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numero 280
6 marzo 2008
 
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Cassazione: linea dura sulle espulsioni dei clandestini

di Alessandro Gianmoena - 15 maggio 2008

Linea dura della Cassazione sui rimpatri degli immigrati clandestini. Con sentenza del 24/2/2006 il Tribunale di Roma aveva assolto un cittadino straniero dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato intimatogli dal Questore) ritenendo che la giustificazione addotta - non essere stato lo straniero in grado di reperire il denaro sufficiente per espatriare - fosse plausibile, avuto riguardo alla precarietà del domicilio, all'assenza di un lavoro stabile ed all'onerosità del viaggio fino al Paese di origine e che la stessa costituisse dunque «giustificato motivo» dell'inadempimento. Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma con atto del 26/4/2006 prospettante erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. La Cassazione, con la sentenza n. 4683 del 18 gennaio 2007, aveva annullato la sentenza impugnata, rinviandola per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, motivando la decisione, tra le altre, con le seguenti motivazioni:

  • con particolare riguardo alla dibattuta questione della possibilità che la condizione economica dell'obbligato possa integrare l'esimente in esame, non può integrare l'esimente stessa la mera difficoltà di reperire i fondi necessari all'acquisto del titolo di viaggio (Cass. sent. n. 19086/06) ma soltanto la grave assoluta impossidenza, da accertarsi con riguardo alle condizioni personali e di inserimento sociale dello straniero e da valutarsi anche in relazione al costo del viaggio di rimpatrio nel concreto imposto (Cass. sent. n. 25640/06);
  • compete comunque al Giudice del merito effettuare il dovuto scrutinio, al di là dell'onere di allegazione dell'interessato, ed allo stesso Giudice incombe di dare adeguata e logica motivazione della valutazione effettuata (Cass. sent. n. 30774/06);
  • le sintetizzate pronunzie muovono dunque su una linea di rigoroso accertamento della condizione di concreta inesigibilità dell'ottemperanza, delineando le condizioni applicative peculiari di una esimente speciale la quale si colloca al di fuori dell'ordinario ambito applicativo delle esimenti generali del codice e deve trarre la propria ragione, ed al contempo i propri limiti, in un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale alle quali è preposto l'ordine adottato ex art. 14, comma 5 bis citato ed i diritti fondamentali dello straniero, garantiti dalle norme costituzionali. E la esigenza che tale punto di equilibrio escluda la mera difficoltà di adempiere (tipica delle condizioni in cui versano tutti i «migranti economici») e si attesti al livello della grave inesigibilità - soggettiva od oggettiva - dell'adempimento è stata ribadita assai di recente nella ordinanza 386/2006 della Corte Costituzionale che ha nella parte motiva (della decisione di manifesta infondatezza della questione sottoposta) richiamato tanto i propri precedenti arresti in materia (in particolare la nota sentenza n. 5 del 2004) quanto le «soluzioni» date al proposito dalla giurisprudenza di questa Corte;
  • e dunque è dallo stesso sistema legale - e dalle numerose norme di tutela e protezione del migrante contenute nel citato Testo Unico - che sarà lecito agevolmente rinvenire ipotesi di giustificato motivo (dalla esigenza di curarsi da una patologia invalidante sopravvenuta a quella di accudire temporaneamente un congiunto malato, dalla necessità di attendere il rilascio consolare del documento d'espatrio tempestivamente richiesto, al sopravvenire di eventi esterni che impediscano la mobilità dell'obbligato). Ed è certamente alla stregua degli stessi criteri che appare configurabile la esimente del giustificato motivo nella sussistenza di una condizione di oggettiva ed indiscutibile indisponibilità dei mezzi necessari e sufficienti per l'acquisto del titolo di viaggio per l'allontanamento «obbligato».

La linea dura, anche se su un diverso profilo normativo, è stata confermata anche con la recente sentenza n. 19338, con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di un clandestino che voleva invalidare l'espulsione perché «il rimpatrio lo avrebbe costretto a una vita di emarginazione, povertà e difficoltà nei rapporti sociali, assimilabili a una condizione di perseguimento». Secondo la Suprema corte questo è un problema comune a tutti i cosiddetti «migranti economici» (coloro che abbandonano il proprio paese di origine per motivi di lavoro con la speranza di migliorare le proprie condizioni di vita), e non è assimilabile alle persecuzioni politiche o personali. Per la Cassazione, infatti, «è privo di pregio l'assunto del ricorrente circa le condizioni di vita del paese di origine e le possibilità di reintegrazione sociale, trattandosi di situazioni comuni alla generalità dei paesi di provenienza dei c.d. migranti economici, certamente non assimilabili a quelle specifiche delle persone fatte oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali». E' bene sottolineare che la Cassazione, nel rilevare la netta differenza tra immigrati economici e rifugiati, e dei relativi diritti esercitabili, onde evitare confusione e applicazioni lassiste della normativa sulle espulsioni, si è mossa sul solco di quanto già indicato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), secondo cui la Convenzione di Ginevra del 1951 non serve a regolare i movimenti migratori.

Infatti, secondo l'Alto Commissariato (http://www.unhcr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=245): milioni di migranti economici e di altro tipo hanno beneficiato dei progressi nelle comunicazioni degli ultimi decenni per cercare di una nuova vita migliore in altri paesi, perlopiù occidentali. Tuttavia non vanno confusi, come a volte avviene, con i veri rifugiati che fuggono da persecuzioni che minacciano le loro vite, e non da mere difficoltà economiche. Le moderne tendenze migratorie possono essere estremamente complesse e fondere migranti economici, rifugiati ed altre persone. I governi affrontano un compito molto difficile nel distinguere tra i diversi gruppi e trattare i rifugiati nel modo appropriato attraverso procedure di asilo eque e certe.

La linea dura della Cassazione sulle espulsioni dei clandestini è molto importante perché con un governo deciso a far applicare le leggi diventa fondamentale, per la giusta applicazione delle norme in materia di immigrazione, che i giudici della Suprema corte siano sulla stessa lunghezza d'onda del nuovo esecutivo.

! Alessandro Gianmoena
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