituzionali, rimane la prassi delle numerose missioni all'estero, dalle quali si evince che l'intervento del Parlamento è necessario per legittimare sotto il profilo del diritto interno l'invio delle Forze Armate all'estero deciso dal Governo (il coinvolgimento parlamentare deve essere richiesto anche per le operazioni che hanno luogo nel quadro delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte: Nazioni Unite, NATO e UE). Insomma, sono passati quasi sessant'anni dalla redazione della Carta Costituzionale, ed oggi più che mai possiamo dire che il disegno dei Padri costituenti si è realizzato, con buona pace della sinistra pacifista. L'Italia partecipa a pieno titolo a numerose missioni militari (dall'Afghanistan al Libano, dall'Iraq al Kosovo), che sono sempre inquadrate in un contesto internazionale, ed ha un ruolo di primo piano, riconosciuto da tutti, nella realizzazione di un ordinamento mondiale di pace, di giustizia e di unione tra i popoli.

! Matteo Gualdi
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  • " - di alessia - 6 aprile 2008 10:06
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