Se non parlassimo dell'Italia la notizia sarebbe liquidata come surreale e fantasiosa invenzione.
Il direttore di uno dei più importanti quotidiani d'Italia, fondato da Indro Montanelli, destinato al carcere per una supposta diffamazione, reato nemmeno perpetrato da lui stesso ma del quale è stato chiamato a rispondere in quanto direttore responsabile di Libero nel 2007. Cinque anni fa.
14 mesi di carcere per responsabilità oggettiva in riferimento ad una putativa diffamazione.
14 mesi di carcere derivanti dalla reformatio in peius decisa dal giudice di secondo grado, il quale ha ritenuto opportuno dare ragione al magistrato Giuseppe Cocilovo ricorso in appello poiché non soddisfatto della condanna di primo grado che aveva disposto l'obbligo a carico di Sallusti di pagare 5000 Euro.
Condanna evidentemente considerata inadeguata da Cocilovo al fine di riparare il danno all'onorabilità eventualmente subito.
Ora, le chiacchiere stanno a zero, così come a zero stanno le considerazioni di carattere dottrinale sulla legittimità formale di una decisione che, da un punto di vista sostanziale, può solo essere definita in un modo: aberrante.
Perché se è vero, come è vero, che un diritto che voglia dirsi compiuto ed efficace deve possedere contemporaneamente due requisiti distinti ma sinergici, ovvero quello formale e quello sostanziale, è altresì vero che al venir meno di uno di questi non siamo più di fronte allo «ius», bensì alla «iniuria»(letteralmente: negazione del diritto), cioè al suo esatto contrario.
Vero è che, a quanto risulta finora, la decisione della Corte di Cassazione appare come formalmente legittima, così come è altrettanto vero che detta Corte, pur stabilendo orientamenti interpretativi, non decide di fatto sul merito delle sentenze.
A questo aggiungiamo che il criterio di equità, ovvero quella forma di «cognitio extra ordinem» che consente in casi problematici di superare il dettato della legge proprio al fine di evitare aberrazioni giuridiche, nel nostro ordinamento ha valore meno che residuale.
Ma acclarato questo non possiamo soprassedere sul fatto che mentre l'equità è confinata nel solaio della procedura penale, l'iniquità al contrario trova ampio e indiscusso spazio di applicazione.
L'interpretazione normativa letterale dietro la quale oggi si trincerano Cassazione, ANM, magistrati d'assalto e compagnia cantante è proprio quella che è stata spesso e volentieri disattesa, a tutto vantaggio di interpretazioni creative e fantasiose per esempio in materia di carcerazione preventiva, di comminazione o sospensione del regime previsto dal 41 bis, di «distinguo» pelosi tra terroristi e «resistenti», tra brigatisti e non meglio precisati «anarcoidi solitari». Per Sallusti, invece, la legge si deve applicare alla lettera, senza nessun margine interpretativo che, in prima istanza, avrebbe preservato la già compromessa immagine della magistratura da un autogol così marchianamente grossolano, che ha restituito la fotografia (assai dettagliata) di una vera e propria corporazione gelosissima della sua giurisdizione domestica e pronta, dietro al flebile paravento della legittimità formale, ad autotutelarsi senza il minimo scrupolo, non vogliamo esagerare dicendo «di coscienza», ma nemmeno giuridico in senso lato.
Mentre capita che a seconda della «qualità» ontologica del reo (o dalla sua maggiore o minore esposizione mediatica) per alcuni improvvisamente il diritto diventa elastico, nebuloso, mucillaginoso.
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