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Numero 329
del 26/08/2009
La riforma del processo civile. Intervista a Roberto Cassinelli PDF Stampa E-mail
! di Ragionpolitica
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mercoledì 29 luglio 2009

Roberto Cassinelli, parlamentare del Popolo della Libertà e membro della Commissione Giustizia della Camera, parla con noi dell'importante riforma del processo civile che è stata approvata dal parlamento nel maggio scorso e approfondisce i punti salienti del provvedimento.

Quali sono gli obiettivi principali che si prefigge la riforma del codice di procedura civile?

La riforma del codice di procedura civile intende coniugare la riduzione dei tempi della giustizia con la conservazione della sua qualità. La maggior rapidità rappresenta di certo un obiettivo primario, ma non può portare al sacrificio di valori altrettanto importanti quali la necessità del contraddittorio o di una esauriente attività istruttoria. Sono questi i poli all'interno dei quali deve operare un legislatore avveduto, nel tentativo di un sempre migliore bilanciamento. Tali obiettivi sono stati perseguiti operando in almeno tre direzioni: la ridistribuzione delle competenze attraverso un ampliamento di quella dei giudici di pace, la riduzione di molti termini processuali, specie quelli di riassunzione delle cause e di introduzione delle fasi successive di giudizio e, infine, una maggiore responsabilizzazione delle parti mediante nuove norme in tema di spese del giudizio e maggiori limiti alla proponibilità di impugnazioni con intento meramente defatigatorio. A ciò si aggiunga l'eliminazione di alcuni riti speciali - penso al rito societario o alla applicazione del rito del lavoro per i sinistri stradali - in un'ottica di semplificazione delle regole del procedimento civile troppo spesso frammentate.

All'indomani della pubblicazione sulla G.U. della Legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante tra l'altro, una nuova riforma del sistema processuale civile, il primo interrogativo è: quanto inciderà concretamente la nuova riforma sui tempi dei procedimenti civili? In buona sostanza, di quanti anni verranno ridotti i processi civili rispetto ai tempi (10 anni) stimati nel corso della precedente disciplina?

Sotto questo profilo ho già esposto la mia opinione circa la validità degli strumenti introdotti con la novella, ma solo l'esperienza empirica potrà dar ragione alle speranze. Tuttavia ritengo che la semplificazione della fase istruttoria e degli innumerevoli riti che sostanzialmente rendono solo farraginosa la gestione della giustizia dovrebbe garantire una ragionevole durata processuale, senza inficiare l'attività istruttoria ed il diritto ad un contraddittorio effettivo. Si consideri altresì che la lunghezza di un processo è tanto più irrazionale quanto più si realizza nei gradi di giudizio successivi, ove si chiede la riforma di una decisione già emessa con un'attività istruttoria ed una analisi di diritto già estrinsecatasi. Per questo è positiva l'introduzione del «filtro» per i giudizi in Cassazione che in molti casi avevano il mero scopo di congelare una decisione inevitabile e non un riesame di legittimità. L'attenzione rivolta al problema della durata del processo e della sua conoscibilità per chi ne è parte sta alla base della nuova figura del cosiddetto «calendario del processo», con la relativa indicazione delle udienze e degli incombenti che verranno espletati, che il giudice deve fissare all'inizio del processo, in base alla complessità delle attività da svolgere: lo scopo è infatti chiaramente quello di predeterminare la durata, anche se sono possibili richieste di proroga, ma solo per gravi motivi.

Alcuni osservatori sostengono che l'intervento in questione andrà a pregiudicare l'originaria funzione di garanzia posta alla base delle precedenti disposizioni. Come stanno veramente le cose?

Non ritengo si corra tale pericolo proprio per la sensibilità che la riforma ha mostrato verso il bilanciamento dei valori in gioco. Una lettura costituzionalmente orientata delle più significative nuove norme introdotte, alla luce del principio spesso invocato del giusto processo, non può che consolidare la fiducia della collettività nel funzionamento dell'attività giudiziaria. La garanzia di una attività istruttoria completa ed il rafforzamento del principio del contraddittorio pieno, testimoniato dal nuovo articolo 101 del Codice di Procedura Civile, secondo il quale le parti debbono sempre poter replicare alle questioni rilevate d'ufficio dal giudice, testimoniano l'impronta moderna e democratica che ha ispirato questa riforma, che ha altresì costituito l'occasione per recepire molte delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità negli ultimi anni.

La riforma prevede un aumento dei poteri sanzionatori del giudice nei confronti di chi eventualmente rallenti la durata del procedimento. Può spiegarci meglio questo aspetto?

Oltre il neo-introdotto strumento sanzionatorio nei confronti del testimone che non partecipa all'udienza per la quale è stato intimato, che attiene più ad una sanzione di un comportamento endoprocessuale, grande efficacia avranno le nuove disposizioni riguardanti la condanna alle spese nei confronti del soccombente e le sanzioni collegate all'instaurazione di una lite che si manifesta temeraria, con i connessi danni processuali ed economici sia per il singolo cittadino sia per lo Stato. Sotto questo profilo, giova ricordare la riformulazione dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile, che regolava l'ipotesi di responsabilità aggravata, di fatto ben raramente applicata e solo ad istanza di parte. Oggi il giudice potrà condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata; non ci sarà bisogno di una richiesta di parte in quanto il giudice potrà decidere d'ufficio. Altra novità di rilievo in tema di spese è rappresentata dalla comparsa, al fianco delle spese di soccombenza, delle «spese di vittoria», che sono accollate a chi vince la causa se ha rifiutato un accordo di composizione della lite favorevole. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, il giudice dovrà condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salva la possibilità di compensazione delle spese. In buona sostanza, viene sanzionato il comportamento di chi vince ma pretende troppo: se la decisione finale del giudice rispecchia quella che era la proposta conciliativa offerta dalla controparte in corso di lite, la parte vittoriosa sopporta le spese di lite.

Si introducono misure di coercizione indiretta, simili alle «astreintes» francesi. Quale sarà prevedibilmente il loro effetto? Può spiegarci come funzionano?

Il nuovo articolo 614-bis del Codice di Procedura Civile prevede un rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare. La norma di nuovo conio prevede che, con il provvedimento di condanna, il giudice possa fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Questa norma introduce un meccanismo di coercizione indiretta degli obblighi infungibili derivanti da sentenze di condanna, prevedendo la possibilità per il giudice di fissare una misura coercitiva pecuniaria secondo un modello analogo a quello delle astreintes di matrice francese.

Cosa può dirci in merito al nuovo rito sommario, destinato a diventare di fatto il nuovo modulo per il processo civile?

Il nuovo rito sommario di cognizione è una delle grandi novità della riforma: la scelta spetta a chi prende l'iniziativa processuale per le cause di competenza del giudice monocratico. Si introduce con ricorso ed è caratterizzato dalla semplificazione delle forme processuali che rendono più snella la decisione che si conclude con un'ordinanza, che diventa definitiva e si sostituisce alla sentenza se non impugnata nei 30 giorni. In particolare, è rimessa al giudice la valutazione delle esigenze istruttorie secondo le caratteristiche del caso di specie, per modellare la struttura processuale alle necessità di volta in volta rilevanti.




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