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Il caso Contradadi Vito di Lernia - 8 gennaio 2008 E' stato sufficiente rivolgere una supplica al Presidente della Repubblica per la possibile concessione di un provvedimento di grazia a Bruno Contrada, l'ex dirigente del Sisde condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, per aprire immediatamente un nuovo fronte di scontro tra giustizialisti ed innocentisti con reazioni che sono apparse spesso dettate più da «pregiudizio di posizione» che da reale conoscenza del diritto costituzionale secondo il quale la grazia è un «eccezionale strumento destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria», ha la funzione di «attuare i valori costituzionali, consacrati nel terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, garantendo soprattutto il senso di umanità» assicurando garanzia alle istanze provenienti dai principi di giustizia sostanziale che possono, in casi eccezionali, porsi in antitesi al rigore della legge. Le voci contrarie sembrano invece ignorare il fatto che un eventuale provvedimento del capo dello Stato non smentirebbe la sentenza di condanna e tendono ad interpretare l'atto di clemenza come un ribaltamento della sentenza definitiva. Contro provvedimenti a favore di Contrada si è schierato un fronte che comprende testate giornalistiche quali l'Unità, attraverso gli articoli firmati da Marco Travaglio, membri del governo quali il ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, associazioni quali l'Unione Familiari Vittime del Terrorismo, l'Associazione dei familiari delle vittime di via dei Georgofili a Firenze e l'Associazione dei Familiari della Strage sul Rapido 904. Queste ultime, pur non rappresentando parti offese nei procedimenti giudiziari a carico di Contrada, hanno chiesto di incontrare il Presidente della Repubblica per esporre le ragioni dei familiari di coloro che si sono sacrificati per difendere lo Stato democratico ed il concetto secondo il quale la certezza della pena non può essere aggirata da richiami umanitari nei confronti del reo a discapito della giustizia dovuta alle vittime. Anche Rita Borsellino, deputata all'Assemblea Regionale Siciliana e sorella del giudice Paolo, ha chiesto un colloquio con Napolitano, paventando la possibilità di un precedente a rischio di aprire la strada ad ulteriori richieste di grazia da parte di chiunque, mafioso o colpevole di reati gravi. Due sono gli aspetti di questa vicenda che dovrebbero essere tenuti ben distinti e che invece vengono sovrapposti e confusi: il piano umanitario ed il piano giudiziario. E' soltanto il primo dei due a legittimare un provvedimento eccezionale di clemenza che non andrebbe in alcun modo a ritoccare o alleggerire la condanna definitiva nè tanto meno potrebbe essere interpretato come un'attestazione di innocenza. E' infatti proprio questo il motivo per il quale lo stesso Contrada, proclamandosi da sempre del tutto innocente, ha affermato che non chiederà mai personalmente la grazia. Per quanto riguarda invece i provvedimenti ordinari, secondo la Corte di Cassazione, ai fini del rinvio dell'esecuzione della pena è necessario che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Al momento nessuno nutre dubbi sulle gravi condizioni di salute di Contrada, ma il magistrato di sorveglianza, pur riconoscendo la gravità e la molteplicità delle patologie certificate nell'ultima relazione medico-legale che lo pongono a rischio di pericolo di morte in carcere, ha stabilito tuttavia da un lato che le stesse possano essere affrontate in una struttura detentiva adeguata, per poi obbligare l'ex capo della Criminalpol siciliana ad un ricovero nella sezione detenuti «comuni» del Cardarelli, dal quale Contrada si è in seguito autodimesso per rientrare al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari è bene riassumere sinteticamente che a carico di Contrada ci sono stati tre processi che si sono conclusi rispettivamente con una condanna in primo grado, un assoluzione per insussistenza del fatto in appello, sentenza annullata dalla Cassazione cui ha fatto seguito un secondo appello che ha portato alla condanna definitiva a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Il fatto stesso che in questa vicenda ci sia stata una sentenza di assoluzione con formula piena su tre gradi di giudizio permette di avanzare ragionevoli dubbi sugli altri verdetti di condanna. In assenza, a distanza di sette mesi dall'ultima sentenza, delle motivazioni di condanna, rimane certo un fatto: che le prove che hanno portato al giudizio di colpevolezza rimangono, in assenza di riscontri probatori significativi, esclusivamente le testimonianze di mafiosi pentiti. Si tratta inizialmente di quattro soggetti (Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Rosario Spatola) che hanno prodotto altre «testimonianze» anche nei processi a carico di Giulio Andreotti e del giudice Corrado Carnevale che non sono state ritenute sufficienti. Alle testimonianze dei primi quattro pentiti se ne sono aggiunte diverse altre, in base alle quali era «notorio» il fatto che Contrada fosse colluso con la mafia per «sentito dire» da altri boss mafiosi o persone decedute al momento del processo e quindi impossibili da verificare, senza che si sia mai scoperto o neppure ipotizzato un movente o un reato-fine a carico dell'imputato. Contraltare alle testimonianze di 17 pentiti attendibili secondo la tesi per cui «più dichiarazioni convergenti fanno una prova» sono state quelle a favore di Contrada da parte di 112 persone appartenenti in gran parte alle istituzioni, alle forze dell'ordine e ai servizi cui non è stato dato credito perchè provenienti da «amici o conoscenti» dell'imputato. Fra queste quella di Rita Bartoli, moglie del procuratore capo di Palermo Gaetano Costa ucciso dalla mafia nel 1980. Un accoglimento dell'istanza di revisione del processo sarebbe forse il migliore atto di giustizia per Bruno Contrada. Tuttavia sarebbe indegno per un paese civile che si batte per la moratoria della pena di morte nel mondo non concedergli istituti umanitari tipici previsti dall'ordinamento penale per i casi di «ordinarie esigenze umanitarie» quali un differimento della pena o la detenzione domiciliare in considerazione dei tempi lunghi della giustizia, dell'età, delle gravi condizioni di salute e del conseguente rischio che la sua scomparsa in carcere possa precludere per sempre l'accertamento della verità. Vito di Lernia |
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Ragionpolitica, periodico on line n.246 del 8/1/2008 Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998 Direttore responsabile: Alessandro Gianmoena, Redazione: Aurora Franceschelli, Gianteo Bordero © 2003-2010 Ragionpolitica Riproduzione riservata Riproduzione riservata |
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