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L'Anm contro la divisione dei poteri

di Aldo Vitale - 14 giugno 2008

Non occorre certo essere medici per comprendere, il più delle volte, quando una persona cara, un amico, un parente sia afflitto da un qualche malessere di carattere fisico o psichico, così come evidentemente non occorre, nonostante la gravità della «patologia», essere degli impettiti docenti di diritto costituzionale per comprendere che in Italia, ahinoi, sembra ormai più che radicato il cancro dello scavalcamento dei poteri, a tutto danno dell'integrità, della sanità e della robustezza della costituzione dello Stato di diritto.

Occorre prima di tutto lasciare fermi due punti: in primo luogo la necessità, senza dubbio impellente ed oramai improcrastinabile, di porre un argine tanto al fenomeno dell'immigrazione selvaggia quanto a quello dell'aumento della delinquenza che di quell'incontrollabile fenomeno è il più sintomatico effetto. In secondo luogo i dubbi che, pur senza pregiudizi ideologici, sembra comunque suscitare la preventivata figura autonoma del reato di clandestinità - dubbi peraltro legittimi, che nascono dalla circostanza non trascurabile per cui in uno autentico Stato di diritto si può essere puniti sono per ciò che si fa, e non per ciò che si è o si possiede, poiché la via seguita in questa seconda non augurabile opzione conduce volenti o nolenti ai lager nazionalsocialisti o ai gulag comunisti.

Premesso ciò occorre, tuttavia, prendere coscienza di una ulteriore e non meno preoccupante circostanza: il «carattere» della magistratura italiana, che eufemisticamente potrebbe essere definito come esuberante. Chiunque sia davvero orientato al senso della giustizia, della libertà, della democrazia, dal momento che queste appartengono alla cultura giuridica liberale, cristiana ed occidentale a fondamento dello Stato di diritto, non può non allarmarsi apprendendo la notizia che l'Anm, arrogandosi prerogative (sarebbe perfino eccessivo parlare di diritti) che né la Costituzione né alcun altro testo normativo ad essa affida, si senta in dovere o in potere di sindacare le scelte legislative del parlamento o le misure esecutive del governo. La vicenda, lo si comprende bene, non rappresenta una mera disputa sui massimi sistemi, o una banale retorica di profilo paragiuridico, o una ulteriore polemica contro la magistratura, o una cieca apologia della maggioranza di governo: la questione è, purtroppo, delicatissima e determinante per stabilire la natura del nostro ordinamento, se cioè esso sia rispondente ai requisiti dello Stato di diritto o meno.

Il gravissimo, ed in verità non primo e purtroppo sicuramente non ultimo, atto dell'Anm rappresenta una diretta lesione dell'integrità del principio della divisione dei poteri dello Stato, quella ferrea tripartizione che da Montesquieu fu sancita e che da lui fu ritenuta inviolabile senza far sì che ad essere minacciata fosse la stessa libertà, cioè il presupposto politico e giuridico che sottende la forma di Stato diversa e opposta a quella dispotica. Scriveva, infatti, Montesquieu nel 1748: «Negli Stati dispotici le leggi non esistono: il giudice stesso è la regola. Nel governo repubblicano la natura della Costituzione vuole che i giudici seguano la lettera della legge... Perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere freni il potere... Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore». Montesquieu precisava, addirittura, che la libertà sarebbe stata garantita solo nel caso in cui la magistratura fosse stata intesa come un potere «invisibile e nullo».

Sembra dunque che la magistratura italiana in primo luogo abbia violato la stessa Costituzione che non le riconosce funzioni consultive, autorizzative o deliberative sull'operato degli altri due poteri; in secondo luogo abbia, si spera inconsapevolmente, virato verso una idea della giustizia, dello Stato e del diritto che con tutta evidenza appartengono a sistemi dispotici, totalitari e tirannici, come nel XX secolo siamo stati abituati a vedere. Si evince, quindi, con molta preoccupazione, quanta poca dimestichezza l'Anm abbia con i principi liberali e democratici, e, con minor o assente sorpresa, con lo stesso Montesquieu che lodava gli antichi romani in quanto non solo «i magistrati non ricevevano stipendio, ma i romani erano ammirevoli poiché permettevano che si chiedesse ragione della loro condotta a tutti i magistrati». L'Anm possiede dunque una cultura giuridica non solo precedente alle idee liberali di Montesquieu, ma precedente perfino alla civiltà romana, cioè a quella stessa civiltà che, a questo punto paradossalmente, della cultura giuridica occidentale è stata proprio la culla.

Aldo Vitale

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Ragionpolitica, periodico on line n.267 del 10/6/2008
Ragionpolitica, periodico on line n.280 del 6/3/2008
Reg. Tribunale di Genova del 11/03/2003 n. 06/2003 Editore: Gnosis S.r.l. P.I./C.F. 01821410998
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